Tribunale, Sentenza T-301/24
Judgment of the General Court (Seventh Chamber) of 24 September 2025. — Rústicas del Guadalquivir SL v European Union Intellectual Property Office. — EU trade mark – Revocation proceedings – EU word mark SEQUOÏA – Lack of genuine use – Article 58(1)(a) of Regulation (EU) 2017/1001 – Nature of use. — Case T-301/24
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale ha respinto il ricorso di Rústicas del Guadalquivir contro la decisione dell’EUIPO che aveva confermato la revoca del marchio UE SEQUOÏA per mancato uso effettivo. Pur in presenza di fatture, licenze, dichiarazioni e materiale promozionale, il segno è risultato impiegato in modo prevalente come denominazione di varietà/frutti e non come marchio. La pronuncia ribadisce che la prova dell’uso deve essere concreta, coerente e idonea a mostrare la funzione distintiva del segno nel commercio.
Revoca di un marchio UE per mancato uso effettivo: uso del segno SEQUOÏA come indicazione di varietà/frutto e non come indicatore di origine commerciale
La questione giuridica
Se le prove prodotte dalla titolare del marchio dimostrassero un uso effettivo del segno SEQUOÏA in quanto marchio, ai sensi dell’articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001, oppure un uso meramente descrittivo o varietale del termine, insufficiente a preservare i diritti sul marchio.
Principio di diritto
La Corte ha confermato che, ai fini dell’articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001, l’uso effettivo di un marchio deve essere pubblico, reale e conforme alla funzione essenziale di indicare l’origine commerciale dei prodotti; quando le prove mostrano che il segno è impiegato in modo ambiguo e incoerente, soprattutto come denominazione di varietà o di frutto e non come marchio, non è dimostrato l’uso effettivo e la revoca va confermata. Nel caso di specie, l’uso di SEQUOÏA insieme ai termini "variety"/"varietà", o come riferimento a ciliegie e lamponi, non consentiva al pubblico di percepirlo con certezza come indicatore d’origine, sicché il ricorso è stato respinto.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 10, paragrafi 3 e 4, del regolamento delegato (UE) 2018/625
- Articolo 19, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2018/625
- Articolo 97, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) 2017/1001
- Regolamento (CE) n. 2100/94
Revoca del marchio UE SEQUOÏA per mancato uso effettivo
La sentenza riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE proposto dinanzi al Tribunale contro una decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO in materia di revoca di marchio dell’Unione europea. Oggetto della controversia è il marchio verbale SEQUOÏA, registrato per prodotti della classe 31, in particolare frutta e ortaggi freschi.
Fatti e svolgimento del procedimento amministrativo
La titolare del marchio aveva registrato il segno SEQUOÏA nel 2008 e lo aveva rinnovato nel 2017. Nel marzo 2022 due operatori del settore avevano chiesto la revoca del marchio ai sensi dell’articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001, sostenendo che il segno non fosse stato oggetto di uso effettivo nell’Unione per un periodo ininterrotto di cinque anni.
La divisione di annullamento dell’EUIPO aveva accolto la domanda di revoca, ritenendo non provata la natura dell’uso del marchio come segno distintivo nel commercio. In appello, la commissione di ricorso aveva confermato la revoca, osservando che il termine "sequoia" era utilizzato principalmente come riferimento a una varietà di alcuni frutti e non come indicazione dell’origine commerciale dei prodotti.
Questione giuridica esaminata
Il Tribunale era chiamato a verificare se gli elementi di prova prodotti dalla titolare fossero sufficienti a dimostrare l’uso effettivo del marchio, e in particolare la natura dell’uso come marchio. La questione centrale era se l’impiego del segno nei documenti commerciali, nelle licenze, nelle fatture e nel materiale promozionale consentisse al pubblico rilevante di percepirlo come indicatore di provenienza imprenditoriale.
