Sentenza n. 3217/2026 - Milano, Sezione 3
per l'annullamento dell'intimazione di pagamento 135 2023 9001512 19/000 Agenzia delle Entrate-Riscossione, trasmessa alla ricorrente via Pec in data 01/03/2023 e con essa del ruolo emesso da Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura-prelievo latte, e, in ogni caso il provvedimento di “aggiornamento” del Registro Nazionale dei debiti presso Agea ex art. 8 ter L.33/99 (non allegato e non conosciuto), il provvedimento di determinazione del Prelievo Supplementare per le annate oggetto dell'intimazione, ovvero le comunicazioni Agea, aventi ad oggetto le “multe quote latte” e segnatamente concernenti i risultati della compensazione nazionale per il periodo indicato nella cartella e/o in corso di definizione al momento della notificazione del presente atto, (non allegato e non conosciuto) e comunque ogni atto comunque connesso, presupposto o conseguente, anche se non conosciuto e/o in corso di definizione al momento della notificazione del presente atto, in quanto lesivo, compresa la Cartella Esattoriale n.-OMISSIS- asseritamente notificata il 16.03.2015, e, in ogni caso di ogni altro atto comunque connesso, presupposto e/o conseguente, ed in particolare avverso l'atto di iscrizione a ruolo e avverso il ruolo indicato nella cartella (sopra descritta, nella parte in cui in detti atti risulta l'iscrizione delle somme indicate come dovute a carico del ricorrente, e quindi nella parte in cui detti atti, incidono nella sfera giuridica dello stesso, ivi compreso l'atto di pignoramento dei crediti verso terzi, codice identificativo del fascicolo -OMISSIS-, Codice identificativo della procedura esecutiva -OMISSIS-, terzo Ministero delle Imprese e del Made in Italy notificato in data 22/03/2023 e la comunicazione di iscrizione ipotecaria Fascicolo n. -OMISSIS- notificato con Documento n. -OMISSIS- in data 12/04/2023 e di tutti gli atti presupposti, conseguenti e connessi, anche se non conosciuto e/o in corso di definizione al momento della notificazione del presente atto, in quanto lesivo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: intimazione di pagamento relativa a prelievi supplementari per le campagne lattiere 2005/06, 2006/07 e 2007/08, nonché gli atti presupposti, inclusi ruolo, cartella di pagamento, determinazioni del prelievo, iscrizione nel Registro nazionale dei debiti, pignoramento presso terzi e comunicazione di iscrizione ipotecaria
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni creditrici)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'intimazione di pagamento e gli atti presupposti deducendo, tra l'altro, difetto di motivazione, errata quantificazione del debito, violazione del giudicato esterno, decadenza e prescrizione del credito, illegittimità degli interessi e degli oneri di riscossione, contrasto della disciplina nazionale del prelievo supplementare con la normativa unionale, violazione dei principi di parità di trattamento, certezza del diritto, non discriminazione e legalità, difetto di istruttoria, mancata notifica o nullità della notifica degli atti presupposti e inesigibilità delle somme. L'amministrazione ha eccepito che le censure riguardavano vizi propri delle cartelle e degli atti di accertamento ormai definitivi, evidenziando che una precedente sentenza del TAR, confermata dal Consiglio di Stato, aveva respinto l'impugnazione della cartella relativa alle medesime pretese. Nel corso del giudizio il ricorrente ha inoltre presentato un'istanza di definizione transattiva ai sensi dell'art. 10-ter del d.l. n. 69/2023, ricevendo una proposta dall'amministrazione, e ha chiesto il rinvio dell'udienza.
La decisione
Il TAR ha negato il rinvio dell'udienza, ritenendo insussistente il caso eccezionale previsto dall'art. 73, comma 1-bis, c.p.a., poiché l'istanza transattiva era già stata presentata e positivamente riscontrata. Nel merito, ha dichiarato il ricorso inammissibile. L'intimazione di pagamento, quale atto successivo alla cartella, può essere contestata soltanto per vizi propri e non consente di dedurre per la prima volta vizi degli atti presupposti ormai divenuti definitivi. La cartella era stata impugnata e il relativo ricorso era stato respinto con sentenza confermata in appello; le precedenti imputazioni del prelievo erano pertanto divenute inoppugnabili e le somme esigibili. Sono stati ritenuti inammissibili i motivi sui recuperi e sulla quantificazione del debito, sulla violazione del giudicato, sulla prescrizione, sugli interessi, sugli oneri di riscossione e sul contrasto con il diritto unionale, perché riferiti agli atti presupposti. Quanto agli interessi, il Collegio ha rilevato che il relativo calcolo è rigidamente previsto dalla normativa e che l'obbligo motivazionale è assolto mediante l'indicazione dell'atto presupposto e della distinzione tra capitale e interessi; gli interessi maturati dopo la notifica della cartella seguono ex lege e non sono contestabili per la prima volta con l'impugnazione dell'intimazione. Il TAR ha inoltre osservato che l'eventuale contrasto con il diritto unionale non comporta automaticamente la nullità degli atti impositivi o di riscossione, poiché la disapplicazione riguarda le norme e non i provvedimenti amministrativi e la violazione del diritto europeo non costituisce, di per sé, un'ipotesi di nullità ex art. 21-septies l. n. 241/1990. La possibile sopravvenuta carenza di interesse derivante dalla procedura transattiva è stata lasciata in disparte, non essendo necessaria per la definizione del giudizio. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 73, comma 1-bis, c.p.a.
