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Sentenza

Sentenza n. 797/2026 - Venezia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202501932

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione e mancato pagamento delle somme dovute in forza della sentenza della Corte d'Appello di Venezia, Sezione Lavoro, n. 81/2025

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditrice)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza della sentenza della Corte d'Appello di Venezia, Sezione Lavoro, n. 81/2025, passata in giudicato e ritualmente notificata al Ministero il 5 marzo 2025. La sentenza aveva condannato l'amministrazione al pagamento di euro 124.798,80, oltre rivalutazione o interessi legali secondo il maggiore dei due tassi, nonché delle spese dei precedenti gradi di giudizio. Nonostante il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per il pagamento dei debiti pecuniari delle pubbliche amministrazioni, il Ministero non aveva effettuato alcun pagamento, neppure parziale. La ricorrente ha quindi dedotto l'inottemperanza al giudicato e chiesto l'adozione delle misure necessarie a ottenere l'integrale pagamento. Il credito non risultava contestato né nell'an né nel quantum; l'amministrazione, pur avendo avviato successivamente all'instaurazione del giudizio procedure finalizzate al pagamento, non si è costituita.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, dichiarando l'inottemperanza del Ministero rispetto alla sentenza passata in giudicato. Ha rilevato che il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento era decorso e che l'amministrazione non aveva adempiuto, neppure parzialmente, all'obbligo risultante dal titolo giudiziale. Ha assegnato al Ministero il termine di 60 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza per effettuare l'integrale pagamento. Per l'eventuale ulteriore inerzia, ha nominato sin d'ora quale Commissario ad acta il Direttore Generale della Direzione generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero, con facoltà di delega, assegnandogli un ulteriore termine di 60 giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza. Il commissario dovrà compiere tutti gli atti necessari, inclusi l'eventuale stanziamento in bilancio, l'impegno, la liquidazione, l'ordinazione e il pagamento della spesa. Il TAR ha precisato che l'esaurimento dei fondi o la mancanza di cassa non costituiscono legittimo impedimento all'esecuzione del giudicato. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, in quanto dipendente dell'amministrazione debitrice. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese di lite, liquidate in euro 3.754,10, oltre accessori, spese generali e restituzione del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, consentendo al giudice amministrativo di accertare l'inottemperanza al giudicato e di adottare le misure necessarie all'esecuzione, compresa la nomina di un commissario ad acta.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Prevede, per il pagamento delle somme dovute dalle pubbliche amministrazioni in forza di provvedimenti giudiziari, il decorso di un termine dilatorio di 120 giorni, decorso il quale l'inerzia può fondare il giudizio di ottemperanza.

Massime di principio

  • Decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per il pagamento dei debiti pecuniari delle pubbliche amministrazioni, il mancato pagamento di un credito certo, non contestato e risultante da una sentenza passata in giudicato integra inottemperanza al giudicato.
  • Nel giudizio di ottemperanza avente a oggetto il pagamento di somme, il giudice può assegnare all'amministrazione un termine per adempiere e nominare contestualmente un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inerzia.
  • Il commissario ad acta incaricato di dare esecuzione a una condanna pecuniaria deve compiere tutti gli atti contabili e amministrativi necessari al pagamento, compresi lo stanziamento in bilancio, l'impegno, la liquidazione, l'ordinazione e il pagamento della spesa.
  • L'esaurimento degli stanziamenti di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono, di per sé, una legittima causa di impedimento all'esecuzione del giudicato; l'amministrazione deve adottare le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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