Cassazione Civile, Ordinanza n. 34592/2021 del 16/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte, preso atto della rinuncia al ricorso depositata dalla parte ricorrente dopo l'adesione alla definizione agevolata, ha dichiarato estinto il processo e ha compensato le spese del giudizio.
Esito
Favorevole al resistente (fisco)
La controversia
La società contribuente ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia che aveva confermato il rigetto del suo ricorso avverso un avviso di accertamento IVA relativo all'anno d'imposta 2004. Il ricorso era articolato in undici motivi, ma nel testo dell'ordinanza non sono specificati i singoli profili di censura. Successivamente la ricorrente ha depositato atto rituale di rinuncia al giudizio, dichiarando di avere aderito alla definizione agevolata prevista dall'art. 6 del d.l. n. 193 del 2016, convertito con modificazioni dalla l. n. 225 del 2016, e chiedendo la compensazione delle spese.
Norme richiamate
art. 6 del d.l. 22 ottobre 2016, n. 193
richiamato quale base della definizione agevolata alla quale la ricorrente ha aderito, circostanza che ha determinato la rinuncia al giudizio
l. 1 dicembre 2016, n. 225
legge di conversione, con modificazioni, del d.l. n. 193 del 2016, richiamata per la definizione agevolata
avviso di accertamento IVA
atto impositivo impugnato in origine, relativo all'anno d'imposta 2004
Massime di principio
- La rinuncia rituale al ricorso per cassazione, quando intervenuta nel corso del giudizio, determina l'estinzione del processo.
- L'adesione del ricorrente a una definizione agevolata della pretesa tributaria può costituire il presupposto fattuale della rinuncia al giudizio di legittimità.
- In caso di estinzione del processo per rinuncia del ricorrente, la Corte può compensare le spese di lite.
- Quando il ricorso viene estinto per rinuncia, la Corte non entra nel merito delle censure proposte contro la decisione impugnata.
Come è indicizzato
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