Sentenza del 27/04/2018 n. 10192 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società contestava la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, che aveva dichiarato inammissibile o comunque respinto l'appello ritenendo generiche le eccezioni e non specifici i motivi, poiché l'appellante aveva riproposto le questioni già sollevate in primo grado. La ricorrente sosteneva che, nel processo tributario, l'appello ha carattere pienamente devolutivo e che la riproposizione delle ragioni già dedotte può soddisfare l'onere dei motivi specifici previsto dall'art. 53 del D.Lgs. n. 546 del 1992, purché tali ragioni siano in concreto contrapposte alla decisione impugnata. In subordine, la società reiterava varie eccezioni relative alla nullità della notifica e della cartella di pagamento, alla violazione della disciplina sulla riscossione e degli obblighi di motivazione e informazione del contribuente.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendolo assorbente rispetto agli altri. Ha affermato che, nel processo tributario, la riproposizione in appello delle ragioni già formulate in primo grado può costituire adempimento dell'onere di specificità, anche quando gli argomenti siano riprodotti o trascritti, purché risultino oggettivamente contrapposti alle motivazioni della sentenza impugnata. La Commissione Tributaria Regionale ha invece dichiarato l'inammissibilità dell'appello per il solo fatto che ripeteva le argomentazioni di primo grado, senza verificare se esse contenessero comunque una critica effettiva alla decisione. La sentenza è stata quindi cassata e la causa rinviata alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la decisione sulle spese.
Norme richiamate
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53
Il ricorso in appello deve contenere "i motivi specifici dell'impugnazione".
Nel processo tributario l'onere dei motivi specifici non impone necessariamente la formulazione di argomenti nuovi o la confutazione analitica di ogni passaggio della sentenza. È sufficiente che le ragioni riproposte siano concretamente dirette contro le motivazioni della decisione impugnata.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 56
La disposizione è stata richiamata dalla ricorrente nell'ambito delle regole che disciplinano l'effetto devolutivo dell'appello tributario, ma la decisione si fonda principalmente sull'interpretazione dell'art. 53.
Codice di procedura civile, artt. 148 e 149
Sono stati richiamati dalla società in relazione a presunti vizi della notificazione della cartella di pagamento; tali questioni non sono state esaminate dalla Corte, essendo risultate assorbite dall'accoglimento del primo motivo.
Legge 20 novembre 1982, n. 890, art. 3
È stato invocato con riferimento alla notificazione a mezzo posta della cartella; la relativa questione è rimasta assorbita.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, artt. 12, comma 3, e 25, comma 2-bis
Le norme sono state richiamate per contestare la validità e il contenuto della cartella di pagamento, ma non sono state decise nel merito dalla Corte di cassazione.
Legge 27 luglio 2000, n. 212, artt. 6, comma 5, e 10, comma 1
La società le ha richiamate in tema di garanzie del contribuente, obblighi informativi e correttezza dell'azione amministrativa; le relative doglianze dovranno eventualmente essere valutate dal giudice del rinvio.
Legge 7 agosto 1990, n. 241
È stata richiamata con riguardo agli obblighi di motivazione e trasparenza dell'atto amministrativo, senza che la Corte esaminasse la fondatezza della specifica censura.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36-bis, comma 3
La norma è stata invocata per contestare la procedura di liquidazione automatizzata e gli obblighi di comunicazione preventiva; la questione è stata assorbita.
D.Lgs. n. 462 del 1997, art. 2, comma 2
È stato richiamato in relazione alla comunicazione degli esiti dei controlli e alla riscossione delle somme dovute; non è stata oggetto di decisione nel merito.
Legge n. 156 del 2005, art. 1, comma 5-bis
La società ne ha contestato l'applicazione transitoria e ha prospettato un contrasto con l'art. 3 della Costituzione; la Corte non ha esaminato tale questione, rimasta assorbita.
Costituzione, art. 3
È stato indicato quale parametro di legittimità costituzionale della disciplina transitoria applicata alla notificazione della cartella, ma la relativa questione non è stata decisa.
Massime di principio
- Nel processo tributario l'appello ha carattere devolutivo pieno: mira al riesame della controversia nel merito e non soltanto al controllo di specifici vizi formali.
- La riproposizione delle ragioni già formulate in primo grado non rende automaticamente l'appello generico o inammissibile. Può essere sufficiente se tali ragioni risultano oggettivamente incompatibili con le motivazioni della sentenza impugnata.
- Non è necessario introdurre argomenti nuovi né confutare analiticamente ogni singolo passaggio della sentenza; anche la trascrizione o la rielaborazione di argomenti precedenti può soddisfare l'onere di specificità.
- Il giudice d'appello deve verificare concretamente se le doglianze riproposte contengano una critica alla decisione impugnata, anziché dichiarare l'inammissibilità per il solo fatto che esse erano già state dedotte in primo grado.
- L'accoglimento di una censura processuale può comportare la cassazione con rinvio senza che la Corte esamini le questioni di merito, che saranno valutate dal giudice del rinvio.
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