Cassazione Penale, Sentenza n. 9216/2024 del 04/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore Generale ha impugnato la sentenza del GIP che aveva applicato, con patteggiamento ex art. 444 c.p.p., la pena per il reato di omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. n. 74/2000) per gli anni 2017, 2018 e 2020. Il primo motivo dedotto è la violazione dell'art. 13-bis, comma 2, D.Lgs. n. 74/2000: per i delitti dichiarativi (art. 2-5) l'accesso al patteggiamento è subordinato all'integrale estinzione dei debiti tributari (capitali, sanzioni e interessi) prima della dichiarazione di apertura del dibattimento; dagli atti non risultava provato alcun pagamento. Il secondo motivo riguarda la violazione dell'art. 12-bis D.Lgs. n. 74/2000 per aver omesso il GIP di statuire sulla confisca (diretta o per equivalente), obbligatoria a fronte del profitto del reato; il PG richiamava inoltre l'importo del profitto contestato (€186.686,30) e l'assenza di recupero.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso, soprattutto sul primo motivo: per il reato ex art. 5 D.Lgs. n. 74/2000 non risultando dagli atti il pagamento integrale dei debiti tributari prima dell'apertura del dibattimento, l'accesso al patteggiamento era precluso e la pena così determinata è illegale. Il secondo motivo è stato assorbito. La Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata e disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Palermo per gli ulteriori provvedimenti conseguenti.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 74/2000, art. 5
Definisce il reato di omessa dichiarazione; la sentenza concerne l'applicazione della pena per questo delitto.
D.Lgs. n. 74/2000, art. 13
Stabilisce che la causa di non punibilità per i reati dichiarativi si verifica solo quando i debiti tributari (capitali, sanzioni e interessi) sono estinti mediante integrale pagamento prima dell'accertamento; disciplina gli effetti dell'estinzione intervenuta in diversi momenti rispetto all'accertamento.
D.Lgs. n. 74/2000, art. 13-bis
Preclude l'accesso al patteggiamento per il reato di omessa dichiarazione se il debito non è stato integralmente estinto prima dell'apertura del dibattimento; la Corte ha affermato che l'assenza di prova del pagamento impedisce il ricorso al rito speciale.
D.Lgs. n. 74/2000, art. 12-bis
Disciplina la confisca nel reato tributario; il PG ha contestato l'omessa statuizione sulla confisca obbligatoria, ma tale motivo è stato assorbito dalla Corte.
Codice di procedura penale, art. 444
Prevede l'applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento); la Corte ha ritenuto che l'accesso ex art. 444 fosse illegittimo in mancanza dei requisiti previsti dall'art. 13-bis D.Lgs. 74/2000.
Codice penale, art. 20-bis
Consente la sostituzione della pena detentiva con lavori di pubblica utilità; richiamato nella sentenza di primo grado come misura sostitutiva.
Codice penale, art. 62, n. 6
Riferimento normativo alle attenuanti speciali; la Corte ha ricordato che, se l'estinzione del debito avviene dopo apertura del dibattimento, non è riconoscibile l'attenuante speciale né altre attenuanti collegate.
Codice di procedura penale, art. 448
Richiamato dal PG in relazione all'impugnabilità dei provvedimenti che omettono statuizioni sulla confisca; il PG sosteneva la rilevabilità della censura.
Massime di principio
- Per i reati dichiarativi (art. 2-5 D.Lgs. n. 74/2000) l'accesso al patteggiamento è consentito solo se i debiti tributari (capitale, sanzioni e interessi) sono stati integralmente estinti prima della dichiarazione di apertura del dibattimento: in assenza di prova del pagamento il patteggiamento è precluso e la pena così determinata è illegittima.
- Esistono tre profili temporali rilevanti: estinzione prima dell'accertamento (si applica art. 13, possibile causa di non punibilità), estinzione dopo l'accertamento ma prima dell'apertura del dibattimento (opera art. 13-bis, con riduzione/condizioni diverse), estinzione dopo l'apertura del dibattimento (esclude causa di non punibilità, attenuanti speciali e accesso al rito).
- In procedimenti per reati tributari il giudice deve verificare e risultare negli atti la situazione del recupero del credito tributario; la mancanza di documentazione sul pagamento può determinare l'annullamento della decisione che ha adottato il rito speciale.
- La mancata statuizione sulla confisca, quando prevista dalla normativa, è censurabile; anche se in questo caso il motivo è stato assorbito, in generale il giudice deve comunque valutare e decidere sulla confisca diretta o per equivalente.
- Difesa: in situazioni analoghe è essenziale produrre e far risultare in sentenza la prova dell'integrale estinzione del debito prima dell'apertura del dibattimento per poter validamente richiedere e ottenere il patteggiamento; il Procuratore può opporsi se tale prova manca.
- Prosecutori e giudici devono attenersi alla giurisprudenza di legittimità che considera illegittima la determinazione della pena mediante riduzione per patteggiamento quando mancano i presupposti di legge per l'accesso al rito.
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