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Cassazione Penale, Ordinanza n. 14588/2025 del 14/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva ridotto la pena per una violazione della misura di prevenzione ma aveva negato il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in relazione al reato oggetto del giudizio. Con l'unico motivo deduceva l'illogicità della motivazione sul punto, rilevando che per un precedente reato della stessa tipologia, già definito con sentenza irrevocabile di condanna e posto in continuazione, le attenuanti generiche gli erano state invece riconosciute. Sosteneva quindi la disparità di trattamento e la non coerenza del diniego.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per manifesta infondatezza. Ha ritenuto non manifestamente illogica la motivazione della Corte d'Appello, che aveva valorizzato la buona condotta successiva al reato solo ai fini della riduzione del trattamento sanzionatorio, ma aveva legittimamente mantenuto fermo il giudizio negativo sulla spiccata pericolosità sociale dell'imputato, desunta dai precedenti e dalla contestuale commissione di una rapina in occasione della violazione della misura di prevenzione. La Corte ha inoltre ribadito che le attenuanti generiche possono essere riconosciute anche solo per alcuni dei reati unificati dal vincolo della continuazione. Conseguenza dell'inammissibilità: condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 75 d.lgs. n. 159 del 2011

    È la norma incriminatrice richiamata per la violazione della misura di prevenzione oggetto del giudizio; la decisione non ne discute l'elemento costitutivo, ma il trattamento sanzionatorio e il diniego delle attenuanti generiche.

  • art. 133 c.p.

    Per il giudizio sulle circostanze attenuanti generiche il giudice può valorizzare anche un solo elemento tra quelli indicati dalla norma, se ritenuto prevalente, ai fini del riconoscimento o del diniego del beneficio.

  • art. 62-bis c.p.

    Le attenuanti generiche possono essere negate sulla base di elementi relativi alla personalità del colpevole, alla gravità del fatto e alle modalità della condotta; possono anche essere riconosciute solo per alcuni reati unificati dalla continuazione.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio sulle circostanze attenuanti generiche il controllo di legittimità è limitato alla manifesta illogicità della motivazione: è sufficiente che il giudice di merito indichi un elemento ritenuto prevalente tra quelli dell'art. 133 c.p. per giustificare il diniego del beneficio.
  • Il riconoscimento delle attenuanti generiche in relazione a un precedente reato della stessa specie non vincola il giudice a riconoscerle anche per un diverso reato, pur se unificato dal vincolo della continuazione; la valutazione è autonoma per ciascun fatto.
  • La buona condotta successiva al reato può incidere favorevolmente sul trattamento sanzionatorio, ma non è di per sé idonea a superare un giudizio negativo sulla pericolosità sociale dell'imputato fondato sui precedenti e sulle modalità concrete della condotta.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a opporre una diversa lettura del merito senza confrontarsi con la ratio della motivazione impugnata e senza evidenziare una reale illogicità manifesta.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieCircostanze del reatoImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiContinuazione

Testo integrale

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