Sentenza n. 11935/2026 - Roma, Sezione 4B
per l'annullamento 1) dell’atto di cui al prot. n. 3997 del 30/01/2025, a firma del Ministero dell’Istruzione e del Merito, nella parte in cui rigetta la richiesta di riconoscimento del titolo estero della ricorrente sul sostegno per le classi di concorso ADMM (Specializzazione di sostegno (solo con abilitazione) nella scuola secondaria di I grado), ADML (Specializzazione di sostegno nella scuola secondaria di I grado – Sostegno – I grado), ADSS (Specializzazione di sostegno (solo con abilitazione) nella scuola secondaria di II grado) e ADSL (Specializzazione di sostegno nella scuola secondaria di II grado – Sostegno II grado Laureati). (doc.1); 2) nonché di ogni altro atto presupposto consequenziale e/o connesso ivi compreso ogni eventuale parere trasmesso e acquisito dalla Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione ivi compreso ogni altro eventuale provvedimento o nota attinente alla trasmissione e pubblicazione del predetto parere e di ogni altro eventuale parere nella parte in cui impedisce alla ricorrente il riconoscimento del titolo estero; 3) nonché, ove occorra, di ogni altro eventuale atto consequenziale, successivo e connesso, ivi compreso il preavviso di rigetto ex art. 10 bis l. n. 241/1990; 4) nonché di tutti gli atti di formazione del provvedimento di rigetto impugnato con il presente ricorso;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di riconoscimento di un titolo estero di specializzazione sul sostegno per l'insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado
Esito
Favorevole al ricorrente (docente richiedente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato il diniego con cui il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha respinto la domanda di riconoscimento del titolo di formazione conseguito presso un'università spagnola, relativo alle specializzazioni sul sostegno per la scuola secondaria di primo e secondo grado. Il diniego era motivato dalla mancata produzione di documentazione ritenuta necessaria, tra cui il certificato dell'istituzione formativa e una dichiarazione sostitutiva, nonché dall'assenza dell'Apostille sui documenti prodotti. La ricorrente ha dedotto difetto di istruttoria e di motivazione, violazione della normativa nazionale ed europea sul riconoscimento dei titoli professionali conseguiti all'estero, violazione del giusto procedimento, eccesso di potere per carenza istruttoria, violazione dei principi affermati dall'Adunanza plenaria e necessità di sospendere il procedimento in attesa della pronuncia della Corte di giustizia dell'Unione europea. Il Ministero aveva affermato che l'interessata, in applicazione del principio di autoresponsabilità, avrebbe dovuto produrre ab origine la documentazione mancante e che non aveva adempiuto alla richiesta di integrazione inviata il 23 luglio 2024.
La decisione
Il ricorso è stato accolto. Il TAR ha ritenuto illegittimo il diniego per violazione delle regole del giusto procedimento e per difetto di istruttoria. In base agli artt. 16 e 17 del d.lgs. 206/2007, l'autorità competente deve verificare la completezza della documentazione e richiedere le integrazioni necessarie, nonché attivarsi, tramite le autorità o gli organismi pertinenti dello Stato d'origine, quando il richiedente non possa fornire le informazioni necessarie. La presentazione di un'istanza incompleta è quindi fisiologicamente contemplata dalla disciplina e l'eventuale mancato riscontro della richiesta istruttoria non comporta automaticamente il rigetto. Il TAR ha inoltre escluso che la mancanza dell'Apostille privi di valore legale in Italia i documenti prodotti. Tale adempimento non era richiesto esplicitamente dal modulo predisposto dall'amministrazione, non è previsto dalla direttiva europea né dal d.lgs. 206/2007 e non può sostituire il sistema di cooperazione tra Stati previsto dall'art. 50 della direttiva. La richiesta generalizzata dell'Apostille costituisce un ostacolo alla libera circolazione e non supera i giudizi di idoneità, necessità e adeguatezza propri del principio di proporzionalità, essendo disponibili strumenti di verifica dell'autenticità mediante cooperazione amministrativa e controlli successivi. Il provvedimento di diniego è stato annullato e l'amministrazione è stata obbligata a riesaminare la domanda, anche ai fini dell'eventuale assegnazione di misure compensative. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 50 d.lgs. 300/1999, come modificato dalla l. 12/2020
Individua la competenza del Ministero dell'Istruzione e del Merito al riconoscimento dei titoli di specializzazione conseguiti all'estero ai fini dell'esercizio in Italia della professione docente.
