Cassazione Civile, Ordinanza n. 31945/2024 del 11/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Agenzia delle entrate ha impugnato per cassazione la sentenza della CTR Sicilia che aveva confermato l'annullamento, disposto dalla CTP, di un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2002, con recupero di maggiori IRPEF, IRAP e IVA nei confronti del titolare di un'attività di pizzeria-trattoria-rosticceria. La CTR aveva ritenuto l'avviso nullo per carenza di motivazione, osservando che il Fisco aveva ricostruito maggiori ricavi applicando un'incidenza del 60% dei costi di diretta imputazione e un utile lordo del 40% sulla base di dati e studi di settore, senza però indicare le imprese comparate e la provenienza concreta dei dati. Con l'unico motivo di ricorso, l'Agenzia ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 42 d.P.R. 600/1973 e dell'art. 7 L. 212/2000, sostenendo che l'avviso conteneva invece una motivazione sufficiente: erano richiamate le anomalie della gestione considerate antieconomiche, i dati di costo e di rimanenze, e gli studi compiuti dall'Amministrazione e richiamati nel DPCM 29 dicembre 1989; la CTR avrebbe confuso il requisito della motivazione con la successiva verifica della fondatezza nel merito della pretesa tributaria.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo. Ha affermato che la motivazione dell'atto impositivo è cosa distinta dall'effettiva prova dei fatti posti a base dell'accertamento, che attiene al giudizio sul merito della pretesa e non alla validità formale dell'atto. Nel caso concreto, l'avviso riportava elementi fattuali e ragioni sufficienti a delimitare la pretesa fiscale, indicando l'antieconomicità della gestione, i costi rilevati, le rimanenze e il criterio di ricostruzione dei ricavi fondato su studi dell'Amministrazione. È stato quindi escluso il vizio di motivazione ravvisato dalla CTR. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia in diversa composizione per un nuovo esame.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È stata dedotta la violazione di legge come vizio di legittimità per censurare la decisione della CTR che aveva qualificato come insufficiente la motivazione dell'avviso.
art. 42 d.P.R. n. 600/1973
La Corte ribadisce che l'atto impositivo è validamente motivato quando espone i presupposti di fatto e le ragioni della pretesa, senza bisogno di dimostrare già nell'atto l'effettiva fondatezza della pretesa stessa.
art. 7 L. n. 212/2000
Richiamato come norma sulla motivazione degli atti tributari, da intendersi soddisfatta dall'indicazione degli elementi essenziali della pretesa e dei fatti astrattamente giustificativi.
art. 39, comma 2, lett. d), d.P.R. n. 600/1973
Richiamato quale base dell'accertamento induttivo fondato su anomalie gestionali e antieconomicità dell'impresa.
Massime di principio
- La motivazione dell'atto impositivo deve contenere l'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche della pretesa in modo da consentire al contribuente di difendersi, ma non deve già dimostrare compiutamente la fondatezza dell'accertamento.
- La mancanza o insufficienza di prova degli elementi posti a base dell'accertamento non integra, di per sé, vizio di motivazione dell'atto, poiché attiene al merito della pretesa tributaria e va valutata nel successivo giudizio di impugnazione.
- In tema di accertamento induttivo, è sufficiente che l'Ufficio esponga le anomalie della gestione e il criterio seguito per la ricostruzione dei ricavi, anche mediante rinvio a studi o dati amministrativi, purché l'atto consenta di individuare la base fattuale della pretesa.
- Il giudice tributario non deve confondere il controllo sulla legittimità formale della motivazione con la verifica della correttezza sostanziale dell'accertamento e della sua attendibilità probatoria.
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