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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19936/2024 del 20/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'appello di Bari che aveva confermato la decisione di primo grado: censure principali riguardavano la presunta insufficiente o illogica motivazione sulle identità ricavate da intercettazioni (comparazione delle voci), l'omessa o carente valutazione in ordine alla esclusione della recidiva, l'eccessività della pena e la mancata concessione delle attenuanti generiche nella massima estensione, la mancata riqualificazione dei reati di droga ai sensi del V° comma dell'art. 73 D.P.R. n. 309/90 (richiesta di riconoscimento della lieve entità), l'omessa o carente motivazione sulla quantificazione della pena e sugli aumenti per continuazione, nonché la contestazione della valenza probatoria di specifiche conversazioni intercettate e la genericità della motivazione in vari punti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi. Motivazione: molte censure costituivano mera rivalutazione del compendio probatorio o reiteravano questioni già svolte in appello senza confronto con la motivazione della Corte d'appello; la valutazione delle intercettazioni, delle comparazioni vocali e delle identificazioni è questione di merito non sindacabile in sede di legittimità salvo manifesta illogicità; le eventuali doglianze sulla quantificazione della pena e sulle attenuanti sono state ritenute generiche o adeguatamente motivate dal giudice d'appello; la richiesta di riqualificazione ex art. 73, comma V, D.P.R. 309/90 è stata rigettata in presenza di elementi che indicano attività organizzata e continuativa di spaccio. Sono state inoltre confermate la condanna al pagamento delle spese processuali e l'irrogazione di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende per la determinazione colposa della causa di inammissibilità; infine è stata disposta la correzione della data di nascita di Carosiello Matteo da 1977 a 1997 nella sentenza di appello.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 309/1990, art. 73

    commi 1 e 4; V° comma (comma 5)

    Il giudice ha ritenuto che, alla luce degli elementi probatori (attività continuativa, locale dedicato, utenze e sentinelle, contabilità), non sussistono i presupposti per la riqualificazione nella forma di lieve entità prevista dal comma V; i commi 1 e 4 sono stati applicati per la qualificazione delle fattispecie di detenzione e cessione.

  • Codice penale, art. 133

    Richiamato come parametro per la determinazione della pena e per il criterio di adeguatezza nella commisurazione sanzionatoria; la Corte d'appello ha fatto riferimento a questo criterio nella motivazione sulla misura della pena.

  • Costituzione, art. 27

    Richiamato per il principio di individualizzazione della pena, ossia che la pena deve essere congrua rispetto alle esigenze di individualizzazione.

  • Codice di procedura penale, artt. 581 e 591

    Richiamati in relazione ai profili di ammissibilità del ricorso per cassazione: il ricorso deve essere specifico e confrontare argomentativamente le ragioni di diritto e i fatti con la motivazione impugnata, pena l'inammissibilità.

  • Codice di procedura penale, art. 616

    Applicato per la condanna alle spese del procedimento in caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • In Cassazione non è consentita una rivalutazione del compendio probatorio: le doglianze che chiedono di rivedere l'apprezzamento delle prove (intercettazioni, comparazioni vocali, identificazioni) sono generalmente inammissibili salvo palese illogicità o violazione di legge.
  • I ricorsi per cassazione devono contenere censure specifiche e confrontarsi puntualmente con la motivazione del giudice d'appello; motivazioni generiche o la mera reiterazione di quanto già dedotto in appello determinano l'inammissibilità.
  • La comparazione vocale e le identificazioni basate su intercettazioni mantengono valore probatorio se adeguatamente motivate e, se non contestate con mezzi specifici (es. perizia fonica richiesta in tempo utile), possono essere tenute in considerazione dal giudice di merito.
  • La riclassificazione in favore della lieve entità ex art. 73, comma V, D.P.R. 309/90 è esclusa quando sussistono elementi che denotano capacità organizzativa e continuativa di spaccio (locale dedicato, contabilità, utenze dedicate, sentinelle).
  • La scelta del rito abbreviato attribuisce già di per sé una riduzione predeterminata della pena: non è consentito 'doppiare' tale beneficio con una concessione aggiuntiva delle attenuanti in misura duplicativa rispetto alla riduzione ex lege.
  • Il giudice d'appello ha un onere motivazionale anche quando non concede l'estensione massima delle attenuanti generiche, ma questo onere si attenua se le argomentazioni degli imputati sono generiche; pertanto occorre che il difensore produca elementi concreti e specifici in appello per ottenere motivazione più approfondita.
  • Se il motivo non è stato proposto in appello, in Cassazione è inammissibile a meno che non si tratti di questioni rilevabili d'ufficio o non proponibili anteriormente.

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