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Sentenza

Sentenza n. 22/2026 - Firenze, Sezione 3

per l'ottemperanza alla sentenza n. 597/2023 del Tribunale di Firenze, Sezione Lavoro, pubblicata in data 30/06/2023;

Giustizia amministrativa202500445

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Firenze, Sezione Lavoro, che aveva ordinato l'assegnazione della Carta elettronica per gli anni scolastici 2018/19 e 2019/20, per complessivi 1.000 euro

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente scolastica)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza deducendo l'inadempimento del Ministero dell'istruzione e del merito rispetto alla sentenza del Tribunale di Firenze, Sezione Lavoro, n. 597/2023, notificata ai fini dell'esecuzione forzata. La sentenza aveva ordinato l'assegnazione in suo favore della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo, prevista dall'art. 1, comma 12, della legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2018/19 e 2019/20, per un importo complessivo di 1.000 euro. Essendo decorso il termine dilatorio di 120 giorni concesso all'amministrazione per l'esecuzione spontanea, la ricorrente ha chiesto l'adozione delle misure necessarie all'attuazione del giudicato e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti tutti i presupposti per l'ottemperanza: la sentenza era stata ritualmente notificata ai fini dell'esecuzione forzata, il termine dilatorio di 120 giorni era decorso e l'amministrazione non aveva dato esecuzione al comando giudiziale. Ha ordinato al Ministero di dare completa ed esatta esecuzione alla sentenza entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione. Ha inoltre nominato fin d'ora, per il caso di permanente inerzia, il Direttore generale dell'Ufficio centrale di bilancio del Ministero, con facoltà di delega, quale commissario ad acta incaricato di avviare le procedure contabili necessarie. Il Ministero è stato condannato alla rifusione delle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre IVA, CPA e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 12, l. 13 luglio 2015, n. 107

    La disposizione è indicata quale base normativa della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, la mancata esecuzione di una sentenza ritualmente notificata ai fini dell'esecuzione forzata, dopo il decorso del termine dilatorio concesso all'amministrazione, legittima il giudice amministrativo a ordinare all'amministrazione l'adempimento entro un termine ulteriore.
  • Il giudice dell'ottemperanza può nominare fin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l'intervento al permanere dell'inerzia dell'amministrazione oltre il termine assegnato.
  • Quando il giudicato impone all'amministrazione l'attribuzione di una prestazione di contenuto economico, il commissario ad acta può essere incaricato di avviare le procedure contabili necessarie alla completa esecuzione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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