Sentenza n. 1462/2026 - Catanzaro, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento del Questore di Cosenza che ha imposto il divieto di accesso alle manifestazioni sportive per cinque anni
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione di pubblica sicurezza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il DASPO adottato a seguito dei fatti verificatisi durante una partita di calcio, deducendo un vizio di eccesso di potere. In particolare, ha contestato di non essere individuabile con certezza nelle immagini di videosorveglianza, l'assenza di una precisa indicazione del luogo e del momento dell'accensione del fumogeno e l'insussistenza di una sua condotta pericolosa, sostenendo che il fumogeno sarebbe stato acceso dopo il lancio dei razzi e, quindi, non avrebbe potuto contribuire alla loro realizzazione. Dagli atti risultava che il ricorrente, identificato sia personalmente dagli operatori di polizia sia mediante le immagini delle telecamere, aveva acceso un fumogeno, lasciandolo a terra, partecipato ai cori e permanendo sul posto per oltre dieci minuti durante l'accensione e il lancio di razzi verso il terreno di gioco, con conseguente sospensione della partita.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto provata l'identificazione del ricorrente sulla base dell'identificazione personale e delle immagini di videosorveglianza. Ha qualificato il DASPO come misura amministrativa di prevenzione, per la cui adozione non è necessaria la prova di una lesione effettiva dell'ordine pubblico o la certezza oltre ogni ragionevole dubbio della responsabilità individuale, essendo sufficiente una prognosi di pericolosità fondata su elementi di fatto gravi, precisi e concordanti e su un giudizio probabilistico secondo la logica del più probabile che non. Nel caso concreto, l'accensione del fumogeno, anche se successiva al lancio dei razzi, e il suo posizionamento vicino agli altri fumogeni avevano creato una coltre di fumo idonea a coprire ex post gli autori del lancio; la permanenza sul posto e la partecipazione ai cori avevano inoltre fornito sostegno all'azione collettiva. Tali condotte erano causalmente idonee a contribuire a una situazione di grave pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica e a incidere sul regolare svolgimento della manifestazione sportiva. Le spese sono state compensate in ragione della complessità degli accertamenti fattuali.
Norme richiamate
art. 6, comma 1, lett. a) e b), l. 401/1989
Il questore può disporre il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive ... nei confronti di ... coloro che, sulla base di elementi di fatto, risultino avere tenuto ... una condotta evidentemente finalizzata alla partecipazione attiva a episodi di violenza, di minaccia o di intimidazione, tali da porre in pericolo la sicurezza pubblica o da creare turbative per l’ordine pubblico
La norma consente di adottare il DASPO quale misura di prevenzione anche in presenza di condotte di gruppo non necessariamente sfociate in una lesione effettiva dell'ordine pubblico o in una denuncia penale, quando gli elementi di fatto consentano una prognosi di pericolosità e di possibile turbativa dell'ordine e della sicurezza pubblica.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Il DASPO è una misura amministrativa di prevenzione e può essere adottato non soltanto quando si sia verificata una lesione effettiva dell'ordine pubblico, ma anche quando la condotta individuale o di gruppo abbia creato o agevolato una situazione concreta di pericolo o di allarme in occasione di una manifestazione sportiva.
- Per l'adozione del DASPO non è richiesta la prova della responsabilità del destinatario oltre ogni ragionevole dubbio; è sufficiente una prognosi di pericolosità fondata su elementi di fatto gravi, precisi e concordanti, secondo un ragionamento causale probabilistico improntato alla logica del più probabile che non.
- La condotta del partecipante a un'azione collettiva può integrare i presupposti del DASPO anche se non coincide con l'atto materiale di violenza o di lancio dell'oggetto pericoloso, quando essa fornisca un contributo causalmente idoneo a favorire, coprire o sostenere l'azione degli autori principali.
- L'accensione e il posizionamento di un fumogeno, anche successivamente al lancio di razzi, possono assumere rilievo ai fini del DASPO se la nube generata realizza una copertura ex post degli autori e, insieme alla permanenza sul posto e alla partecipazione ai cori, contribuisce alla situazione di pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica.
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