Sentenza del 17/01/2018 n. 33 - Comm. Trib. Prov. Alessandria
Imposte dirette - Avviso di accertamento per spese pubblicitarie inerenti e nei limiti stabiliti - Ammissibilità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Commissione ha accolto il ricorso e ha riconosciuto la fattibilità della deduzione delle spese pubblicitarie, purché sostenute entro i limiti stabiliti e in presenza dei requisiti richiesti. Di conseguenza, l’avviso di accertamento è stato annullato o comunque superato nella parte relativa al recupero di tali costi.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente contestava il recupero a tassazione delle spese pubblicitarie sostenute in favore di una compagine sportiva dilettantistica, sostenendo che tali costi fossero deducibili ai sensi dell’art. 74, comma 2, del TUIR. La deduzione è stata ritenuta ammissibile perché le spese rispettavano il limite quantitativo previsto, erano finalizzate a promuovere l’immagine e i prodotti dello sponsor e risultava effettivamente svolta un’attività promozionale, mediante strumenti quali l’apposizione del marchio sulle divise e l’esposizione di striscioni o tabelloni.
Norme richiamate
Art. 74, comma 2, del TUIR, D.P.R. n. 917/1986
eventuale quote non riportata nel testo
La norma consente la deduzione delle spese pubblicitarie e di sponsorizzazione sostenute in favore di compagini sportive dilettantistiche entro il limite quantitativo previsto, quando l’attività abbia effettiva finalità promozionale e sia concretamente realizzata.
Massime di principio
- Le spese di sponsorizzazione a favore di associazioni o società sportive dilettantistiche possono essere deducibili se rispettano i limiti quantitativi previsti dalla legge e non costituiscono mere erogazioni liberali.
- È necessario dimostrare una concreta attività pubblicitaria a beneficio dello sponsor, come l’esposizione del marchio su divise, striscioni, tabelloni o altri supporti promozionali.
- La sponsorizzazione deve perseguire una finalità promozionale effettiva, diretta a valorizzare l’immagine, il marchio o i prodotti dell’impresa sponsorizzante.
- È opportuno conservare contratto di sponsorizzazione, fatture, ricevute dei pagamenti e documentazione fotografica o altra prova dell’attività promozionale svolta.
- Il rispetto del limite di spesa, della natura dilettantistica del soggetto sponsorizzato e dell’effettiva esecuzione della pubblicità costituisce condizione essenziale per sostenere la deducibilità in caso di controllo fiscale.
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