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Sentenza

Sentenza n. 12759/2026 - Roma, Sezione 1B

per l'annullamento per l’annullamento, previa sospensione, - della determinazione del 29 aprile 2026, prot. M_D AB05933 DE12026 0000422 29-04-2026, con la quale il Vice Direttore generale della Direzione generale per il personale militare del Ministero della Difesa ha indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di 1 (uno) Maggiore nel ruolo normale nell’Arma dei Carabinieri, Maestro Direttore della Banda Musicale dell’Arma dei Carabinieri, nella parte in cui, all’articolo 2, punto 1, lettera a), fissa il limite di età di partecipazione al concorso a 40 anni e nella parte in cui non estende al ricorrente, Maestro vice Direttore della Banda Musicale della Guardia di Finanza, la deroga al predetto limite di età prevista «esclusivamente per il Maestro Direttore di Banda Musicale in servizio permanente di altra Forza Armata o Corpo di Polizia e per il Maestro Vice Direttore della Banda Musicale dell’Arma dei Carabinieri» [bando pubblicato sul Portale del Reclutamento (inpa.gov.it) il 7 maggio 2026]; - dell’art. 944 del d.p.r. 15 marzo 2010 n. 90 recante “Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246” (d’ora in poi, TUOM), nella parte in cui fissa i predetti limiti di età per la partecipazione al concorso; - dell’implicito atto di esclusione e/o dell’impedimento telematico all’invio della domanda di partecipazione al concorso avanzata dal ricorrente così come risultante dalla schermata del relativo portale web che attesta, una volta inserita la data di nascita, l’impossibilità di avanzare nella procedura di iscrizione; - di ogni altro atto connesso, presupposto e/o conseguente.

Giustizia amministrativa202606454

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Bando di concorso per il reclutamento di un Maggiore nel ruolo normale dell'Arma dei Carabinieri, Maestro Direttore della Banda Musicale, nella parte relativa al limite di età e alla mancata estensione della deroga, nonché impedimento telematico alla presentazione della domanda

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione, il bando indetto dal Ministero della Difesa per il reclutamento di un Maggiore, Maestro Direttore della Banda Musicale dell'Arma dei Carabinieri. Ha contestato, in particolare, la previsione dell'art. 2, punto 1, lettera a), del bando, che fissava a 40 anni il limite di età per la partecipazione, nonché la mancata estensione nei suoi confronti, quale Maestro vice Direttore della Banda Musicale della Guardia di Finanza, della deroga prevista per il Maestro Direttore di Banda Musicale in servizio permanente di altra Forza Armata o Corpo di Polizia e per il Maestro vice Direttore della Banda Musicale dell'Arma dei Carabinieri. È stato inoltre impugnato l'art. 944 d.P.R. 90/2010, nella parte relativa ai limiti di età, oltre all'implicito atto di esclusione o all'impedimento telematico che gli aveva impedito di proseguire nella compilazione della domanda dopo l'inserimento della data di nascita.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Dopo l'instaurazione del giudizio, il Direttore generale della Direzione generale per il personale militare ha revocato il decreto dirigenziale con cui era stato bandito il concorso. Poiché la domanda del ricorrente era diretta a consentirgli la partecipazione a quella specifica procedura concorsuale, ormai venuta meno, è cessato l'interesse concreto e attuale alla decisione. Il Collegio ha escluso la possibilità di affermare la soccombenza virtuale dell'Amministrazione, rilevando che i requisiti di partecipazione erano stati definiti in conformità a una specifica previsione normativa, l'art. 944 d.P.R. 90/2010. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    La controversia è stata definita con sentenza in forma semplificata, previa audizione delle parti in camera di consiglio.

  • art. 944 d.P.R. 15 marzo 2010, n. 90

    La previsione normativa sui limiti di età è stata richiamata per escludere la soccombenza virtuale dell'Amministrazione, che aveva fissato i requisiti del bando attenendosi a tale disposizione.

Massime di principio

  • Quando, dopo la proposizione di un ricorso diretto a ottenere la partecipazione a una specifica procedura concorsuale, l'Amministrazione revoca il bando e la procedura viene meno, sopravviene la carenza di interesse alla decisione e il ricorso deve essere dichiarato improcedibile.
  • La revoca del bando non comporta automaticamente la soccombenza virtuale dell'Amministrazione ai fini delle spese, qualora i requisiti contestati siano stati stabiliti in conformità a una specifica previsione normativa.

Come è indicizzato

MaterieReclutamento e idoneitàEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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