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Circolare

Circolare n. 20 del 9/09/2019

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare fornisce risposte a quesiti interpretativi su applicazione, esclusioni, indicatori, dati precalcolati, regime premiale, proroga dei versamenti e ulteriori componenti positivi degli ISA per il 2018. Vengono chiariti gli effetti dei punteggi bassi sulle attività di controllo, i casi di esclusione per specifiche fattispecie, il funzionamento di alcuni indicatori di anomalia e dei coefficienti individuali, nonché le modalità di utilizzo e modifica dei dati precompilati. Sono inoltre precisati i limiti e le condizioni per beneficiare del regime premiale e della proroga al 30 settembre 2019, oltre alla possibilità di indicare ulteriori componenti positivi per migliorare l’affidabilità.

Ulteriori chiarimenti sugli ISA per il periodo d’imposta 2018

Indici sintetici di affidabilità fiscale – chiarimenti per il periodo d’imposta 2018

La circolare raccoglie e sistematizza ulteriori chiarimenti applicativi sugli ISA, con riferimento al periodo d’imposta 2018. L’obiettivo è dare risposta a quesiti emersi nel confronto con associazioni di categoria e ordini professionali, toccando sia il profilo dell’affidabilità fiscale e dei controlli, sia le esclusioni, i dati precalcolati, il regime premiale e la proroga dei versamenti.

Utilizzo degli ISA nelle attività di analisi del rischio

L’Amministrazione precisa che, ai fini della definizione delle strategie di controllo basate sull’analisi del rischio, l’articolo 9-bis del decreto-legge n. 50/2017 impone di tenere conto del livello di affidabilità fiscale del contribuente. In base al Provvedimento del 10 maggio 2019, il livello di affidabilità considerato rilevante per il controllo è quello minore o uguale a 6. Ne consegue che un punteggio compreso tra 6 e 7,99 non comporta automaticamente l’attivazione di attività di controllo, se non in presenza di ulteriori elementi di rischio.

Cause di esclusione e non normale svolgimento dell’attività

La circolare analizza diverse ipotesi di esclusione dall’applicazione degli ISA.

Per le società cooperative a mutualità prevalente, viene chiarito che non esiste una causa di esclusione specifica. Restano invece validi i chiarimenti già forniti in passato in materia di studi di settore: se l’attività non è svolta in via esclusiva a favore dei soci, nelle note aggiuntive può essere segnalato che la mutualità ha inciso in modo rilevante sui risultati economici e quindi sul punteggio ISA.

In tema di affitto d’azienda, si afferma che quando la condizione di non normale svolgimento dell’attività perdura per più periodi d’imposta, il contribuente può considerarsi escluso dagli ISA per tutte le annualità interessate.

Con riguardo alla cessazione dell’attività prevalente nel corso dell’anno, viene confermato che la modifica dell’attività esercitata in corso d’anno può costituire causa di esclusione solo se le due attività, quella cessata e quella iniziata, non appartengono al medesimo ISA. La circolare richiama il precedente orientamento sugli studi di settore, secondo cui la cessazione dell’attività prevalente e il permanere di una attività secondaria configurano una modifica dell’attività esercitata in corso d’anno.

Allo stesso modo, se nel corso del periodo d’imposta viene avviata una nuova attività che diventa prevalente rispetto a quella già svolta, si tratta di modifica dell’attività esercitata in corso d’anno e la precedente disciplina interpretativa resta valida anche per gli ISA.

Infine, sono esclusi dall’applicazione degli ISA i soggetti che determinano il reddito con criteri forfetari. La circolare richiama espressamente il regime forfetario agevolato, il regime fiscale di vantaggio e, per analogia, il regime agevolato di cui alla legge n. 398/1991, rilevando che tali contribuenti non devono compilare i modelli ISA.

Indicatori di anomalia e segnalazioni del software

Ampio spazio è dedicato ai chiarimenti sugli indicatori elementari di anomalia e sulle segnalazioni del software “Il tuo ISA”.

L’indicatore "Incidenza dei costi residuali di gestione" misura la plausibilità della componente residuale dei costi rispetto ai costi totali di gestione. La circolare precisa che nel calcolo non rientrano gli oneri per imposte e tasse indicati nel rigo F23, campo 9, e che quel dato è stato richiesto nei modelli 2019 proprio per consentire future evoluzioni del calcolo. Per l’ISA AG61U si chiarisce inoltre che le soglie dell’indicatore sono state tarate tenendo conto delle deduzioni forfetarie di settore.

