Sentenza n. 619/2026 - Bologna, Sezione 1
per l'annullamento della revoca dell’istanza di nulla osta al lavoro subordinato nel settore dell’assistenza familiare e socio sanitaria.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca del nulla osta al lavoro subordinato per mancata trasmissione nei termini del contratto firmato digitalmente
Esito
Favorevole al ricorrente (datrice e lavoratrice)
Prevale il privato
La controversia
La datrice di lavoro aveva presentato domanda per ottenere il nulla osta al lavoro subordinato in favore della lavoratrice straniera, assunta a tempo indeterminato come colf. Il Ministero dell'Interno aveva successivamente revocato il nulla osta, motivando esclusivamente con la mancata trasmissione nei termini del contratto firmato digitalmente, ai sensi dell'art. 22, commi 5-ter e 6, del d.lgs. n. 286/1998. Le ricorrenti hanno dedotto, anzitutto, la violazione dell'art. 10-bis l. n. 241/1990, lamentando la mancata comunicazione dei motivi ostativi e l'impossibilità di presentare osservazioni o integrare la documentazione. Hanno inoltre dedotto la violazione dell'art. 6, comma 1, lett. b), l. n. 241/1990, sostenendo che l'amministrazione avrebbe dovuto attivare il soccorso istruttorio e consentire la trasmissione del contratto sottoscritto digitalmente.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato la revoca del nulla osta. Ha ritenuto inconferente il richiamo all'art. 10-bis l. n. 241/1990, poiché la fattispecie non riguardava un procedimento a istanza di parte. Tuttavia, ha ritenuto illegittima la condotta amministrativa per non avere attivato il contraddittorio e richiesto, entro un congruo termine, la trasmissione del documento mancante. Tale obbligo discendeva dall'art. 6, comma 2, lett. b), l. n. 241/1990 e, comunque, dal principio di correttezza e buona fede, considerato che l'unica ragione della revoca era una carenza documentale suscettibile di immediata regolarizzazione. L'annullamento lascia salvo il riesercizio del potere da parte dell'amministrazione, che dovrà procedere previo contraddittorio con le interessate. Le spese di lite sono state integralmente compensate per la particolarità della controversia.
Norme richiamate
art. 22, commi 5-ter e 6, d.lgs. n. 286/1998
mancata trasmissione nei termini di legge del contratto firmato digitalmente
La mancata trasmissione nei termini del contratto firmato digitalmente è stata posta dall'amministrazione a fondamento della revoca del nulla osta; il TAR ha ritenuto necessario, prima della revoca, consentire la regolarizzazione della carenza documentale mediante contraddittorio.
art. 6, comma 2, lett. b), l. n. 241/1990
La disposizione impone all'amministrazione di attivarsi per il completamento o la regolarizzazione della documentazione quando la carenza documentale sia suscettibile di immediata integrazione; nel caso concreto, l'amministrazione avrebbe dovuto richiedere la trasmissione del contratto firmato digitalmente entro un congruo termine.
art. 10-bis l. n. 241/1990
Il TAR ha ritenuto inconferente il richiamo alla norma, non vertendosi in un procedimento a istanza di parte; la sua mancata applicazione non costituiva quindi il vizio decisivo della revoca.
art. 1, comma 2-bis, l. n. 241/1990
Il principio di correttezza e buona fede dell'amministrazione è stato richiamato quale ulteriore fondamento dell'obbligo di stimolare il contraddittorio e consentire la regolarizzazione della carenza documentale.
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione del ricorso con sentenza in forma semplificata, previa interlocuzione con le parti.
Massime di principio
- Quando la revoca di un titolo amministrativo è motivata esclusivamente da una carenza documentale immediatamente integrabile, l'amministrazione deve consentire all'interessato, entro un congruo termine, di trasmettere il documento mancante prima di adottare la revoca.
- L'obbligo di attivare il contraddittorio e favorire la regolarizzazione documentale può discendere dall'art. 6 l. n. 241/1990 e dai principi di correttezza e buona fede anche quando non sia applicabile il preavviso di rigetto di cui all'art. 10-bis della medesima legge.
- L'annullamento giudiziale della revoca fondata su una carenza documentale non impedisce all'amministrazione di riesercitare il potere, ma impone che il nuovo esercizio sia preceduto dal contraddittorio con l'interessato e dalla possibilità di integrare la documentazione mancante.
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