art. 16 d.lgs. 206/2007
entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1 l’autorità accerta la completezza della documentazione esibita, e ne dà notizia all’interessato. Ove necessario, l’Autorità competente richiede le eventuali necessarie integrazioni
Impone all'autorità competente di verificare la completezza della documentazione e di richiedere le integrazioni necessarie; l'istanza incompleta non può essere respinta senza un'adeguata attività istruttoria.
art. 17, comma 2, d.lgs. 206/2007
Qualora sia impossibile per il richiedente fornire tali informazioni, le autorità competenti di cui all’articolo 5 si rivolgono al punto di contatto, all’autorità competente o a qualsiasi altro organismo pertinente dello Stato membro di origine
Richiede all'amministrazione di attivare i meccanismi di cooperazione con lo Stato d'origine quando il richiedente non sia in grado di fornire le informazioni necessarie a valutare eventuali differenze sostanziali nella formazione.
art. 8, comma 4, d.lgs. 206/2007
È richiamato quale fondamento del sistema di verifica dell'autenticità dei titoli mediante cooperazione tra autorità, senza aggravare indebitamente la posizione del richiedente.
art. 17, comma 9-bis, d.lgs. 206/2007
È richiamato insieme all'art. 8, comma 4, quale disposizione che valorizza i meccanismi di cooperazione amministrativa per la verifica dei titoli.
art. 10-bis l. 241/1990
Riguarda il preavviso di rigetto adottato nel procedimento, inserito tra gli atti impugnati; la decisione si concentra tuttavia sulla carenza istruttoria e sulla violazione delle regole del giusto procedimento.
art. 50 direttiva 2005/36/CE
Prevede, unitamente all'Allegato VII, un sistema di verifica dell'autenticità del titolo dello Stato d'origine fondato sul dialogo tra gli Stati membri.
artt. 49 e 56 TFUE
Il TAR richiama la libera circolazione nel mercato interno, ritenendo che la richiesta dell'Apostille costituisca un ostacolo soggetto al controllo di proporzionalità.
Massime di principio
- Nel procedimento di riconoscimento di un titolo professionale conseguito in un altro Stato membro, l'autorità competente deve verificare la completezza della documentazione e richiedere le integrazioni necessarie; il principio di autoresponsabilità del richiedente non esonera l'amministrazione dall'obbligo di completare l'istruttoria.
- Il mancato riscontro del richiedente a una richiesta di integrazione documentale non legittima automaticamente il rigetto della domanda quando l'amministrazione debba ancora acquisire o verificare autonomamente informazioni necessarie, anche mediante cooperazione con le autorità dello Stato d'origine.
- La richiesta generalizzata dell'Apostille per i titoli professionali rilasciati da autorità di un altro Stato membro non può essere imposta se non è prevista dalla disciplina europea o nazionale applicabile e se l'autenticità del titolo può essere verificata attraverso i meccanismi di cooperazione amministrativa previsti dal diritto dell'Unione.
- Una formalità documentale costituisce un ostacolo alla libera circolazione incompatibile con il diritto dell'Unione quando non dimostri di essere idonea, necessaria e adeguata rispetto all'obiettivo di verifica perseguito, qualora siano disponibili strumenti cooperativi o controlli successivi meno restrittivi.
- L'annullamento del diniego di riconoscimento di un titolo estero comporta l'obbligo dell'amministrazione di riesaminare l'istanza secondo i criteri indicati dal giudice, valutando anche l'eventuale necessità di misure compensative.
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