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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 00366/2026 del 07/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente ha proposto due motivi: (1) censura per violazione di norme relative all'indulto e a procedure esecutive (riferimento all'indulto di cui all'art. 1 legge 31 luglio 2006, n. 241 e agli artt. 125, 716 comma 3 e 656 comma 5 c.p.p.), sostenendo che l'indulto e le garanzie procedurali avrebbero reso inattendibile o inattuabile l'arresto e la carcerazione in vista della consegna; (2) vizio di motivazione sull'adozione della custodia cautelare in carcere per mancata specificazione e concrezione del pericolo di fuga, con inversione dell'onere probatorio a carico della difesa e valutazioni apodittiche non ancorate alla personalità e alla situazione effettiva del consegnando (domicilio in Italia, carta d'identità italiana, pena non grave, fatto remoto, assenza di resistenza all'arresto).

La decisione

La Corte di legittimità ha ritenuto il primo motivo inammissibile e comunque manifestamente infondato: la disposizione richiamata (art. 18, comma 1, lett. I) legge 22 aprile 2005, n. 69) è abrogata dal d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10, e l'indulto (legge n. 241/2006) incide solo sulla pena e non sull'esistenza del reato, quindi non rileva nel procedimento di consegna/executione del mandato d'arresto europeo; inoltre, eventuali differenze sanzionatorie tra ordinamenti non impediscono la consegna salvo casi di manifesta irragionevolezza/proporzionalità della pena. Il secondo motivo è stato invece ritenuto fondato: la Corte d'appello non ha fornito motivazione specifica, concreta e attuale sul pericolo di fuga, limitandosi a considerazioni generiche (gravità del reato, entità della pena) e ad affermazioni contraddittorie (fatto commesso oltre vent'anni prima), con conseguente inversione dell'onere probatorio. Per tali ragioni la Cassazione ha annullato l'ordinanza impugnata e rinviato la causa ad altra Sezione della Corte d'appello di Napoli per nuovo giudizio esclusivamente sul pericolo di fuga.

Norme richiamate

  • legge 22 aprile 2005, n. 69

    art. 18, comma 1, lett. I) (norma abrogata)

    La norma richiamata è stata abrogata dal d.lgs. 2/2/2021 n.10 e non può essere invocata; inoltre, la causa di estinzione collegata all'amnistia/incidenza sul merito penale, ove fosse stata rilevante, non opera come ostacolo automatico alla consegna: l'indagine di cooperazione giudiziaria privilegia la posizione dello Stato richiedente e la coincidenza dell'illecito materiale più che la sola misura della pena

  • legge 31 luglio 2006, n. 241

    L'indulto è provvedimento di clemenza che incide sulla pena ma non sull'esistenza del reato; pertanto non impedisce, di per sé, l'esecuzione di un mandato di arresto europeo e la consegna al Paese richiedente

  • decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 10

    d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10

    La riforma ha ulteriormente compresso i poteri di sindacato del giudice nazionale sul mandato di arresto europeo, riducendo le verifiche ammesse e limitando l'esame della responsabilità sostanziale del consegnando

  • codice di procedura penale

    art. 125; art. 715, comma 2, lett. c); art. 656, comma 5; art. 716, comma 3

    Le norme sul procedimento cautelare e sull'esecuzione/sospensione dell'ordine di carcerazione richiedono che le esigenze cautelari (in particolare il pericolo di fuga) siano concrete, attuali e specificamente motivate; tuttavia, differenze nel trattamento sanzionatorio tra ordinamenti non costituiscono di per sé motivo ostativo alla consegna, salvo che il trattamento sia palesemente irragionevole o sproporzionato

Massime di principio

  • In tema di mandato di arresto europeo il giudice nazionale non può sindacare la responsabilità sostanziale dell'estradando; il controllo è rimesso a parametri limitati dalla normativa (d.lgs. 2/2/2021 n.10).
  • L'indulto (provvedimento di clemenza che riduce la pena) non estingue il reato e, quindi, non impedisce di norma la consegna al Paese che ha emesso il mandato d'arresto; questioni sulle misure di clemenza devono essere trattate con il Paese richiedente se si chieda l'esecuzione della pena in Italia.
  • Le differenze fra le sanzioni previste nei due ordinamenti non osta alla consegna salvo casi estremi di manifesta irragionevolezza o violazione del principio di proporzionalità della pena.
  • Per giustificare la custodia cautelare (anche in vista della consegna) il pericolo di fuga deve essere motivato in termini concreti e attuali, ancorato a fatti o elementi della vita dell'estradando; motivazioni generiche o presunzioni non sono sufficienti.
  • Se il giudice di merito non motiva adeguatamente il pericolo di fuga, la decisione è annullabile con rinvio per nuovo esame; l'assenza di motivazione specifica può favorire il ricorrente e condurre alla revoca della misura cautelare.

Testo integrale

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