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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15794/2025 del 12/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (concessionaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento Tarsu/Tia per l'anno 2012, impugnato dal contribuente e inizialmente accolto dalla CTP di Salerno per tardiva notificazione dell'atto. Il Comune propose appello e la CTR Campania dichiarò l'inammissibilità del gravame perché nessuna delle parti aveva adempiuto all'ordine di integrazione del contraddittorio nei confronti della società concessionaria della riscossione. La società concessionaria ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) violazione dell'art. 14, comma 2, e dell'art. 45, comma 1, d.lgs. n. 546/1992, per avere la CTR ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti di un soggetto che era già parte del giudizio, avendo la società già partecipato al primo grado e proposto l'appello; (2) omesso esame della documentazione in atti, in particolare dell'appello, della procura e della nota di iscrizione a ruolo, da cui risultava che il gravame era stato effettivamente proposto dalla società; (3) nullità della sentenza per difetto di motivazione e violazione dell'art. 36 d.lgs. n. 546/1992, dell'art. 132, n. 4, c.p.c. e dell'art. 118 disp. att. c.p.c., perché la decisione non rendeva percepibili le ragioni del giudizio di inammissibilità.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo evidente l'errore della CTR nell'ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti della società concessionaria, che era già parte del processo in quanto costituita nel primo grado e appellante. Ha precisato che l'eventuale inosservanza dell'ordine di integrazione non incide sulla regolarità del rapporto processuale quando tale ordine sia stato impartito sul presupposto erroneo della mancanza del contraddittorio. I restanti motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 14 d.lgs. n. 546/1992

    L'integrazione del contraddittorio può essere ordinata solo se il ricorso non sia stato proposto da o nei confronti di tutti i soggetti necessari; non è legittimo ordinarla verso chi sia già parte del processo.

  • art. 45 d.lgs. n. 546/1992

    La norma sull'estinzione per inattività delle parti non può essere applicata per effetto del mancato adempimento a un ordine di integrazione del contraddittorio emesso erroneamente nei confronti di un soggetto già costituito.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È stato invocato come parametro del primo motivo per denunciare violazione di legge tributaria processuale.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    È stato invocato per omesso esame di documenti rilevanti in ordine alla reale qualità di appellante della società.

  • art. 36 d.lgs. n. 546/1992

    È stato richiamato ai fini della censura di nullità della sentenza per difetto di motivazione.

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    È stato richiamato per dedurre il vizio di motivazione apparente o mancante della sentenza impugnata.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    È stato richiamato quale parametro sulla motivazione della decisione.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, l'ordine di integrazione del contraddittorio può essere disposto solo quando manchi effettivamente una parte necessaria; se il soggetto indicato dal giudice è già parte del giudizio, l'ordine è erroneo e la sua mancata ottemperanza non può determinare l'inammissibilità o l'estinzione del gravame.
  • La regolarità del rapporto processuale va valutata sulla base della concreta partecipazione delle parti agli atti di causa; la documentazione processuale che dimostri la costituzione e l'impugnazione da parte del soggetto esclude la necessità di integrare il contraddittorio nei suoi confronti.
  • Un vizio relativo alla mancata integrazione del contraddittorio è logicamente prioritario rispetto alle ulteriori censure sulla motivazione o sull'omesso esame di documenti: se il primo motivo è fondato, gli altri restano assorbiti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieAppello
IstitutiLitisconsorzio necessarioGiudicato

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