Per l’indicatore sull’“apporto di lavoro delle figure non dipendenti”, viene spiegato che le soglie cambiano in funzione della tipologia di figura, della natura giuridica e del numero degli addetti. Nelle società di persone, la presenza di soci amministratori fa presumere un apporto lavorativo continuativo e tendenzialmente prevalente; tuttavia, se in concreto il socio apporta una quota limitata di lavoro, ciò può essere evidenziato nel campo annotazioni.

L’indicatore sulla “copertura delle spese per dipendente” misura la coerenza tra valore aggiunto per addetto e spese per dipendente. Se le spese superano il valore aggiunto, il punteggio dell’indicatore assume valore 1. La circolare sottolinea che ciò risponde a un criterio minimo di plausibilità economica, ma riconosce che particolari situazioni economiche o di marginalità possono essere spiegate nelle annotazioni.

Per l’ISA AG31U relativo alle autoriparazioni, sono affrontati gli indicatori legati ai metri quadri di officina per addetto e al numero di ponti sollevatori per addetto. L’Agenzia afferma che tali soglie sono state definite per intercettare situazioni di grave anomalia dichiarativa e che, in caso di incongruenze, il contribuente deve controllare i dati dichiarati e fornire chiarimenti nelle note aggiuntive. Viene anche precisato che, nel modello AG31U, vanno indicati solo i metri quadri dei locali destinati ad officina, al netto di magazzino, deposito e ufficio.

Quanto all’anno di inizio attività risultante in Anagrafe Tributaria, la circolare spiega che per alcuni ISA tale dato è rilevante per la stima dei compensi per addetto o del valore aggiunto per addetto e confluisce in un indicatore di anomalia specifico. Nell’esempio proposto, se l’unica anomalia è l’errata indicazione dell’anno di inizio attività, il punteggio complessivo scende a 7,75 nonostante gli altri indicatori siano pari a 10.

Coefficiente individuale

Viene chiarito il significato del coefficiente individuale usato per stimare ricavi/compensi e valore aggiunto. Il coefficiente, calcolato dall’Agenzia e fornito come variabile precalcolata, deriva dall’applicazione degli ISA agli otto periodi d’imposta precedenti e sintetizza l’effetto di variabili non osservabili, come capacità manageriali e potere di mercato. La circolare ne fornisce anche una lettura pratica: un valore positivo indica una migliore produttività o redditività rispetto alle imprese del settore, mentre un valore negativo segnala una performance inferiore.

Compilazione dei modelli ISA

La circolare affronta poi alcuni problemi di compilazione dei modelli.

Per la società di geometri che svolge l’attività con codice relativo alle attività tecniche dei geometri, viene confermata la causa di esclusione qualora il soggetto dichiari una categoria reddituale diversa da quella per cui l’ISA è stato approvato. In sostanza, l’ISA AK03U è destinato ai contribuenti esercenti arti e professioni che producono reddito di lavoro autonomo, non a soggetti che dichiarano redditi di impresa o altre categorie reddituali.

Quanto al modello ISA AG70U, la circolare distingue tra i righi relativi alle modalità di acquisizione dei lavori e quelli relativi alla loro realizzazione. I righi E01 e E02, riferiti rispettivamente ad appalto pubblico e subappalto, vanno compilati solo se l’impresa opera effettivamente con tali modalità. I righi E03 ed E04, relativi a lavori eseguiti in proprio o affidati a terzi, devono invece essere compilati a prescindere da E01 ed E02.

Dati precalcolati: verifica, modifiche e limiti

Un ampio blocco della circolare riguarda i dati precalcolati resi disponibili dall’Agenzia.

Non esiste un obbligo per il contribuente o per l’intermediario di modificare i dati precalcolati, ma è consentito farlo quando emergano criticità o anomalie. Se i dati forniti dall’Agenzia non vengono modificati, l’esito dell’ISA non è ordinariamente contestabile con riguardo alle variabili precalcolate. Tuttavia, alcune variabili non sono modificabili, tra cui il numero di periodi in cui sono stati presentati studi di settore o parametri, la media di alcune variabili storiche e i coefficienti individuali.

