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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39822/2025 del 11/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della determinazione della durata della sanzione amministrativa accessoria (sospensione della patente) applicata con sentenza di patteggiamento ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per il reato di cui all'art. 186, comma 7, C.d.S. La difesa ha dedotto che il rinvio contenuto nell'art. 186, comma 7, al comma 2, lett. c) non comporta l'applicazione della norma che prevede il raddoppio della durata della sospensione quando il veicolo appartiene a persona estranea al reato, richiamando il dictum delle Sezioni Unite (Bordin, 2015).

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso limitatamente alla durata della sospensione della patente: ha annullato senza rinvio la parte della sentenza che aveva raddoppiato la sospensione sulla base della proprietà del veicolo e ha rideterminato la durata della sanzione amministrativa in anni due (la misura base già assunta in sentenza). La Corte ha dichiarato ammissibile il ricorso avverso statuizioni su sanzioni amministrative accessorie rese con patteggiamento e ha applicato il principio delle Sezioni Unite secondo il quale il raddoppio previsto dall'art. 186, comma 2, lett. c), non si applica al reato di rifiuto di accertamento dello stato di ebbrezza (art. 186, comma 7).

Norme richiamate

  • art. 186 Codice della Strada

    riferimenti a comma 7 (rifiuto di sottoporsi all'accertamento) e comma 2, lett. c) (raddoppio della durata della sospensione se il veicolo appartiene a persona estranea al reato)

    La Corte, conformemente alle Sezioni Unite (Bordin, 2015), interpreta che il rinvio contenuto nel comma 7 non comporta l'applicazione della disposizione del comma 2, lett. c) nella parte in cui dispone il raddoppio della sospensione per veicolo di terzi; dunque per il rifiuto non si applica il raddoppio

  • art. 444 cod. proc. pen.

    sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento)

    La sentenza impugnata è stata resa ai sensi dell'art. 444; le statuizioni relative a sanzioni amministrative accessorie, essendo estranee all'accordo tra le parti, sono sindacabili in Cassazione nei limiti previsti

  • art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.

    regime di impugnabilità delle sentenze di cui all'art. 444

    Indica i motivi per cui pubblico ministero e imputato possono proporre ricorso per cassazione contro sentenze di patteggiamento; la Corte richiama i limiti di ammissibilità (espressione della volontà, correlazione richiesta-sentenza, qualificazione giuridica, illegalità della pena)

  • art. 606 cod. proc. pen.

    disciplina del ricorso per cassazione

    Richiamato per spiegare l'ammissibilità del ricorso avverso le sanzioni amministrative accessorie applicate con patteggiamento, conformemente alla giurisprudenza delle Sezioni Unite

  • art. 620, comma 1, lett. l) cod. proc. pen.

    potere della Corte di cassazione di pronunciare modifiche direttamente

    Consente alla Corte di eliminare direttamente la disposizione relativa al raddoppio e rideterminare la durata della sanzione accessoria senza rinvio

  • Sez. U, n. 46624 del 29/10/2015 (Bordin)

    «Al reato di rifiuto di sottoporsi all'accertamento per la verifica dello stato di ebbrezza, non si applica la previsione di cui all'art. 186, comma secondo, lett. c) cod. strada nella parte in cui dispone che la durata della sospensione della patente di guida è raddoppiata qualora il veicolo condotto dall'imputato appartenga a persona estranea al reato»

    Precedente vincolante cui la Corte si è attenuta: stabilisce che il raddoppio non opera per il reato di rifiuto, principio applicato nel caso concreto

  • Sez. U, n. 21369 del 26/09/2019 (Melzani)

    «E' ammissibile il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen. nei confronti della sentenza di 'patteggiamento' con cui si censuri l'erronea ovvero l'omessa applicazione di sanzioni amministrative»

    Conferma l'ammissibilità del sindacato di legittimità sulle sanzioni amministrative accessorie applicate nelle sentenze di patteggiamento, per la loro autonomia rispetto all'accordo delle parti

Massime di principio

  • Nel caso di rifiuto di sottoporsi all'accertamento dello stato di ebbrezza (art. 186, comma 7 C.d.S.) non si applica il raddoppio della sospensione della patente previsto dall'art. 186, comma 2, lett. c) quando il veicolo appartiene a terzi; la sospensione va determinata nella misura base prevista per il reato.
  • Le sanzioni amministrative accessorie decise in sentenza di patteggiamento possono essere impugnate in Cassazione nei limiti di ammissibilità (difetto di correlazione, illegittimità della pena, errata qualificazione giuridica, espressione della volontà), perché estranee all'accordo delle parti.
  • Quando la Corte di Cassazione accerta l'illegalità di una sanzione accessoria applicata con patteggiamento, può annullare senza rinvio e rideterminare la sanzione stessa in sede di legittimità, avvalendosi del potere previsto dall'art. 620 c.p.p.
  • Se la difesa non contesta la misura base adottata in sentenza, quella misura resta insindacabile in Cassazione; il controllo riguarda la parte illegittima o eccedente (ad es. il raddoppio impropriamente applicato).
  • Per ottenere successo in analoghe impugnazioni è importante fondare il motivo su precedenti vincolanti (Sezioni Unite) o su chiara interpretazione normativa che dimostri la non applicabilità di specifiche aggravanti accessorie al fatto concreto.

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