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Cassazione Civile, Ordinanza n. 37032/2021 del 26/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (privati)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di due privati che avevano chiesto la rideterminazione del contributo pubblico per la ricostruzione del proprio alloggio, distrutto dal terremoto del Belice del 1968. Il Tribunale aveva riconosciuto il diritto all’integrazione del contributo e, preso atto del successivo pagamento dell’integrazione, aveva condannato l’ente al pagamento degli interessi legali maturati tra il 5 novembre 2002 e il 14 aprile 2008. La Corte d’appello aveva confermato la decisione. Il Comune, ricorrente in cassazione, ha dedotto quattro motivi: con il primo ha denunciato violazione dell’art. 13-bis del d.l. n. 8 del 1987 conv. in l. n. 120 del 1987, sostenendo che la rideterminazione del contributo era stata effettuata correttamente con riferimento al tempo dell’assegnazione del contributo e non all’epoca di realizzazione delle opere; con i motivi successivi ha dedotto omesso esame di fatti decisivi, nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c. e mancanza assoluta di motivazione, oltre a ulteriore violazione della stessa disciplina speciale, lamentando che l’ente non avesse disponibilità delle somme necessarie al momento della domanda e che il pagamento fosse poi avvenuto solo quando il fondo statale era stato ricostituito. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché non specificamente diretto contro la ratio decidendi e privo di una critica argomentata alla soluzione di merito; ha ritenuto inammissibili anche gli altri motivi perché volti, sotto varie etichette, a ottenere una rivalutazione del merito e delle risultanze istruttorie, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata, che aveva valorizzato l’imputabilità all’ente dell’omessa previsione degli stanziamenti e il mancato adeguamento del contributo all’epoca di esecuzione delle opere.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del Comune. Ha rilevato che il primo motivo difettava di specificità e non spiegava adeguatamente in che modo la sentenza d’appello violasse la norma invocata. Ha poi osservato che i motivi successivi non colpivano la ratio decidendi della sentenza impugnata, la quale non si fondava sul solo ritardo materiale del pagamento, ma sull’erronea determinazione del contributo e sull’imputabilità all’ente della mancata copertura finanziaria del fabbisogno. Ne è seguita la declaratoria di inammissibilità, senza statuizione sulle spese per mancata costituzione degli intimati, e con richiamo al raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 13-bis del d.l. n. 8 del 1987 conv. in l. n. 120 del 1987

    norma speciale richiamata per contestare la corretta base temporale della rideterminazione del contributo di ricostruzione; la Corte non entra nel merito dell’interpretazione perché reputa i motivi inammissibili

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    il vizio di violazione di legge va dedotto con argomentazioni specifiche e intelligibili, non con mere affermazioni contrapposte alla sentenza impugnata

  • art. 360, nn. 3, 4 e 5 c.p.c.

    le censure formulate sotto violazione di legge, nullità della sentenza e omesso esame di fatti decisivi sono inammissibili se mirano in realtà a ottenere una rivalutazione del merito

  • art. 366, n. 4 c.p.c.

    il ricorso deve contenere motivi specifici, completi e riferibili alla decisione impugnata, pena l’inammissibilità

  • art. 132 c.p.c.

    invocato come parametro della dedotta nullità per mancanza di motivazione, ma la Corte osserva che la censura non coglie la reale ratio decidendi

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione la denuncia di violazione di legge è ammissibile solo se contiene una critica specifica e argomentata alla soluzione giuridica adottata dal giudice di merito, non essendo sufficiente riproporre la propria lettura dei fatti o della norma.
  • È inammissibile il motivo che non si confronti con la ratio decidendi della sentenza impugnata, poiché la Corte di cassazione non può svolgere una ricerca autonoma del vizio attraverso una mera rilettura degli atti.
  • Non può essere trasformata in vizio di violazione di legge, di nullità della sentenza o di omesso esame di fatti decisivi una censura che, in sostanza, miri a una nuova valutazione del merito e delle risultanze istruttorie.
  • La specificità del motivo di ricorso richiede che il ricorrente indichi chiaramente quale passaggio della decisione sia erroneo e per quale ragione esso contrasti con la norma invocata o con il consolidato orientamento di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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