Sentenza del 18/06/2019 n. 16263 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale del Molise sostenendo che il credito d'imposta derivante dal versamento eccedente dell'accisa sull'energia elettrica, maturato nel 2004, dovesse essere richiesto a rimborso entro due anni dal pagamento originariamente effettuato. Secondo l'Agenzia, il successivo riporto o utilizzo del credito nelle annualità seguenti non avrebbe potuto spostare in avanti la decorrenza del termine decadenziale previsto dall'art. 14, comma 2, del TUA. La società contribuente sosteneva invece che, in base al meccanismo di detrazione obbligatoria previsto dall'art. 56, comma 1, del TUA, il credito non fosse immediatamente esigibile, diventando indebito soltanto alla chiusura del rapporto tributario, quando non fosse più possibile compensarlo con successivi debiti d'imposta.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia. Ha stabilito che, nel sistema dell'accisa sull'energia elettrica, i versamenti mensili costituiscono acconti frazionati di un unico debito e le somme versate in eccedenza devono essere detratte dai successivi versamenti. Pertanto, il credito non è reclamabile prima della chiusura del rapporto tributario. Il termine biennale di decadenza per chiedere il rimborso decorre dalla presentazione dell'ultima dichiarazione annuale di consumo dalla quale risulti il credito non più compensabile. Poiché la società aveva cessato di utilizzare energia soggetta ad accisa, ricorrendo all'energia autoprodotta da fonti rinnovabili esente, l'istanza presentata il 12 febbraio 2010 è stata ritenuta tempestiva anche per le componenti del credito originariamente maturate nel 2004. Le spese dell'intero giudizio sono state integralmente compensate tra le parti.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 504 del 1995 (Testo Unico delle Accise), art. 14, comma 2
L'accisa è rimborsata quando risulta indebitamente pagata. Il rimborso deve essere richiesto, a pena di decadenza, entro due anni dalla data del pagamento.
Il termine biennale si applica quando il pagamento è diventato indebito e, secondo il principio affermato dalla Corte, per i crediti derivanti da acconti eccedenti decorre dalla dichiarazione annuale conclusiva del rapporto, non necessariamente dal versamento originario.
D.Lgs. n. 504 del 1995 (Testo Unico delle Accise), art. 26, comma 8
L'accertamento dell'accisa viene effettuato sulla base delle dichiarazioni annuali... Il pagamento dell'accisa deve essere effettuato in rate mensili di acconto calcolate sulla base dei consumi dell'anno precedente, con eventuale conguaglio in fase di successiva dichiarazione di consumo.
Le rate mensili sono considerate modalità di adempimento frazionato di un unico debito d'imposta; il credito effettivo viene determinato con il conguaglio annuale.
D.Lgs. n. 504 del 1995 (Testo Unico delle Accise), art. 56, comma 1
Le somme eventualmente versate in più del dovuto sono detratte dai successivi versamenti di acconto.
La detrazione del credito dai versamenti successivi è obbligatoria e impedisce, durante la prosecuzione del rapporto tributario, di considerare definitivamente indebito il pagamento eccedente.
Codice civile, art. 1823
La Corte richiama il conto corrente ordinario come analogia: il credito diventa esigibile al momento della chiusura del rapporto, quando viene determinato il saldo finale.
D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 19 e 21
Sono state richiamate dall'Agenzia in relazione all'impugnazione degli atti tributari e ai termini per proporre la domanda, ma la decisione si concentra principalmente sulla decorrenza del termine biennale previsto dall'art. 14 del TUA.
Massime di principio
- Quando un tributo viene versato mediante acconti periodici con conguaglio annuale e la legge impone di riportare i crediti sui versamenti successivi, l'eccedenza non è normalmente rimborsabile subito come pagamento indebito.
- Il termine decadenziale per chiedere il rimborso decorre, in linea generale, dal momento in cui il rapporto tributario si chiude o il credito non può più essere utilizzato in compensazione, purché tale ricostruzione sia coerente con il meccanismo legale previsto per quello specifico tributo.
- La cessazione dell'attività soggetta a imposta, oppure il passaggio a consumi esenti o non imponibili, può rappresentare il momento in cui il credito residuo diventa effettivamente esigibile e inizia a decorrere il termine per il rimborso.
- È essenziale conservare le dichiarazioni annuali, i conguagli e la documentazione che dimostri quando il credito è sorto e quando è divenuto non più compensabile.
- La soluzione riguarda specificamente il sistema delle accise disciplinato dal TUA e non può essere automaticamente estesa a ogni credito tributario: occorre verificare la disciplina del singolo tributo e l'eventuale esistenza di regole speciali sulla compensazione e sulla decadenza.
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