Sentenza n. 4079/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'annullamento, previa concessione della tutela cautelare, del Provvedimento di rigetto dell’istanza P-NA/L/2020/115009 dello 05.11.2024 dello Sportello Unico per l’Immigrazione di Napoli nonché di ogni altro atto amministrativo presupposto, connesso e/o consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento dello Sportello Unico per l'Immigrazione di Napoli di rigetto dell'istanza di emersione dal lavoro irregolare, fondato sul mancato riscontro a convocazioni e preavviso di rigetto
Esito
Favorevole al ricorrente (datrice di lavoro)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato il rigetto dell'istanza di emersione dal lavoro irregolare presentata ai sensi dell'art. 103 d.l. 34/2020, lamentando la violazione delle garanzie procedimentali. Le convocazioni presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione e il preavviso di rigetto erano stati pubblicati sulla piattaforma informatica ministeriale, poiché nell'istanza non era stato indicato un domicilio digitale. La ricorrente ha dedotto che l'amministrazione avrebbe potuto utilizzare l'indirizzo di residenza, l'indirizzo e-mail ordinario o il numero di telefono indicati nell'istanza, nonché reperire la PEC istituzionale associata alla sua iscrizione all'ordine professionale. Ha inoltre sostenuto che, ai sensi dell'art. 103, comma 15, d.l. 34/2020, la mancata presentazione delle parti avrebbe dovuto comportare l'archiviazione dell'istanza e non il suo rigetto. Il Ministero ha sostenuto che, in assenza di domicilio digitale indicato, la pubblicazione sul sito della Prefettura e nell'area riservata della piattaforma SPI 2.0 fosse idonea, richiamando l'art. 3-bis, comma 4, CAD, e ha negato l'obbligo di ricercare autonomamente una PEC della richiedente.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il provvedimento di rigetto. Ha ritenuto inidonee, nella fattispecie, le comunicazioni effettuate esclusivamente mediante pubblicazione sulla piattaforma informatica. L'art. 3-bis, comma 4, CAD impone l'uso del domicilio digitale quando esso sia stato dichiarato, ma non autorizza a ritenere automaticamente sufficiente la pubblicazione sulla piattaforma quando il domicilio digitale non sia stato indicato. In tale situazione l'amministrazione deve utilizzare gli altri mezzi disponibili e, nel caso concreto, avrebbe potuto con minimo sforzo reperire il domicilio digitale tramite il codice fiscale risultante dall'istanza, mediante consultazione dell'INAD, oppure utilizzare l'indirizzo e-mail ordinario indicato dalla richiedente. Il giudice ha valorizzato l'incidenza del provvedimento sulla lavoratrice straniera e l'assenza di un apprezzabile aggravamento del procedimento, ritenendo esigibile un maggiore sforzo amministrativo per rendere effettive le comunicazioni. La piattaforma informatica non è stata ritenuta in assoluto inutilizzabile, ma soltanto strumento residuale. La censura relativa all'obbligo di archiviazione ai sensi dell'art. 103, comma 15, d.l. 34/2020 è riportata tra i motivi dedotti, ma la motivazione decisiva dell'accoglimento concerne l'inidoneità delle comunicazioni. Le spese sono state compensate per la peculiarità della fattispecie.
Norme richiamate
art. 103 d.l. 34/2020, convertito dalla l. 77/2020
in caso di mancata presentazione delle parti l’istanza venga “archiviata”
La ricorrente ha invocato la disposizione per sostenere che la mancata presentazione alle convocazioni avrebbe dovuto comportare l'archiviazione e non il rigetto dell'istanza; il giudice non ha fondato in modo espresso su tale profilo la ratio decisoria.
art. 3-bis, comma 4, CAD
a decorrere dal 1° gennaio 2013, salvo i casi in cui è prevista dalla normativa vigente una diversa modalità di comunicazione o di pubblicazione in via telematica, le amministrazioni pubbliche e i gestori o esercenti di pubblici servizi comunicano con il cittadino esclusivamente tramite il domicilio digitale dallo stesso dichiarato
La disposizione impone l'utilizzo del domicilio digitale dichiarato, ma, quando esso non sia stato dichiarato, non rende automaticamente sufficiente la comunicazione mediante sola pubblicazione su una piattaforma: l'amministrazione deve utilizzare altri mezzi disponibili ed efficaci.
art. 1 l. 241/1990
I principi di collaborazione e buona fede sono stati valorizzati per ritenere esigibile dall'amministrazione un maggiore sforzo nel contattare la richiedente, quando tale sforzo sia agevole e non comporti un apprezzabile aggravamento del procedimento.
art. 60 c.p.a.
La sentenza è stata pronunciata in forma semplificata all'esito della camera di consiglio, previa audizione delle parti.
Massime di principio
- Quando il domicilio digitale non è indicato nell'istanza, la pubblicazione degli atti su una piattaforma informatica non costituisce necessariamente modalità comunicativa sufficiente: l'amministrazione deve utilizzare, ove disponibili e agevolmente reperibili, altri strumenti idonei a rendere effettiva la conoscenza dell'atto.
- L'amministrazione può essere tenuta, in applicazione dei doveri di collaborazione e buona fede, a ricercare con mezzi semplici e poco dispendiosi il domicilio digitale del destinatario, qualora disponga dei dati necessari e il provvedimento incida significativamente sulla posizione dell'interessato.
- In assenza di domicilio digitale dichiarato, l'indirizzo e-mail ordinario indicato dall'interessato può costituire uno strumento utilizzabile per le comunicazioni procedimentali; i rischi derivanti dall'assenza del valore legale della posta elettronica certificata possono ricadere sul privato, non sull'amministrazione, quando quest'ultimo non abbia fornito il proprio domicilio digitale.
- La comunicazione tramite piattaforma informatica non è in assoluto illegittima, ma ha carattere residuale quando siano disponibili strumenti alternativi più efficaci e il loro utilizzo non comporti un apprezzabile aggravamento del procedimento.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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