Per i dati non modificabili, il contribuente che rilevi disallineamenti può spiegare le ragioni nelle note aggiuntive.

La circolare dettaglia inoltre la formula del reddito ai fini ISA utilizzata per gli indicatori relativi al reddito negativo per più di un triennio, distinguendo tra imprese e professionisti. Per le imprese viene illustrata la struttura della formula, che tiene conto di ricavi, costi del venduto, spese per servizi, lavoro dipendente, ammortamenti, accantonamenti, gestione finanziaria e altri componenti positivi o negativi; per gli esercenti arti e professioni, la formula considera compensi, adeguamenti, spese per lavoro dipendente, collaborazioni, costi per prestazioni di terzi, consumi, altre spese, ammortamenti, componenti negative e plus/minusvalenze.

Per i soggetti in contabilità semplificata transitati nel 2017 dal criterio di competenza a quello di cassa, viene richiamata la metodologia dell’Allegato 1 al DM 9 agosto 2019, che utilizza le informazioni del quadro Z degli studi di settore per ricostruire incassi, ricavi, pagamenti e costi secondo il regime di destinazione.

Sul tema dei soggetti che negli anni precedenti non hanno applicato studi di settore o parametri, la circolare spiega che le variabili precalcolate vengono elaborate per “posizione ISA”, definita da codice fiscale, codice ISA e tipologia di reddito. Se il contribuente non dispone di una posizione completa, viene predisposta una posizione residuale, senza riferimento a un codice ISA specifico e senza dati precalcolati per singola posizione. Le condizioni per la predisposizione dei dati includono, tra le altre, l’assenza di cause di esclusione o non applicabilità, la regolarità del file telematico, il limite dei ricavi/compensi e l’assenza di situazioni di inizio/cessazione o mera prosecuzione dell’attività.

Per alcuni ISA si chiarisce anche che il dato sul numero di incarichi risultante dalle certificazioni uniche viene confrontato con quello dichiarato nel modello ISA: l’indicatore si attiva solo se il numero dichiarato è inferiore rispetto alle CU. Il contribuente può comunque modificare i dati precalcolati per disattivare anomalie, dopo averli verificati.

Infine, si precisa che le banche dati utilizzano l’ultima dichiarazione validamente presentata e che il DM 9 agosto 2019 non ha modificato il contenuto delle variabili precalcolate, limitandosi a esplicitarne le modalità di calcolo; pertanto non era necessaria una nuova acquisizione dei dati già scaricati.

Regime premiale

La circolare chiarisce in modo articolato i benefici premiali connessi agli ISA.

I crediti per imposte dirette e IRAP possono essere compensati dal giorno successivo alla chiusura del periodo d’imposta, senza attendere la presentazione della dichiarazione ISA, purché il contribuente sia in grado di effettuare correttamente i conteggi e il punteggio di affidabilità sia almeno pari alla soglia richiesta dal provvedimento del 10 maggio 2019. Il credito utilizzato deve poi risultare effettivamente spettante sulla base delle dichiarazioni presentate successivamente.

Quanto all’esonero dal visto di conformità, la circolare ribadisce che il riconoscimento del beneficio è collegato alla situazione esistente al momento della presentazione della dichiarazione nei termini ordinari. Se il punteggio idoneo alla premialità deriva da dati incompleti o inesatti, il beneficio non può essere legittimamente fruito. Viene inoltre richiamata la sanzione applicabile in caso di compensazione di crediti oltre 5.000 euro senza il prescritto visto.

Per i soggetti che svolgono sia attività d’impresa sia attività agricola con reddito fondiario o comunque escluso dagli ISA, viene chiarito che i benefici premiali spettano comunque con riferimento all’attività soggetta a ISA, se il relativo punteggio è adeguato. Nel caso esaminato di attività agricola in art. 32 TUIR e attività agrituristica, il contribuente è tenuto agli ISA solo per l’attività agrituristica; pertanto, se quest’ultima raggiunge il punteggio richiesto, possono spettare sia l’innalzamento delle soglie per il visto di conformità o la garanzia sui rimborsi IVA, sia la riduzione di un anno dei termini di decadenza per l’accertamento e l’esclusione degli accertamenti basati su presunzioni semplici, limitatamente all’attività soggetta a ISA.

Sul fronte dei rimborsi IVA, la soglia di 50.000 euro è unica e va considerata cumulativamente per tutte le richieste presentate nell’anno, sia annuali sia infrannuali. Se il contribuente ha già fruito in parte del beneficio con altre richieste, non può superare il plafond complessivo, anche se le richieste si riferiscono a periodi d’imposta diversi.

Proroga dei versamenti al 30 settembre 2019

La circolare dedica una sezione alla proroga dei versamenti disposta dall’articolo 12-quinquies del decreto-legge n. 34/2019.

Viene confermato che la proroga riguarda i versamenti risultanti dalle dichiarazioni fiscali ai fini delle imposte sui redditi, dell’IRAP e dell’IVA per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA e che dichiarano ricavi o compensi entro i limiti previsti. L’IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale può essere versata entro il 30 settembre 2019 applicando la maggiorazione dello 0,40% calcolata dal 16 marzo al 30 giugno.

Per gli operatori agricoli, la proroga non si applica a chi produce esclusivamente reddito agrario ai sensi degli articoli 32 e ss. del TUIR, poiché tali soggetti non producono reddito d’impresa né reddito di lavoro autonomo. Al contrario, ne beneficiano gli esercenti attività agricole che determinano il reddito d’impresa, anche se con criteri forfetari ai sensi delle norme richiamate nella circolare.

Per la rateazione dei versamenti prorogati, il documento rinvia ai chiarimenti contenuti nella risoluzione n. 71 del 1 agosto 2019.

Ulteriori componenti positivi

La circolare conferma che il contribuente può indicare ulteriori componenti positivi anche in misura inferiore rispetto a quella suggerita dal software per massimizzare il punteggio ISA. Tali componenti incidono sul profilo di affidabilità e anche su IVA e IRAP, nei limiti previsti dall’articolo 9-bis.

Tuttavia, non tutti gli indicatori elementari sono sensibili all’indicazione di ulteriori componenti positivi. Per alcuni, come "Durata e decumulo delle scorte" e "Incidenza dei costi residuali di gestione", l’anomalia non si supera con importi aggiuntivi ma solo correggendo i dati che risultano errati o incoerenti. In questi casi, anche l’eventuale inserimento di ulteriori componenti positivi non modifica il punteggio del singolo indicatore né quello finale dell’ISA.

La circolare conclude ribadendo che le Direzioni regionali devono vigilare sulla corretta applicazione dei chiarimenti forniti.

Punti principali

Utilizzo degli ISA per analisi del rischio

L’Agenzia conferma che, ai fini delle strategie di controllo basate sull’analisi del rischio, viene considerato un livello di affidabilità fiscale minore o uguale a 6. Un punteggio compreso tra 6 e 7,99 non determina di per sé l’avvio di controlli, salvo ulteriori elementi di rischio.

Cause di esclusione dall’applicazione degli ISA

Vengono chiariti diversi casi di esclusione: le cooperative a mutualità prevalente non sono escluse in quanto tali, ma possono segnalare nelle note aggiuntive l’incidenza dei fini mutualistici sui risultati; l’affitto dell’unica azienda protratto per più periodi può integrare non normale svolgimento dell’attività e quindi esclusione; la modifica in corso d’anno dell’attività, anche per cessazione dell’attività prevalente o avvio di una nuova attività, è causa di esclusione solo se le attività non ricadono nello stesso ISA; i soggetti che determinano il reddito con criteri forfetari, inclusi quelli in regime agevolato ex legge n. 398/1991, sono esclusi e non compilano i modelli ISA.

Indicatori di anomalia e funzionamento del software

La circolare chiarisce il calcolo dell’indicatore "Incidenza dei costi residuali di gestione", che esclude gli oneri per imposte e tasse dal rapporto, e spiega che alcuni dati sono stati richiesti per consentire successive evoluzioni metodologiche. Sono poi approfonditi l’indicatore sull’apporto di lavoro delle figure non dipendenti, per il quale nelle società di persone l’apporto dei soci può essere presumibile ma eventuali situazioni specifiche vanno indicate nelle annotazioni, e l’indicatore sulla copertura delle spese per dipendente, che può essere contestualizzato con elementi eccezionali nelle note aggiuntive. Per l’ISA AG31U si conferma che le soglie sono tarate per intercettare anomalie gravi e che l’eventuale criticità va affrontata verificando i dati e fornendo spiegazioni. Infine, per l’anno di inizio attività risultante in Anagrafe Tributaria si precisa che l’errore può abbattere il punteggio complessivo anche fino a 7,75 nell’esempio fornito.

Coefficiente individuale

Il coefficiente individuale, calcolato dall’Agenzia e fornito come variabile precalcolata, deriva dall’applicazione degli ISA agli otto periodi d’imposta precedenti e misura l’impatto di variabili non direttamente osservabili, come capacità manageriali e potere di mercato, sulla produttività o redditività. La circolare fornisce esempi numerici per interpretarne il segno e l’ampiezza.

Compilazione dei modelli ISA

Per la società di geometri che esercita l’attività con reddito diverso da quello professionale per cui l’ISA è approvato, viene confermata la causa di esclusione. Per il modello ISA AG70U si precisa che i righi relativi ad appalto pubblico e subappalto si compilano solo se l’impresa opera con tali modalità, mentre i righi su lavori in proprio o affidati a terzi vanno compilati indipendentemente.

Dati precalcolati e loro utilizzo

Non esiste un obbligo di modificare i dati precalcolati, ma il contribuente può farlo per disattivare anomalie. Non sono modificabili alcune variabili, tra cui il numero di periodi con studi di settore/parametri, la media di alcune variabili storiche e i coefficienti individuali. La circolare illustra inoltre la formula del reddito ai fini ISA per imprese e professionisti, la gestione del passaggio da competenza a cassa, la formazione delle posizioni ISA complete o residuali e i requisiti per la predisposizione dei dati precalcolati. Il dato sull’anno di inizio attività e altri valori compaiono solo se utilizzati dallo specifico ISA o se esiste una posizione completa. Per i dati già acquisiti dopo il DM 9 agosto 2019 non è richiesta una nuova acquisizione.

Regime premiale

I crediti per imposte dirette, IRAP e IVA possono essere compensati già dal giorno successivo alla chiusura del periodo d’imposta, se spettanti e nel rispetto delle soglie, senza attendere la presentazione del modello ISA. Il diritto ai benefici premiali è però condizionato ai dati corretti e completi dichiarati nei termini ordinari; se il punteggio è ottenuto grazie a dati inesatti o incompleti, il beneficio non è legittimo. Per i contribuenti che svolgono sia attività con reddito d’impresa sia attività escluse dagli ISA, i benefici possono spettare per la sola attività soggetta a ISA, se il relativo punteggio lo consente. Quanto ai rimborsi IVA, la soglia di 50.000 euro per l’esonero da visto o garanzia è unica e cumulata per le richieste effettuate nell’anno, anche se riferite a periodi d’imposta diversi.

Proroga dei versamenti al 30 settembre 2019

La proroga prevista dal decreto-legge n. 34/2019 riguarda i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono approvati gli ISA e che dichiarano ricavi o compensi entro i limiti previsti, anche se non applicano materialmente gli ISA. Il versamento dell’IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale può essere effettuato entro il 30 settembre 2019 con la maggiorazione dello 0,40% calcolata dal 16 marzo al 30 giugno. I produttori agricoli che dichiarano solo redditi agrari ai sensi degli articoli 32 e ss. del TUIR non beneficiano della proroga, mentre la possono utilizzare gli esercenti attività agricole che producono reddito d’impresa, anche se determinato con criteri forfetari. Per la rateazione si rinvia ai chiarimenti della risoluzione n. 71 del 1 agosto 2019.

Ulteriori componenti positivi

I contribuenti possono indicare ulteriori componenti positivi anche in misura inferiore rispetto all’importo proposto dal software per massimizzare il punteggio ISA. Tuttavia, non tutti gli indicatori sono sensibili a tali importi: per alcuni, come "Durata e decumulo delle scorte" e "Incidenza dei costi residuali di gestione", l’eventuale anomalia si supera solo correggendo i dati errati, perché gli ulteriori componenti positivi non incidono sul punteggio di tali indicatori.

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