Ordinanza n. 2829/2026 - Roma, Sezione 4
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia: - della determinazione prot. n. 2727/2025 dell'8 gennaio 2025 con cui il Comando Generale della Guardia di Finanza ha disciplinato il “Piano Nazionale degli Impieghi per bandi 2025”, nella parte in cui al paragrafo 2) lett.f), art. 2, prevede lo scorrimento delle graduatorie di mobilità entro e non oltre il 30 settembre 2025 e solo a seguito delle rinunce pervenute entro il 1° settembre 2025 e non anche a fronte delle rinunce espresse entro il 1° gennaio 2026; - della determinazione prot. n. 25674 del 27 gennaio 2026 con cui il Comando Generale della Guardia di Finanza ha predeterminato le sedi e i posti disponibili da ricoprire mediante il Piano Nazionale degli Impieghi per bandi 2026, nella parte in cui non comprende il posto di sovrintendente “BSA” presso la sezione aerea di manovra di Grottaglie rimasto vacante a seguito di rinuncia del vincitore nell'ambito del Piano Impieghi 2025, nonché, in subordine, il posto occupato dal ricorrente ex art. 42-bis T.U. 151/2001;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determinazioni del Comando Generale della Guardia di Finanza relative ai Piani Nazionali degli Impieghi per bandi 2025 e 2026, nella parte concernente lo scorrimento delle graduatorie di mobilità e l'omessa disponibilità di un posto presso la Sezione Aerea di Manovra di Grottaglie
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione statale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, la determinazione dell'8 gennaio 2025 relativa al Piano Nazionale degli Impieghi per bandi 2025, contestando la previsione secondo cui lo scorrimento delle graduatorie di mobilità poteva avvenire entro il 30 settembre 2025 e soltanto in presenza di rinunce comunicate entro il 1° settembre 2025, senza considerare le rinunce espresse entro il 1° gennaio 2026. Ha inoltre impugnato la determinazione del 27 gennaio 2026 relativa al Piano Nazionale degli Impieghi per bandi 2026, nella parte in cui non includeva il posto di sovrintendente BSA presso la Sezione Aerea di Manovra di Grottaglie, rimasto vacante a seguito della rinuncia del vincitore del Piano Impieghi 2025, chiedendo, in subordine, la disponibilità del posto occupato in via temporanea ai sensi dell'art. 42-bis d.lgs. 151/2001. Nell'ambito della domanda cautelare il ricorrente ha dedotto l'esigenza di ottenere l'assegnazione definitiva alla sede richiesta.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare per difetto del periculum in mora. Ha rilevato che il ricorrente presta già servizio presso la Sezione Aerea di Manovra di Grottaglie in forza di un provvedimento di impiego adottato ai sensi dell'art. 42-bis d.lgs. 151/2001, con efficacia fino al 1° agosto 2028. Pertanto, non sussisteva un pregiudizio imminente e irreparabile tale da giustificare la sospensione degli atti impugnati, poiché il ricorrente mantiene nel frattempo la sede richiesta e, in caso di esito favorevole del giudizio, potrebbe essere assegnato definitivamente alla stessa. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti propri della tutela cautelare nel processo amministrativo.
art. 42-bis d.lgs. n. 151/2001
Il provvedimento di impiego temporaneo adottato ai sensi di tale disposizione, valido fino al 1° agosto 2028, esclude nel caso concreto la sussistenza di un pregiudizio imminente e irreparabile, poiché il ricorrente già presta servizio nella sede richiesta.
Massime di principio
- La tutela cautelare richiede la sussistenza di un pregiudizio imminente e irreparabile; tale requisito può essere escluso quando il ricorrente già si trovi, in via temporanea, nella sede richiesta in forza di un provvedimento amministrativo ancora efficace per un periodo significativo.
- La possibilità che, in caso di accoglimento del ricorso, il ricorrente ottenga l'assegnazione definitiva alla sede richiesta esclude il periculum in mora quando, nel frattempo, la sua posizione sostanziale non subisca un pregiudizio imminente e irreversibile.
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