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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31791/2023 del 21/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha rigettato l'appello avverso il decreto di sequestro preventivo per equivalente nei confronti della ricorrente fino alla concorrenza di euro 179.285,37. La ricorrente deduceva: 1) violazione del principio di adeguatezza e proporzionalità perché, secondo la difesa, esisteva capienza diretta in capo alla societa' Di Liberto s.r.l. (restanti quote per il 46%) e dunque il sequestro sui beni personali sarebbe stato ingiustificato; 2) mancata indicazione del fumus commissi delicti in relazione ai reati tributari contestati, con richiamo alla circostanza che la nomina ad amministratrice della ricorrente sarebbe avvenuta dopo le condotte contestate.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazione principale: il decreto di sequestro aveva individuato il profitto complessivo dei reati tributari in euro 2.078.490,47 e aveva prioritariamente diretto il vincolo reale verso la societa' Di Liberto s.r.l.; solo in seconda battuta il sequestro poteva essere esteso, anche per equivalente, agli imputati. E' principio consolidato che, nei reati tributari, il sequestro del profitto puo' essere disposto nei confronti di uno o piu' autori entro i limiti quantitativi del profitto e in ragione della corresponsabilita' dei correi; l'eventuale mancato sequestro diretto di ulteriori quote societarie rientra nelle modalita' esecutive e non in una illegittimita' del decreto. Quanto al fumus, la questione e' inammissibile perche' preclusa dopo il rinvio a giudizio del soggetto interessato. E' conseguita la condanna della ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa per le ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020

    art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020

    Norma richiamata per la trattazione con contraddittorio scritto: la Corte conferma il rispetto delle forme previste per la trattazione del ricorso.

  • art. 8, D.L. 198/2022

    Richiamata in combinato con l'art. 23 D.L. 137/2020 quale norma che disciplina la trattazione scritta del ricorso; utilizzata per dichiarare regolare il contraddittorio.

  • art. 321 c.p.p.

    Riferimento alle norme sul sequestro preventivo: la Corte ne ricava che il sequestro del profitto puo' essere prioritariamente diretto verso la societa' beneficiaria e, solo in seconda battuta, verso gli imputati (anche per equivalente).

  • art. 125 c.p.p.

    Citato dalla difesa in relazione alla valutazione del fumus: la Corte ha ritenuto la questione preclusa avendo il procedimento raggiunto il decreto di rinvio a giudizio.

  • art. 12-bis, d.lgs. n. 74/2000

    art. 12-bis, d.lgs. n. 74/2000

    Norma che disciplina la confisca del profitto nei reati tributari: la Corte la usa per giustificare che il sequestro finalizzato alla confisca puo' essere gravato sulla societa' e, in via concorrente, sugli imputati entro i limiti del profitto complessivo.

  • artt. 3, 23, 25, 41, 42 Cost.

    artt. 3, 23, 25, 41, 42 Cost.

    Richiami costituzionali posti dalla difesa (es. principio di uguaglianza, garanzie processuali, diritto di proprieta'): la Corte non ha ravvisato violazioni tali da annullare o rendere illegittimo il provvedimento cautelare, richiamando la corretta applicazione delle regole di sequestro.

  • art. 1 Prot. 1 CEDU

    art. 1 Protocollo n. 1 CEDU

    Richiamato dalla difesa in tema di tutela della proprieta'; la Corte non ha ritenuto che il sequestro adottato violasse l'articolo alla luce della finalita' cautelare e della possibilita' di verifica in sede di merito.

  • art. 52, par. 1 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

    art. 52, par. 1 Carta di Nizza

    Riferimento invocato dalla difesa in tema di limiti all'ingerenza nei diritti fondamentali; la Corte lo ritiene compatibile con l'adozione delle misure cautelari alla stregua della normativa processuale e della giurisprudenza consolidata.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma applicata per la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa per le ammende in caso di rigetto/inammissibilita' del ricorso.

Massime di principio

  • Nei reati tributari il sequestro preventivo finalizzato alla confisca del profitto puo' essere disposto prioritariamente nei confronti della societa' che ha fruito dell'indebito vantaggio e, in seconda battuta, nei confronti degli amministratori o coautori, anche per equivalente, entro i limiti quantitativi del profitto complessivo.
  • La presenza di beni societari idonei a soddisfare la confisca non implica automaticamente l'illegittimita' del decreto cautelare quando il provvedimento ha correttamente individuato l'ordine di priorita' (societa' prima, imputati poi); eventuali contestazioni sulla mancata esecuzione del sequestro diretto di specifiche voci patrimoniali rientrano nelle modalita' esecutive.
  • In caso di contestazione concorsuale che assegna il profitto complessivo indistintamente ai correi, il sequestro puo' essere gravato indistintamente su uno o piu' imputati, fermo restando che in sede di merito l'espropriazione non puo' eccedere il "quantum" del profitto attribuibile concretamente a ciascun imputato.
  • La censura sulla carenza del "fumus commissi delicti" relativa a misure cautelari reali e' spesso preclusa se, nel frattempo, e' stato emesso il decreto di rinvio a giudizio o si e' comunque perfezionata la fase del giudizio di cognizione.
  • Le questioni attinenti alla proporzionalita' e adeguatezza della misura vanno valutate considerando la finalita' della misura (tutela dell'esito della confisca) e la giurisprudenza consolidata; doglianze procedurali sull'esecuzione del sequestro dovrebbero essere esperite nei rimedi specifici durante la fase esecutiva o nel giudizio di merito.
  • Se si agisce in una situazione simile, verificare prioritariamente: a) quale soggetto e' stato individuato come beneficiario del profitto (societa' o persone fisiche); b) se il decreto indica esplicitamente l'ordine di reperimento dei beni; c) lo stato procedimentale (esistenza di rinvio a giudizio) che puo' precludere alcune contestazioni cautelari.

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