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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2590/2025 del 21/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello che confermava la condanna per i reati di frode e falso (artt. 81 cpv., 642, 482, 477 c.p.), deducendo principalmente la intervenuta prescrizione dei reati antecedente alla pronuncia di secondo grado. Sosteneva che il momento consumativo fosse l'invio alla compagnia della documentazione falsa (con riferimento, secondo la difesa, a un contratto del 25/07/2016) e contestava inoltre la mancata considerazione delle conclusioni scritte trasmesse via PEC prima dell'udienza d'appello.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che: i fatti erano stati accertati al 18/11/2016; l'appello si era svolto il 23/09/2024; la difesa non aveva specificato le date di invio dei singoli documenti/contratti necessarie per calcolare la prescrizione e aveva formulato deduzioni generiche e tardive. La Corte ha precisato il principio secondo cui il falso di cui all'art. 642 c.p. è reato recettizio che si consuma allorché il documento giunge alla conoscenza del destinatario (o degli intermediari abilitati) e che la semplice scheda ex art. 165-bis disp. att. non vincola il giudice. Ha altresì ritenuto inammissibile l'introduzione di censure non formulate nell'atto di appello (violazione art. 585, comma 4, c.p.p.). Il ricorrente è stato condannato alle spese del procedimento di cassazione e alla somma di euro 3.000,00 a favore della cassa delle ammende. La domanda di liquidazione delle spese della parte civile è stata respinta per carenza di concreta attività difensiva in cassazione.

Norme richiamate

  • Codice penale - art. 642

    Il falso è trattato come reato recettizio quando destinato a produrre effetti nei confronti di terzi; si consuma con la ricezione/portata a conoscenza del destinatario o degli intermediari abilitati.

  • Codice penale - artt. 482, 477, 81 comma finale

    Altre imputazioni contestate (falsità materiale, uso di documenti falsi e concorso di persone) integrate nella pluralità di condotte accertate; art. 81 cpv. per il concorso morale/reati continuati.

  • Codice di procedura penale - art. 129

    Richiamato come rimedio subordinato chiesto dalla difesa (sentenza ai sensi dell'art. 129 c.p.p.) in caso di estinzione per prescrizione.

  • Disposizioni di attuazione c.p.p. - art. 165-bis

    art. 165-bis disp. att. c.p.p.

    La scheda informativa prevista è un adempimento ricognitivo/amministrativo privo di efficacia vincolante per il giudice; le sue indicazioni non impongono una decisione sostanziale sul giudizio di merito.

  • Decreto-legge per misure emergenziali Covid-19 - art. 23-bis (conv. in legge)

    art. 23-bis d.l. 28/10/2020 n.137 conv. L. 18/12/2020 n.176

    Norma citata in relazione all'invio via PEC di conclusioni scritte: la mancata valutazione di conclusioni aventi autonomo contenuto argomentativo può integrare nullità per lesione del diritto di difesa, ma solo se tali conclusioni siano state formulate con contenuto argomentativo specifico.

  • Codice di procedura penale - art. 178 comma 1 lett. c)

    art. 178, comma 1, lett. c) c.p.p.

    Richiamato nel contesto delle nullità generali e dell'effetto della mancata considerazione di atti difensivi, con riferimento ai limiti sopra indicati.

  • Codice di procedura penale - art. 585 comma 4

    Limite all'introduzione di motivi nuovi in appello: nuovi motivi che ampliano il 'petitum' o non si ricollegano ai motivi principali sono inammissibili; la Corte ha ritenuto tardive e non ammissibili le censure sul termine prescrizionale non formulate in appello.

  • Codice di procedura penale - art. 616

    Norma applicata per la condanna alle spese e la sanzione a favore della cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile con profili di colpa nella determinazione dell'inammissibilità.

  • Legge n. 40/2007 (cosiddetta Legge Bersani)

    Richiamata in relazione al vantaggio patrimoniale perseguito dall'agente (agevolazioni sul premio assicurativo) tramite falsi documenti per ottenere benefici di cui alla legge Bersani.

Massime di principio

  • La prescrizione va dedotta e provata con specificità: occorre indicare le date precise di consumazione di ciascun reato (es. data di invio/ricezione dei singoli documenti) poiché in presenza di condotte plurime e cronologicamente distinte ogni fattispecie può avere termine prescrizionale differente.
  • Il falso di documenti destinati a un terzo (es. compagnia assicurativa) è reato recettizio: si consuma quando il documento giunge alla conoscenza del destinatario o di un intermediario abilitato; finché il documento resta nella sfera esclusiva dell'agente il reato non è consumato.
  • Conclusioni trasmesse via PEC prima dell'udienza devono avere un contenuto argomentativo autonomo e specifico per imporre l'obbligo di motivazione da parte del giudice; deduzioni generiche o introdotte tardivamente sono inammissibili.
  • La scheda informativa ex art. 165-bis disp. att. c.p.p. è un documento amministrativo a carattere ricognitivo e non vincola il giudice nel calcolo dei termini di prescrizione.
  • In appello non è consentito ampliare il 'petitum' o introdurre censure sostanzialmente nuove non connesse ai motivi originari: tali censure possono essere dichiarate inammissibili.
  • Per ottenere la condanna della controparte alle spese in Cassazione la parte civile deve svolgere una concreta attività difensiva anche in sede di legittimità (memorie argomentate); il mero deposito di nota spese e conclusioni non sufficientemente motivate può essere rigettato.

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