Il rinvio dell'udienza può essere disposto solo in presenza di un caso eccezionale; tale presupposto non ricorre quando la procedura transattiva richiamata dalla parte è già stata attivata e positivamente riscontrata.
art. 10-ter d.l. 13 giugno 2023, n. 69, convertito dalla l. 10 agosto 2023, n. 103
Al fine di superare il contenzioso relativo al prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari e di favorire la risoluzione definitiva delle controversie in atto, garantendo altresì l'adeguamento ai relativi obblighi derivanti dal quadro normativo europeo, presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è istituito un organismo collegiale
La norma istituisce un organismo competente a definire transattivamente, su istanza di parte, le posizioni debitorie pendenti relative alle campagne lattiere dal 1995/1996 al 2008/2009; la proposta è condizionata alla rinuncia ai contenziosi inerenti ai debiti oggetto della proposta e all'acquiescenza alle sentenze non ancora definitive.
art. 8-ter d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito dalla l. 9 aprile 2009, n. 33
Individua il Registro nazionale dei debiti nel quale sono iscritte le posizioni debitorie cui può riferirsi la procedura transattiva prevista dall'art. 10-ter del d.l. n. 69/2023.
art. 21-septies l. 7 agosto 1990, n. 241
La violazione del diritto unionale non rientra, di per sé, tra le ipotesi tipiche di nullità del provvedimento amministrativo.
art. 3 l. 7 agosto 1990, n. 241
L'obbligo di motivazione sugli interessi è soddisfatto dall'indicazione dell'atto presupposto e dell'importo del debito distinto tra capitale e interessi, quando i criteri di calcolo sono rigidamente predeterminati dalla normativa.
art. 25 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
La dedotta decadenza dalla riscossione avrebbe dovuto essere fatta valere contro la cartella e non può essere proposta per la prima volta contro la successiva intimazione di pagamento.
art. 73, par. 1, Regolamento (CE) n. 796/2004
La prescrizione del credito, ove riferita agli atti presupposti, avrebbe dovuto essere dedotta mediante l'impugnazione della cartella.
art. 3, comma 1, Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95
La prescrizione del credito derivante dal prelievo supplementare, se maturata anteriormente alla notifica della cartella, è preclusa quando la cartella sia divenuta definitiva.
art. 2948, n. 4, c.c.
La prescrizione quinquennale degli interessi, ove riferita agli atti presupposti, non può essere dedotta per la prima volta contro l'intimazione successiva alla cartella.
art. 9, comma 3, d.l. n. 49/2003
Le censure sulla compatibilità del meccanismo nazionale di rimborso del prelievo in eccesso con la disciplina unionale attengono agli atti di accertamento e alle cartelle, non all'intimazione successiva.
art. 7 l. 27 luglio 2000, n. 212
Le contestazioni sugli interessi di mora e sugli oneri di riscossione, in quanto riferite alla cartella e agli atti presupposti, non sono deducibili per la prima volta contro l'intimazione di pagamento.
Massime di principio
- L'impugnazione di un atto della riscossione successivo alla cartella di pagamento, quale l'intimazione di pagamento, è ammissibile soltanto per vizi propri dell'atto successivo; non possono essere dedotti per la prima volta vizi degli atti presupposti, inclusi decadenza, prescrizione maturata anteriormente alla notifica della cartella, difetti di quantificazione e violazioni della disciplina sostanziale del credito, quando tali atti siano divenuti definitivi.
- Quando la cartella di pagamento sia stata ritualmente notificata e la sua impugnazione sia stata respinta con pronuncia divenuta definitiva, gli atti di accertamento e le imputazioni del credito si consolidano e le somme diventano esigibili; le successive contestazioni non possono rimettere in discussione la pretesa sostanziale.
- Se i criteri di calcolo degli interessi sono rigidamente predeterminati dalla legge, la motivazione dell'atto di riscossione è sufficiente quando indica l'atto presupposto e distingue l'importo dovuto per capitale da quello dovuto per interessi; gli interessi maturati dopo la notifica della cartella seguono ex lege e non sono contestabili per la prima volta con l'impugnazione dell'intimazione.
- Il contrasto tra una disciplina nazionale e il diritto dell'Unione europea non determina automaticamente la nullità degli atti amministrativi impositivi o di riscossione: la disapplicazione riguarda le norme incompatibili, mentre la violazione del diritto unionale non costituisce, di per sé, un'ipotesi tipica di nullità ai sensi dell'art. 21-septies l. n. 241/1990.
- La richiesta di rinvio dell'udienza fondata sull'esigenza di attivare una procedura transattiva non integra un caso eccezionale quando l'istanza sia già stata presentata e abbia ricevuto positivo riscontro dall'amministrazione.
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