Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 34592/2021 del 16/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte, preso atto della rinuncia al ricorso depositata dalla parte ricorrente dopo l'adesione alla definizione agevolata, ha dichiarato estinto il processo e ha compensato le spese del giudizio.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (fisco)

La controversia

La società contribuente ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia che aveva confermato il rigetto del suo ricorso avverso un avviso di accertamento IVA relativo all'anno d'imposta 2004. Il ricorso era articolato in undici motivi, ma nel testo dell'ordinanza non sono specificati i singoli profili di censura. Successivamente la ricorrente ha depositato atto rituale di rinuncia al giudizio, dichiarando di avere aderito alla definizione agevolata prevista dall'art. 6 del d.l. n. 193 del 2016, convertito con modificazioni dalla l. n. 225 del 2016, e chiedendo la compensazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 6 del d.l. 22 ottobre 2016, n. 193

    richiamato quale base della definizione agevolata alla quale la ricorrente ha aderito, circostanza che ha determinato la rinuncia al giudizio

  • l. 1 dicembre 2016, n. 225

    legge di conversione, con modificazioni, del d.l. n. 193 del 2016, richiamata per la definizione agevolata

  • avviso di accertamento IVA

    atto impositivo impugnato in origine, relativo all'anno d'imposta 2004

Massime di principio

  • La rinuncia rituale al ricorso per cassazione, quando intervenuta nel corso del giudizio, determina l'estinzione del processo.
  • L'adesione del ricorrente a una definizione agevolata della pretesa tributaria può costituire il presupposto fattuale della rinuncia al giudizio di legittimità.
  • In caso di estinzione del processo per rinuncia del ricorrente, la Corte può compensare le spese di lite.
  • Quando il ricorso viene estinto per rinuncia, la Corte non entra nel merito delle censure proposte contro la decisione impugnata.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiPrescrizione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.