Cassazione Civile, Ordinanza n. 09358/2024 del 08/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La lite nasce da un avviso di accertamento catastale con cui l'Amministrazione ha disposto la nuova determinazione del classamento e della rendita di un'unità immobiliare inserita in un complesso storico denominato Villa Taverna, già Palazzi-Valier. La Commissione tributaria regionale ha accolto l'appello dell'Ufficio, ritenendo corretto il riclassamento dell'immobile in categoria A/8. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) violazione della normativa catastale per avere il giudice di merito ritenuto che la qualificazione di grande pregio della villa si estendesse automaticamente a tutte le unità immobiliari interne, censite in A/8, e per avere considerato assolto l'onere probatorio dell'Ufficio; (2) violazione del D.M. 2 agosto 1969 e della normativa catastale per avere applicato le caratteristiche delle abitazioni di lusso ai fini del classamento, confondendo il piano delle abitazioni di lusso con quello della categoria catastale A/8; (3) violazione della disciplina catastale per non avere considerato che l'immobile non godeva in via esclusiva del giardino/parco, essendo titolare solo di una quota millesimale del parco comune e non di una porzione ad uso esclusivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha chiarito che il D.M. 2 agosto 1969 disciplina le abitazioni di lusso per finalità fiscali diverse dal classamento catastale e che l'inserimento in A/8 non coincide automaticamente con la qualificazione di lusso. Ha inoltre affermato che, ai fini della categoria A/8, la presenza di corte o giardino è elemento rilevante ma non deve necessariamente consistere in un'area ad uso esclusivo dell'unità immobiliare: può essere sufficiente anche un giardino/parco comune, se concorrano le altre caratteristiche tipologiche e di pregio richieste. La Corte ha ritenuto che la CTR avesse correttamente valorizzato gli elementi fattuali dell'immobile (ubicazione nella villa storica, vincolo artistico/storico, parco, superficie, dotazione di impianti e zona urbanistica), senza che il ricorso potesse sollecitare un nuovo apprezzamento del merito. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
artt. 8 ss. d.l. 13 aprile 1939, n. 652, conv. in l. 11 agosto 1939, n. 1249
Regolano il sistema del classamento catastale e la determinazione delle categorie e classi; la Corte li richiama per affermare che la qualificazione catastale deriva da un apprezzamento tecnico-fattuale, non dalla mera applicazione automatica dei criteri sulle abitazioni di lusso.
artt. 6, 7, 9, 14 e 61 d.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142
Sono norme del regolamento catastale richiamate quale base del procedimento di classamento e della valutazione delle caratteristiche dell'unità immobiliare ai fini della categoria catastale.
art. 1 D.M. 2 agosto 1969
È la norma che individua le caratteristiche delle abitazioni di lusso; la Corte precisa che essa non coincide con i criteri per il classamento catastale in A/8 e non può essere utilizzata come parametro automatico per la categoria catastale.
d.l. 30 dicembre 1993, n. 557, art. 9, comma 3, lett. e), conv. in l. 26 febbraio 1994, n. 133
È richiamato come conferma che le abitazioni di categoria A/1 e A/8 e le abitazioni di lusso previste dal D.M. 1969 non sono concetti coincidenti, essendo la norma formulata in termini disgiuntivi.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
Viene applicato per porre a carico del ricorrente l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel classamento catastale, la qualificazione di un immobile in una determinata categoria deve essere compiuta sulla base delle sue concrete caratteristiche tipologiche, costruttive, di ubicazione e di contesto, con apprezzamento di fatto del giudice di merito sindacabile in cassazione solo nei limiti consentiti.
- La disciplina delle abitazioni di lusso del D.M. 2 agosto 1969 ha una finalità diversa dal classamento catastale e non può essere sovrapposta in modo automatico ai criteri di attribuzione della categoria A/8.
- Ai fini della categoria catastale A/8, la presenza di corte, giardino o parco è elemento rilevante, ma non è necessario che tale pertinenza sia in uso esclusivo dell'unità immobiliare; può rilevare anche un'area comune, se l'insieme degli elementi tipologici e di pregio è coerente con la categoria.
- In cassazione non è consentito ottenere una rivalutazione del compendio probatorio e delle caratteristiche materiali dell'immobile quando il giudice di merito abbia già svolto un apprezzamento congruo e non viziato da errori di diritto.
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