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Sentenza

Sentenza n. 362/2026 - Napoli, Sezione 1

per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza emessa dal Tribunale di Napoli- Sezione Lavoro n. 8802/2024, nel giudizio recante n. RG 14653/2024, pubblicata in data 18.12.2024.

Giustizia amministrativa202504629

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli - Sezione Lavoro n. 8802/2024, relativa al riconoscimento della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente precario)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Napoli - Sezione Lavoro n. 8802/2024, passata in giudicato, che aveva accertato il suo diritto, quale docente a tempo determinato, a ottenere il beneficio economico annuale di euro 500,00 tramite la Carta elettronica per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, ordinando al Ministero l'assegnazione della Carta e l'emissione dei relativi buoni elettronici. La sentenza era stata notificata ai fini dell'esecuzione il 21 dicembre 2024 ed era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, senza che l'Amministrazione avesse provveduto. La ricorrente ha quindi chiesto l'esecuzione del giudicato, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna del Ministero al pagamento di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero si è costituito con una memoria di mero stile.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che la sentenza del giudice ordinario, passata in giudicato, producesse un immediato effetto conformativo e ordinatorio nei confronti del Ministero, obbligato a conseguire concretamente alla ricorrente l'utilità riconosciuta dal giudicato. Verificato il decorso del termine di cui all'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 e l'assenza di esecuzione, ha ordinato al Ministero di ottemperare entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla sua notificazione, se anteriore. Ha nominato fin d'ora, per l'eventuale ulteriore inerzia, il Direttore della direzione generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero quale commissario ad acta, con facoltà di delega, assegnandogli sessanta giorni dall'insediamento per eseguire il giudicato su istanza della ricorrente. Ha inoltre accolto la domanda di penalità di mora, determinandola negli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta in forza del giudicato, decorrenti dal sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della presente sentenza e fino all'adempimento spontaneo, ancorché tardivo, oppure all'adempimento del commissario ad acta. L'insediamento del commissario non priva il Ministero del potere di adempiere. Il Ministero è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre accessori, rimborso del contributo unificato se versato e distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    art. 114, comma 4, lett. e)

    Consente al giudice dell'ottemperanza di imporre una penalità di mora per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato; nel caso concreto la penalità è stata parametrata agli interessi legali sulla somma dovuta.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996

    termine dilatorio di 120 giorni

    Il decorso del termine dilatorio per l'esecuzione delle pronunce giudiziali nei confronti delle amministrazioni pubbliche consente la proposizione dell'azione di ottemperanza, ove l'Amministrazione rimanga inadempiente.

  • art. 100 c.p.a.

    La disposizione è richiamata quale base del giudizio di ottemperanza, senza una specifica interpretazione ulteriore nel testo.

Massime di principio

  • Una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, quando impone a una pubblica amministrazione di attribuire concretamente al privato un'utilità riconosciuta, ha immediato valore conformativo e ordinatorio nei confronti dell'Amministrazione; il giudice amministrativo può ordinarne l'esecuzione mediante il giudizio di ottemperanza.
  • Nel giudizio di ottemperanza, l'Amministrazione deve realizzare concretamente il bene della vita riconosciuto dal giudicato e non è sufficiente una mera attività formale o interlocutoria.
  • Decorso il termine dilatorio previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 e accertata l'inerzia dell'Amministrazione nell'esecuzione di un giudicato, il giudice dell'ottemperanza può fissare un termine per adempiere e nominare preventivamente un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inottemperanza.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata in misura pari agli interessi legali sull'importo dovuto in base al giudicato, con decorrenza dal termine assegnato dal giudice per l'adempimento e fino all'esecuzione spontanea o commissariale.
  • La nomina del commissario ad acta non determina, di per sé, la perdita del potere dell'Amministrazione di adempiere spontaneamente al giudicato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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