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Sentenza

Sentenza n. 444/2026 - Firenze, Sezione 1

per l’ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Arezzo, sezione lavoro, n. 195 del 9 aprile 2024

Giustizia amministrativa202501324

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Arezzo, sezione lavoro, che riconosceva il beneficio economico annuale di 500 euro per l’annualità 2023/2024, oltre interessi

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente creditrice)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza deducendo l’inadempimento del Ministero dell’istruzione e del merito rispetto alla sentenza del Tribunale di Arezzo, passata in giudicato il 9 ottobre 2024, con la quale era stato accertato il suo diritto al beneficio economico annuale di 500 euro tramite la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente e il Ministero era stato condannato al pagamento dell’importo relativo all’annualità 2023/2024, oltre interessi. La sentenza era stata notificata alla sede reale dell’amministrazione il 15 aprile 2024 ed era decorso il termine dilatorio previsto dall’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/1996. La ricorrente ha chiesto l’esecuzione del giudicato, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempienza e la condanna del Ministero al pagamento della penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. Il Ministero si è costituito senza svolgere deduzioni sul merito e senza dimostrare l’avvenuta esecuzione del titolo.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che dagli atti non risultava l’esecuzione del giudicato. Ha ordinato al Ministero dell’istruzione e del merito di dare immediata e integrale esecuzione alla sentenza del Tribunale di Arezzo entro trenta giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza di ottemperanza, provvedendo al pagamento dell’importo dovuto e degli interessi. Per l’eventuale ulteriore inadempienza, ha nominato commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero, con facoltà di delega a un funzionario del medesimo ufficio; il commissario dovrà intervenire entro sessanta giorni dalla richiesta dell’interessata, successiva all’inutile decorso del termine assegnato al Ministero. Il Collegio ha inoltre applicato la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a., decorrente dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e commisurata agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in 800 euro oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario. La sentenza è stata trasmessa alla Procura regionale della Corte dei conti per la Toscana per le valutazioni di competenza.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Consente, nel giudizio di ottemperanza, la condanna dell’amministrazione inadempiente al pagamento di una penalità di mora; nel caso concreto la penalità è stata fatta decorrere dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento ed è stata commisurata agli interessi legali sulla somma dovuta.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    Il decorso del termine dilatorio per l’esecuzione dei provvedimenti giudiziari nei confronti delle amministrazioni è stato ritenuto maturato prima della proposizione del giudizio di ottemperanza.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è fondato quando l’amministrazione non dimostra di avere dato esecuzione a un titolo giudiziale passato in giudicato e notificato, una volta decorso il termine dilatorio previsto dalla legge per l’adempimento delle amministrazioni debitrici.
  • In caso di mancata esecuzione del giudicato, il giudice dell’ottemperanza può ordinare all’amministrazione di adempiere entro un termine determinato e nominare sin d’ora un commissario ad acta destinato a intervenire, su richiesta dell’interessato, dopo l’inutile decorso del termine assegnato all’amministrazione.
  • La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. può essere applicata quando il ritardo dell’amministrazione nell’esecuzione del giudicato giustifica una misura coercitiva; la decorrenza può essere fissata dal momento della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e l’importo può essere parametrato agli interessi legali sulla somma dovuta.
  • La nomina del commissario ad acta e la penalità di mora possono essere disposte contestualmente alla decisione di accoglimento del ricorso per ottemperanza, quali strumenti diretti ad assicurare l’effettività dell’esecuzione del giudicato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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