Cassazione Penale, Sentenza n. 227/2023 del 09/01/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza di appello per due motivi. Primo: vizio di motivazione e applicazione erronea della legge penale perché la Corte non avrebbe adeguatamente spiegato le ragioni per riconoscere l'aggravante della "violenza sulle cose". Secondo: vizio di motivazione e applicazione della legge penale per omissione di motivazione relativa alla determinazione della pena per un furto già giudicato e posto in continuazione con i reati del processo, senza chiarire i criteri usati per il calcolo dell'aumento di pena per i reati satellite.
La decisione
La Cassazione ha rigettato il primo motivo per manifesta infondatezza, ritenendo che la Corte territoriale avesse motivato adeguatamente il riconoscimento dell'aggravante (forzatura delle finestre e necessità di ripristino). Ha invece accolto il secondo motivo: la Corte di appello non ha spiegato i criteri per determinare la pena complessiva in presenza di continuazione, né ha motivato distintamente l'aumento di pena per i reati satellite. Per questo la sentenza impugnata è annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinviata per nuovo esame alla Corte di appello di Perugia.
Norme richiamate
Ordinanza/Principio di Sezioni Unite (Pizzone, Sez. U. n. 47127 del 24/06/2021)
«in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e t stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite»
La Corte ha richiamato il principio secondo cui, nella continuazione, il giudice deve non solo individuare il reato più grave e la pena base, ma anche calcolare e motivare separatamente l'incremento di pena relativo a ciascun reato satellite; la mancata motivazione in proposito comporta annullamento del trattamento sanzionatorio.
Massime di principio
- Quando si contesta il riconoscimento di un'aggravante, il giudice deve esplicitare i fatti e le dichiarazioni su cui si basa la qualificazione aggravante (es. descrivere come e perché si è concretizzata la "violenza sulle cose").
- In ipotesi di continuazione tra reati (inclusi reati già giudicati con sentenza irrevocabile), il giudice deve determinare la pena complessiva indicando il reato più grave, la pena base e motivando distintamente l'aumento di pena per ciascun reato satellite; l'omessa motivazione su questo punto può comportare l'annullamento parziale della sentenza e il rinvio per nuovo giudizio sanzionatorio.
- La Corte di cassazione può accogliere il ricorso in modo parziale: può confermare la responsabilità ma annullare solo la parte relativa al trattamento sanzionatorio, rimettendo la valutazione sulla pena al giudice di merito competente.
- Se si invoca la continuazione con una condanna pregressa, è necessario che la motivazione indichi come la pena o la misura della precedente sentenza è stata considerata nel computo complessivo.
- In sede di impugnazione è utile articolare in modo chiaro le doglianze distinte tra profili di responsabilità (fatto/qualifica) e profili di determinazione della pena, perché la Corte può decidere diversamente sulle diverse questioni.
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