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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34994/2023 del 13/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (venditore)

La controversia

La società acquirente aveva convenuto in giudizio la società venditrice lamentando l'inesatto adempimento dell'ordine di acquisto di materiale fotovoltaico, in particolare per la consegna asseritamente tardiva dei beni rispetto al termine indicato nell'ordine (fine marzo 2012), ritardo che avrebbe fatto slittare l'allaccio dell'impianto al secondo semestre 2012 e determinato una tariffa incentivante inferiore e una minore produttività rispetto a quella attesa. La venditrice aveva eccepito la carenza di legittimazione attiva e passiva, nonché la tardività delle denunce di vizi ex art. 1495 c.c., chiedendo inoltre il pagamento del prezzo residuo. Il Tribunale aveva rigettato la domanda dell'acquirente e accolto la riconvenzionale della venditrice; la Corte d'appello aveva confermato. Nel ricorso per cassazione l'acquirente ha dedotto, con tre motivi, violazione degli artt. 1495, 2697, 2938, 2947, 2969 c.c. e degli artt. 112, 166, 167 c.p.c. per avere i giudici ritenuto tempestivamente proposta l'eccezione di prescrizione/decadenza, violazione degli artt. 1218, 1223, 1375, 1457, 2055 e 2697 c.c. e degli artt. 115 e 41 c.p. per non avere riconosciuto il risarcimento da ritardo nella consegna, nonché violazione degli artt. 1218, 1460, 1490, 1945 e 2055 c.c. e vizi motivazionali per avere accolto la domanda della venditrice di pagamento del residuo prezzo nonostante l'eccezione di inadempimento della compratrice.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, perché l'azione era stata correttamente qualificata come garanzia per vizi ex art. 1490 c.c. e le eccezioni di decadenza e prescrizione ex art. 1495 c.c. erano state tempestivamente sollevate; una volta eccepita la tardività, gravava sull'acquirente provare la denuncia nei termini, prova che non risultava. Ha dichiarato inammissibile, in parte, il secondo e il terzo motivo nella misura in cui denunciavano omesso esame di fatti decisivi, perché la sentenza d'appello era conforme alla decisione di primo grado e mancava la specifica indicazione della diversità delle ragioni di fatto tra le due pronunce, presupposto richiesto per censurare la doppia conforme. Nel merito residuo, ha comunque escluso che vi fosse una motivazione illogica o contraddittoria: la Corte territoriale aveva evidenziato che il termine di consegna era meramente indicativo, che non vi era un impegno contrattuale a garantire la tariffa incentivante o l'entrata in funzione entro il primo semestre 2012, che l'acquirente non aveva dimostrato il nesso causale tra ritardo e danno e che la diversa impresa incaricata dell'installazione incideva sulla causalità del pregiudizio dedotto. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 1490 c.c.

    La pretesa dell'acquirente è stata qualificata come azione di garanzia legale per vizi della cosa venduta.

  • art. 1495 c.c.

    La decadenza dalla garanzia richiede la denuncia dei vizi entro otto giorni dalla scoperta e l'azione si prescrive in un anno dalla consegna; una volta eccepita la tardività, l'onere di provare la denuncia tempestiva grava sull'acquirente.

  • art. 2697 c.c.

    In presenza di eccezione di tardività della denuncia dei vizi, spetta all'acquirente dimostrare il rispetto dei termini di legge.

  • art. 348-ter c.p.c.

    In caso di doppia conforme di merito, è preclusa la censura ex art. 360, n. 5, c.p.c., salvo che il ricorrente indichi specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni.

  • art. 360 c.p.c.

    La Corte ha distinto tra violazioni di legge, vizi processuali e omesso esame, escludendo che le censure potessero tradursi in una nuova valutazione del merito.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio con il rito accelerato previsto dalla norma.

  • art. 186-ter c.p.c.

    In primo grado era stata concessa un'ordinanza ingiunzione per il pagamento del prezzo residuo.

  • art. 96 c.p.c.

    La Corte d'appello aveva rigettato anche l'appello incidentale relativo alla responsabilità aggravata.

  • art. 1218 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno della responsabilità per ritardo nell'adempimento.

  • art. 1223 c.c.

    Richiamato per la pretesa risarcitoria da danno conseguenza del ritardo.

  • art. 1375 c.c.

    Invocato per sostenere la violazione della buona fede nell'esecuzione del contratto.

  • art. 1457 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione al termine di consegna ritenuto essenziale o comunque rilevante.

  • art. 2055 c.c.

    Richiamato nei motivi di ricorso, ma non centrale nella ratio decidendi.

  • art. 1460 c.c.

    Richiamato per l'eccezione di inadempimento opposta al pagamento del prezzo.

  • art. 1945 c.c.

    Richiamato nei motivi senza assumere ruolo decisivo nella decisione.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato nei motivi in relazione all'uso delle risultanze istruttorie e alla prova del danno.

  • art. 166 c.p.c.

    Richiamato nei motivi in tema di costituzione del convenuto e tempestività delle eccezioni.

  • art. 167 c.p.c.

    Richiamato nei motivi in tema di decadenza dalle eccezioni non proposte tempestivamente.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato nel motivo per asserita ultrapetizione.

  • art. 2938 c.c.

    Richiamato nel primo motivo in tema di rilevabilità delle eccezioni di prescrizione.

  • art. 2947 c.c.

    Richiamato nel primo motivo senza rilievo decisivo nella decisione.

  • art. 2969 c.c.

    Richiamato nel primo motivo senza rilievo decisivo nella decisione.

  • art. 41 c.p.

    Richiamato nel secondo motivo, ma privo di incidenza sulla ratio della decisione.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    Richiamato per il raddoppio del contributo unificato in conseguenza dell'esito del ricorso.

  • L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17

    Richiamata come norma che ha inserito il comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • Nelle controversie di vendita, quando la domanda dell'acquirente è qualificata come azione di garanzia per vizi, l'eccezione di decadenza e prescrizione ex art. 1495 c.c. è tempestiva se proposta nella comparsa di costituzione del venditore; una volta sollevata, spetta all'acquirente provare di avere denunciato i vizi nei termini di legge.
  • La denuncia dei vizi entro otto giorni dalla scoperta e l'esercizio dell'azione entro un anno dalla consegna costituiscono condizioni imprescindibili per l'azione di garanzia; in mancanza di prova della tempestività della denuncia, la domanda dell'acquirente non può essere accolta.
  • In presenza di "doppia conforme" di merito, il motivo di ricorso per omesso esame di fatti decisivi è inammissibile se il ricorrente non indica specificamente le diverse ragioni di fatto poste a fondamento delle due decisioni.
  • Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione del merito o una diversa lettura delle prove, dovendo la Corte limitarsi a verificare la coerenza logico-giuridica della motivazione nei limiti del sindacato di legittimità.
  • Il danno da ritardo nell'esecuzione di una fornitura è risarcibile solo se l'attore prova il nesso causale tra il ritardo e il pregiudizio dedotto, nonché l'esistenza di un impegno contrattuale specifico del venditore rispetto al risultato finale lamentato; in difetto, il ritardo resta giuridicamente irrilevante ai fini risarcitori.
  • Se il termine di consegna è pattuito come meramente indicativo, l'acquirente non può fondare su di esso un affidamento contrattuale idoneo a imputare al venditore la mancata realizzazione di un risultato economico ulteriore, come l'accesso a una tariffa incentivante più favorevole.

Come è indicizzato

MaterieCompravenditaInadempimentoImpugnazioni
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaNesso di causalitàGiudicato

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