Normativa e criteri richiamati
Il Tribunale ha ricordato che, ai sensi dell’articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001, i diritti del titolare sono dichiarati decaduti se, per un periodo continuo di cinque anni, il marchio non è stato oggetto di uso effettivo nell’Unione in relazione ai prodotti o servizi per cui è registrato.
Sono stati richiamati i principi consolidati sulla nozione di uso effettivo:
- l’uso deve essere conforme alla funzione essenziale del marchio, cioè garantire l’identità d’origine dei prodotti o servizi;
- non basta un uso simbolico o meramente difensivo;
- l’uso deve essere pubblico e visibile all’esterno;
- la prova deve risultare da elementi solidi e oggettivi;
- la valutazione deve essere globale, tenendo conto di tutti i fattori del caso concreto.
Il Tribunale ha inoltre richiamato l’articolo 10, paragrafi 3 e 4, del regolamento delegato (UE) 2018/625, relativo ai mezzi di prova dell’uso, nonché l’articolo 19, paragrafo 1, del medesimo regolamento. È stato menzionato anche il regolamento (CE) n. 2100/94, per escludere che la mancata registrazione del termine come varietà vegetale impedisse, di per sé, un suo uso descrittivo nel commercio.
Valutazione delle prove prodotte
La titolare aveva prodotto un ampio fascicolo probatorio, comprendente:
- organigrammi e dichiarazioni notarili;
- licenze per lo sfruttamento di una varietà vegetale protetta;
- fatture di diverse società del gruppo e di licenziatarie;
- dichiarazioni interne sulla commercializzazione di prodotti SEQUOÏA;
- rapporti di qualità, cataloghi, fotografie e una pubblicazione online.
Il Tribunale ha tuttavia ritenuto che, nel loro insieme, tali documenti non dimostrassero un uso del segno come marchio. In molte prove il termine "sequoia" appariva come denominazione di varietà di ciliegie o lamponi, oppure associato alla parola "variety"/"varietà"; in altri casi era collegato alla descrizione del prodotto o a campagne pubblicitarie senza ulteriori elementi che ne attestassero la funzione distintiva.
Sono state considerate isolate e non coerenti le rare occorrenze in cui il termine compariva accanto alla parola "mark" o al simbolo ®. Per il Tribunale, tali elementi non bastavano a superare l’impressione complessiva di un uso ambiguo, incapace di far percepire con certezza al pubblico il segno come indicatore dell’origine commerciale.
Ragionamento decisivo della Corte
Il Tribunale ha sottolineato che, anche nel settore ortofrutticolo, l’uso di un segno come denominazione di varietà o subcategoria di prodotto può essere legittimo ma non equivale automaticamente a uso di marchio. Nel caso concreto, il termine SEQUOÏA risultava frequentemente associato a ciliegie e lamponi, con riferimenti che lasciavano intendere una descrizione varietale piuttosto che un segno distintivo.
È stato inoltre evidenziato che la prova dell’uso effettivo incombe esclusivamente sul titolare del marchio e che non possono essere accolte presunzioni o apprezzamenti probabilistici. L’insieme degli elementi prodotti non consentiva di concludere che il pubblico rilevante, composto da consumatori finali e operatori professionali del settore alimentare, percepisse SEQUOÏA come marchio e non come semplice denominazione di varietà.
Decisione e conseguenze
Il Tribunale ha respinto il motivo unico dedotto dalla ricorrente, ritenendo infondata la censura di violazione dell’articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001. Di conseguenza, ha respinto integralmente il ricorso e ha condannato Rústicas del Guadalquivir SL alle spese del giudizio, in conformità alle conclusioni dell’EUIPO e degli intervenienti.
Principio affermato
La pronuncia conferma che non vi è uso effettivo del marchio quando il segno, pur comparendo in fatture, dichiarazioni o materiale promozionale, è utilizzato in modo non univoco come denominazione di varietà o di prodotto e non come segno idoneo a indicare l’origine imprenditoriale. L’uso deve risultare coerente, pubblico e distintivo; in mancanza, il marchio è revocabile per non uso.
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