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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24662/2022 del 24/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha proceduto alla correzione di un errore materiale nella sentenza d'appello: il ricorrente denunciava mancanza e illogicità della motivazione della correzione e inosservanza/erronea applicazione dell'art. 130 cod. proc. pen., sostenendo che la correzione avrebbe comportato una modifica sostanziale ed essenziale del dispositivo della decisione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha ritenuto che la correzione consistesse nella sostituzione del dispositivo riportato nella sentenza depositata con il dispositivo effettivamente letto in udienza e comunicato dopo la deliberazione, operazione ammessa alla luce della consolidata giurisprudenza secondo cui la difformità tra dispositivo letto in udienza e dispositivo in calce alla motivazione non determina nullità quando non manchi totalmente il dispositivo, essendo sanabile mediante correzione di errore materiale. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176)

    Norma procedurale richiamata per giustificare la mancata discussione orale e per l'utilizzo di memorie/requisitorie scritte; rilevata come applicata nelle fasi davanti alla Corte di cassazione.

  • art. 130 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente come limite alla correzione dell'errore materiale (sostegno che la correzione avrebbe modificato la sostanza della decisione). La Corte ha ritenuto invece che la correzione fosse ammissibile in quanto si trattava di adeguare il testo scritto al dispositivo effettivamente pronunciato in udienza, senza incidere sulla validità della sentenza.

  • art. 173, comma 1, disposizioni attuative cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione ai limiti di impugnazione che il ricorrente poteva dedurre; il ricorso veniva esaminato nei limiti ammessi da tale disposizione.

  • art. 131-bis cod. pen.

    Citato nel testo della sentenza di primo deposito (la quale indicava erroneamente un 'assoluzione ex art. 131-bis'); la questione sostanziale relativa al contenuto della sentenza è oggetto di altro ricorso, mentre qui si trattava solo della correzione materiale del dispositivo.

  • Giurisprudenza: Sez. 6, n. 18372 del 28/03/2017 (Giugovaz) e Sez. 5, n. 17696 del 18/02/2009 (Martucci)

    Principio consolidato secondo cui la difformità tra dispositivo pronunciato in udienza e dispositivo riportato in calce alla motivazione non determina automaticamente la nullità della sentenza quando il dispositivo non sia totalmente assente; la discordanza è sanabile con la correzione di errore materiale.

Massime di principio

  • La discrepanza tra il dispositivo letto in udienza e quello trascritto nella sentenza non determina automaticamente la nullità: può essere sanata con la procedura di correzione dell'errore materiale se non manca del tutto il dispositivo.
  • La correzione di un errore materiale è ammessa purché non comporti una modifica sostanziale della decisione; per contestarla in cassazione occorre dimostrare che la correzione abbia effettivamente cambiato la sostanza del giudizio e non si sia limitata a ripristinare quanto pronunciato in udienza.
  • Se il ricorso alla Corte di cassazione riguarda solo l'ordinanza di correzione e non la decisione di merito, l'esame è circoscritto a valutare la legittimità della correzione materiale; questioni di merito devono essere poste nel ricorso avente ad oggetto la sentenza sostanziale.
  • Gli appellanti che propongono ricorsi manifestamente infondati rischiano la condanna alle spese e, in mancanza di giustificazioni, il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
  • Prima di impugnare una rettifica formale conviene verificare la giurisprudenza consolidata sul punto e valutare se la correzione abbia effettivamente alterato il giudizio sostanziale o si sia limitata a riallineare il testo scritto con quanto pronunciato in udienza.

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