Cassazione Penale, Sentenza n. 13350/2026 del 13/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso per cassazione deduce carenza e manifesta illogicità della motivazione e travisamento delle prove con riferimento ai capi 4), 5) e 6). In particolare si censura che il Tribunale abbia escluso la responsabilità degli imputati fondandosi su un presunto assenza di riscontri oggettivi alle dichiarazioni della persona offesa (Ida Valeria Auriemma), omettendo di valutare le prove fotografiche dello stato dei luoghi e l'annotazione di polizia giudiziaria; inoltre si deduce violazione dell'art. 192 c.p.p. (commi 1 e 3) per avere il Tribunale richiesto, in modo errato, riscontri estrinseci alla testimonianza della persona offesa, contrariamente all'orientamento della Corte di legittimità sulla valutazione della credibilità soggettiva e dell'attendibilità intrinseca del racconto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato in parte. Ha annullato la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio davanti al Tribunale di Torre Annunziata in diversa composizione, limitatamente ai capi 4) e 5), rilevando gravi lacune della motivazione: il Tribunale non ha compiutamente esaminato né richiamato le fotografie dello stato dei luoghi, né valutato adeguatamente l'annotazione di polizia giudiziaria, né collocato i fatti nel contesto della conflittualità ereditaria e dei precedenti atti (divieto di avvicinamento, precedenti procedimenti). La Corte ha anche richiamato il principio secondo cui la testimonianza della persona offesa non necessita di riscontri esterni per essere usata come fonte ricostruttiva, dovendo il giudice valutarne l'attendibilità intrinseca e la credibilità soggettiva; ha quindi censurato il travisamento per omissione operato dal Tribunale. Quanto al capo 6) (minacce aggravate a carico di Antonio Cascone), la Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per mancata deduzione specifica in cassazione. Per queste ragioni annulla con rinvio solo per i capi indicati e dichiara inammissibile il resto del ricorso.
Norme richiamate
art. 192 cod. proc. pen.
La Corte rileva che i criteri di cui all'art. 192 (che impongono riscontri per dichiarazioni rese da coimputati o persone imputate in procedimento connesso) non sono estendibili alla persona offesa; il Tribunale ha erroneamente richiesto riscontri estrinseci alla testimonianza della persona offesa
art. 198 cod. proc. pen.
La testimonianza della persona offesa beneficia della presunzione di attendibilità ai fini della valutazione probatoria; il giudice deve valutare attendibilità intrinseca e credibilità soggettiva
art. 393 cod. pen.
Norma richiamata in relazione ai capi di imputazione (esercizio arbitrario delle proprie ragioni) e indicata nel dispositivo come titolo di reato contestato
art. 392 cod. pen.
Norma richiamata in relazione ai capi di imputazione (reati contestati ai danni di più persone) e indicata nel dispositivo come titolo di reato contestato
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. U., sent. "Bell'Arte" e altre)
Sez. U., n. 41461 del 19/07/2012 (Bell'Arte); Sez. U., n. 30328 del 10/07/2002 (Franzese) richiamate in motivazione
La Corte richiama l'orientamento secondo cui, quando l'unica prova è la dichiarazione della persona offesa, il giudice deve motivare sulla coerenza intrinseca, congruenza fattuale, plausibilità e grado di resistenza del racconto; l'apprezzamento resta questione di fatto valutabile in cassazione solo per manifeste contraddizioni
Massime di principio
- La testimonianza della persona offesa non richiede automaticamente riscontri materiali: il giudice deve valutarne l'attendibilità intrinseca e la credibilità soggettiva e motivare chiaramente le ragioni per accoglierla o respingerla
- Se il giudice ritiene di non dare credito alla persona offesa, deve esaminare e motivare specificamente l'esistenza di elementi di segno opposto (fotografie, annotazioni di polizia, dichiarazioni dell'operante, precedenti provvedimenti) anziché limitarsi a enunciare l'assenza di riscontri
- La mancata considerazione o l'omessa menzione di prove rilevanti (es. foto, annotazioni di PG, provvedimenti cautelari) può determinare l'annullamento della decisione per carenza motivazionale e travisamento per omissione
- In Cassazione la Corte può annullare la sentenza e disporre il rinvio limitatamente alle parti affette da vizio motivazionale, dichiarando inammissibile il resto del ricorso quando privo di specifiche deduzioni
- Le dichiarazioni di terzi 'de relato' hanno valore limitato ma non devono essere scartate acriticamente; il giudice deve spiegare perché non le ritiene utili ai fini della ricostruzione
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 13 apr 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 13325/2026 del 13/04/2026
- Sentenza penale · 13 apr 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 13326/2026 del 13/04/2026
- Sentenza penale · 13 apr 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 13328/2026 del 13/04/2026
- Sentenza penale · 13 apr 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 13330/2026 del 13/04/2026
- Sentenza penale · 13 apr 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 13332/2026 del 13/04/2026
- Sentenza penale · 13 apr 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 13333/2026 del 13/04/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →