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Cassazione Penale, Ordinanza n. 26952/2026 del 16/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ricorreva per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna pronunciata in abbreviato dal G.i.p. per concorso in rapina aggravata e lesioni volontarie aggravate, entrambi commessi il 9 maggio 2024. Con un unico motivo deduceva violazione di legge e vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p. in relazione al trattamento sanzionatorio, lamentando il mancato riconoscimento della circostanza attenuante del fatto di lieve entità, richiamata come applicabile anche alla rapina dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 86/2024.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto manifestamente infondato il motivo. Ha osservato che la motivazione della Corte territoriale, richiamata alle pagg. 5-6 della sentenza impugnata, era congrua e priva di evidenti illogicità, poiché aveva valorizzato anche ulteriori rapine commesse nella stessa notte dall'imputato e la sproporzionata violenza utilizzata nella consumazione del reato. Ha quindi affermato la correttezza del principio secondo cui l'attenuante della lieve entità del fatto, prevista dall'art. 311 c.p. e applicabile anche alla rapina dopo Corte cost. n. 86/2024, richiede una valutazione complessiva del fatto e non è configurabile quando difetti la lievità in rapporto all'evento, ai mezzi, alle modalità, alle circostanze della condotta o all'entità del danno o del pericolo conseguente, avuto riguardo al valore dei beni sottratti. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.

    Il motivo di ricorso è stato proposto anche sotto il profilo della violazione di legge, ma è stato ritenuto manifestamente infondato.

  • art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.

    La censura motivazionale è stata respinta perché la motivazione della sentenza impugnata è stata ritenuta congrua ed esente da evidenti illogicità.

  • art. 311 c.p.

    attenuante della lieve entità del fatto

    La disposizione è stata richiamata come attenuante applicabile anche al delitto di rapina, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 86/2024, ma subordinata a una valutazione complessiva della minore gravità del fatto.

  • sentenza della Corte costituzionale n. 86/2024

    È stata richiamata come fonte che consente l'applicazione dell'attenuante della lieve entità del fatto anche alla rapina.

Massime di principio

  • L'attenuante della lieve entità del fatto, quando applicabile al delitto di rapina, richiede una valutazione complessiva della concreta offensività della condotta e non può essere riconosciuta se la minore gravità difetta già solo rispetto all'evento o alle modalità esecutive.
  • La lieve entità non è configurabile quando la rapina sia caratterizzata da violenza sproporzionata, da pluralità di episodi ravvicinati o da altre circostanze che evidenzino una significativa gravità del fatto nel suo complesso.
  • In sede di legittimità, la censura sul mancato riconoscimento di un'attenuante è inammissibile o manifestamente infondata se la motivazione di merito è congrua e non presenta evidenti illogicità.
  • Ai fini del giudizio sulla lieve entità, assumono rilievo la natura, la specie, i mezzi, le modalità, le circostanze della condotta e l'entità del danno o del pericolo, avuto riguardo anche al valore dei beni sottratti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRapina
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio

Testo integrale

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