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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13350/2026 del 13/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso per cassazione deduce carenza e manifesta illogicità della motivazione e travisamento delle prove con riferimento ai capi 4), 5) e 6). In particolare si censura che il Tribunale abbia escluso la responsabilità degli imputati fondandosi su un presunto assenza di riscontri oggettivi alle dichiarazioni della persona offesa (Ida Valeria Auriemma), omettendo di valutare le prove fotografiche dello stato dei luoghi e l'annotazione di polizia giudiziaria; inoltre si deduce violazione dell'art. 192 c.p.p. (commi 1 e 3) per avere il Tribunale richiesto, in modo errato, riscontri estrinseci alla testimonianza della persona offesa, contrariamente all'orientamento della Corte di legittimità sulla valutazione della credibilità soggettiva e dell'attendibilità intrinseca del racconto.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato in parte. Ha annullato la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio davanti al Tribunale di Torre Annunziata in diversa composizione, limitatamente ai capi 4) e 5), rilevando gravi lacune della motivazione: il Tribunale non ha compiutamente esaminato né richiamato le fotografie dello stato dei luoghi, né valutato adeguatamente l'annotazione di polizia giudiziaria, né collocato i fatti nel contesto della conflittualità ereditaria e dei precedenti atti (divieto di avvicinamento, precedenti procedimenti). La Corte ha anche richiamato il principio secondo cui la testimonianza della persona offesa non necessita di riscontri esterni per essere usata come fonte ricostruttiva, dovendo il giudice valutarne l'attendibilità intrinseca e la credibilità soggettiva; ha quindi censurato il travisamento per omissione operato dal Tribunale. Quanto al capo 6) (minacce aggravate a carico di Antonio Cascone), la Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per mancata deduzione specifica in cassazione. Per queste ragioni annulla con rinvio solo per i capi indicati e dichiara inammissibile il resto del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 192 cod. proc. pen.

    La Corte rileva che i criteri di cui all'art. 192 (che impongono riscontri per dichiarazioni rese da coimputati o persone imputate in procedimento connesso) non sono estendibili alla persona offesa; il Tribunale ha erroneamente richiesto riscontri estrinseci alla testimonianza della persona offesa

  • art. 198 cod. proc. pen.

    La testimonianza della persona offesa beneficia della presunzione di attendibilità ai fini della valutazione probatoria; il giudice deve valutare attendibilità intrinseca e credibilità soggettiva

  • art. 393 cod. pen.

    Norma richiamata in relazione ai capi di imputazione (esercizio arbitrario delle proprie ragioni) e indicata nel dispositivo come titolo di reato contestato

  • art. 392 cod. pen.

    Norma richiamata in relazione ai capi di imputazione (reati contestati ai danni di più persone) e indicata nel dispositivo come titolo di reato contestato

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. U., sent. "Bell'Arte" e altre)

    Sez. U., n. 41461 del 19/07/2012 (Bell'Arte); Sez. U., n. 30328 del 10/07/2002 (Franzese) richiamate in motivazione

    La Corte richiama l'orientamento secondo cui, quando l'unica prova è la dichiarazione della persona offesa, il giudice deve motivare sulla coerenza intrinseca, congruenza fattuale, plausibilità e grado di resistenza del racconto; l'apprezzamento resta questione di fatto valutabile in cassazione solo per manifeste contraddizioni

Massime di principio

  • La testimonianza della persona offesa non richiede automaticamente riscontri materiali: il giudice deve valutarne l'attendibilità intrinseca e la credibilità soggettiva e motivare chiaramente le ragioni per accoglierla o respingerla
  • Se il giudice ritiene di non dare credito alla persona offesa, deve esaminare e motivare specificamente l'esistenza di elementi di segno opposto (fotografie, annotazioni di polizia, dichiarazioni dell'operante, precedenti provvedimenti) anziché limitarsi a enunciare l'assenza di riscontri
  • La mancata considerazione o l'omessa menzione di prove rilevanti (es. foto, annotazioni di PG, provvedimenti cautelari) può determinare l'annullamento della decisione per carenza motivazionale e travisamento per omissione
  • In Cassazione la Corte può annullare la sentenza e disporre il rinvio limitatamente alle parti affette da vizio motivazionale, dichiarando inammissibile il resto del ricorso quando privo di specifiche deduzioni
  • Le dichiarazioni di terzi 'de relato' hanno valore limitato ma non devono essere scartate acriticamente; il giudice deve spiegare perché non le ritiene utili ai fini della ricostruzione

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