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Sentenza

Sentenza n. 42/2026 - Aosta, Sezione 1

per la condanna per quanto riguarda il ricorso introduttivo: all’adozione, anche in sede cautelare, di ogni più idonea misura e/o accorgimento volti ad eliminare, ovvero in subordine a ridurre in modo significativo, le emissioni e le immissioni acustiche, vibrazionali ed odorigene, il degrado ambientale ed ogni altro impatto pregiudizievole lamentati con la presente impugnativa e causati dal deposito di rifiuti di Via Puchoz nel Comune di Courmayeur, garantendo così la piena tutela dei diritti dei ricorrenti; e per la condanna al risarcimento dei danni subiti e subendi dai ricorrenti, con riserva di quantificazione in corso di causa. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 24/2/2026: per l’annullamento: - in parte qua, della delibera di giunta comunale n. 186 del 4 dicembre 2025, pubblicata nell’albo pretorio del Comune dal 10 dicembre 2025 al 25 dicembre 2025, nonché di ogni ulteriore atto ad essa presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi compresa, ove occorra; - in parte qua, della delibera di giunta regionale n. 1262 del 7 maggio 2010 della Regione Valle d’Aosta, in particolare allegato A), n. 1 lett. j); per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 28/4/2026: per l’annullamento: - in parte qua, della delibera di giunta comunale n. 20 del 19 febbraio 2026, pubblicata nell’albo pretorio del Comune dal 24 febbraio 2026 al 6 marzo 2026, nonché di ogni ulteriore atto ad essa presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi compresa, ove occorra • in parte qua, come meglio specificato nel seguito e nei limiti dell’interesse dei ricorrenti, della delibera di giunta regionale n. 1262 del 7 maggio 2010 della Regione Valle d’Aosta, in particolare allegato A), n. 1 lett. j);

Giustizia amministrativa202500029

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Valle d'Aosta, Sez. UnicaSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: modalità di gestione del sito di conferimento rifiuti di via Puchoz e, con motivi aggiunti, deliberazioni comunali che assoggettavano la raccolta ordinaria dei rifiuti a un regime acustico derogatorio

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (proprietari confinanti)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno lamentato rumori, vibrazioni, odori, fumi e degrado ambientale derivanti dalle operazioni di raccolta e compattamento dei rifiuti presso un'isola ecologica adiacente alla loro abitazione. Con il ricorso introduttivo hanno chiesto l'adozione di misure idonee a eliminare o ridurre le immissioni e il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, deducendo violazione della normativa sull'inquinamento acustico, sulla gestione dei rifiuti, sulla tutela della salute e della proprietà, nonché irragionevolezza e sproporzione della localizzazione e delle modalità di gestione del servizio. Con il primo atto di motivi aggiunti hanno impugnato la deliberazione comunale n. 186/2025, e la disciplina regionale presupposta, sostenendo che il servizio ordinario di raccolta dei rifiuti non potesse essere qualificato come attività rumorosa temporanea od occasionale esentabile dall'autorizzazione acustica; hanno inoltre dedotto sviamento, illogicità, adozione della delibera per incidere sul giudizio in corso e mancata acquisizione del contributo dell'ARPA. Con il secondo atto di motivi aggiunti hanno impugnato la deliberazione comunale n. 20/2026, che aveva abrogato e sostituito la precedente, riproponendo le censure sull'illegittima assimilazione della raccolta ordinaria dei rifiuti alle attività temporanee o occasionali e sull'illegittimità del regime derogatorio, anche perché privo di limiti effettivi di durata e orario e di adeguate misure di mitigazione e controllo.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sul ricorso introduttivo, indicando come munito di giurisdizione il giudice ordinario. Il petitum sostanziale riguardava infatti le concrete modalità materiali di svolgimento del servizio di raccolta dei rifiuti e le immissioni rumorose, vibrazionali e odorigene da esse derivanti, non l'illegittimo esercizio o mancato esercizio di un potere amministrativo. La domanda era quindi riconducibile alla tutela dei diritti soggettivi incisi dalle immissioni, inclusa la normale tollerabilità ex art. 844 c.c. Il primo ricorso per motivi aggiunti è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché la deliberazione n. 186/2025 era stata integralmente sostituita e abrogata dalla deliberazione n. 20/2026, tempestivamente impugnata. Il secondo ricorso per motivi aggiunti è stato accolto limitatamente alla censura relativa all'erronea applicazione della disciplina regionale sulle attività temporanee. Il TAR ha ritenuto che la raccolta ordinaria dei rifiuti sia un servizio pubblico essenziale, continuativo e permanente, incompatibile con la nozione di attività temporanea od occasionale cui è collegata la possibilità di derogare ai limiti ordinari e all'obbligo di autorizzazione acustica. Non rileva che le singole operazioni di svuotamento abbiano durata limitata, perché deve essere considerata l'attività complessiva oggetto della deroga, non i singoli segmenti esecutivi. È stata quindi annullata in parte qua la deliberazione comunale n. 20/2026, con assorbimento delle ulteriori censure. Le spese sono state integralmente compensate per reciproca soccombenza e peculiarità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 11 c.p.a.

    In caso di declaratoria di difetto di giurisdizione, il giudice amministrativo indica il giudice ordinario munito di giurisdizione, con gli effetti previsti dalla disciplina sulla translatio iudicii.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Il Collegio ha previamente segnalato alle parti il possibile difetto di giurisdizione, consentendo il contraddittorio sul punto.

  • art. 844 c.c.

    limite della normale tollerabilità

    Il richiamo alla norma ha concorso a qualificare la domanda introduttiva come tutela di diritti soggettivi contro immissioni intollerabili, devoluta al giudice ordinario quando riferita alle concrete modalità materiali dell'attività.

  • art. 2 l.r. Valle d'Aosta n. 20/2009

    Costituisce, insieme alla DGR n. 1262/2010, la base normativa del potere comunale di individuare casi di esenzione dall'autorizzazione per attività rumorose occasionali o temporanee.

  • DGR Valle d'Aosta n. 1262/2010, Allegato A, n. 1, lett. j)

    attività temporanee occasionali

    La disciplina regionale riguarda attività che si esauriscono in un arco di tempo limitato o che non si svolgono in modo permanente nello stesso sito; non può essere applicata alla raccolta ordinaria dei rifiuti, servizio pubblico continuativo e permanente.

  • art. 13 l.r. Valle d'Aosta n. 20/2009

    È stato invocato dai ricorrenti con riferimento al procedimento e ai presupposti della disciplina comunale sulle attività rumorose; le relative ulteriori censure sono state assorbite dopo l'accoglimento del motivo principale.

  • art. 2, comma 1, lett. e), l.r. Valle d'Aosta n. 20/2009

    Richiamato nel quadro della disciplina regionale dell'inquinamento acustico e delle attività rumorose; le ulteriori questioni interpretative sono state assorbite.

  • art. 2, comma 3, lett. d), l.r. Valle d'Aosta n. 20/2009

    Richiamato nel quadro della disciplina regionale dell'inquinamento acustico e delle attività rumorose; le ulteriori questioni interpretative sono state assorbite.

  • art. 2 l. 447/1995

    Richiamato dai ricorrenti nell'ambito delle censure sulla disciplina dell'inquinamento acustico; non costituisce la ratio decisiva autonoma della pronuncia.

  • art. 6 l. 447/1995

    Richiamato dai ricorrenti in relazione all'autorizzazione acustica e ai limiti delle deroghe; la decisione si fonda principalmente sull'inapplicabilità del regime delle attività temporanee al servizio ordinario.

  • art. 4 DPCM 14 novembre 1997

    Richiamato con riferimento ai limiti acustici ordinari, la cui deroga non può essere estesa a un'attività permanente tramite la qualificazione formale di attività temporanea.

  • art. 177, comma 4, lett. b), d.lgs. 152/2006

    Richiamato dai ricorrenti nel quadro della tutela ambientale e della gestione dei rifiuti; non è la disposizione decisiva della pronuncia.

  • art. 178 d.lgs. 152/2006

    Richiamato per i principi di gestione dei rifiuti e di tutela ambientale; non è la disposizione decisiva della pronuncia.

  • artt. 179, 195, 198, 199, 200 e 201 d.lgs. 152/2006

    Richiamati dai ricorrenti in relazione alla disciplina della gestione dei rifiuti; le relative censure non sono state esaminate nel merito in modo autonomo.

  • art. 53 TUE

    Richiamato dai ricorrenti con riferimento alla disciplina dell'inquinamento acustico e alla tutela ambientale; la censura è stata assorbita.

  • art. 8 CEDU

    Richiamato dai ricorrenti a tutela della vita privata e familiare e del domicilio rispetto alle immissioni; la relativa censura è stata assorbita.

Massime di principio

  • La domanda diretta contro le concrete modalità materiali di svolgimento di un'attività o di un servizio pubblico, quando mira a ottenere la cessazione o riduzione di immissioni intollerabili e la tutela della salute, del riposo o del godimento della proprietà, appartiene alla giurisdizione ordinaria se non implica la contestazione dell'illegittimo esercizio o mancato esercizio di uno specifico potere amministrativo.
  • La nozione di attività temporanea od occasionale, cui può essere collegata una deroga ai limiti ordinari di rumorosità o all'obbligo di autorizzazione acustica, deve essere riferita all'attività complessivamente considerata e alla sua permanenza nel tempo, non alla durata dei singoli atti esecutivi.
  • La raccolta ordinaria dei rifiuti, in quanto servizio pubblico essenziale svolto continuativamente e permanentemente, non può essere ricondotta al regime derogatorio previsto per attività rumorose temporanee od occasionali solo perché le singole operazioni di raccolta o svuotamento si esauriscono in un periodo limitato.
  • L'assoggettamento di un servizio permanente a un regime concepito per attività temporanee è illegittimo quando determina una deroga stabile e priva di effettivi limiti di durata e orario, alterando la ratio eccezionale della disciplina derogatoria.
  • Quando l'atto impugnato è integralmente abrogato e sostituito da un successivo atto, il ricorso contro il primo diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse se l'eventuale annullamento non può procurare al ricorrente alcuna utilità concreta e attuale.

Come è indicizzato

MaterieRifiutiInquinamento ed emissioniGiurisdizione e ripartoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiAmbienteProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizioneSopravvenuta carenza di interesseProporzionalità e ragionevolezza

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