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Cassazione Penale, Ordinanza n. 15628/2025 del 18/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La condanna di merito per 17 episodi di furto, confermata in appello, resta dunque ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che aveva confermato la condanna per 17 episodi di furto. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che i due motivi di ricorso riguardavano, da un lato, la circostanza aggravante di cui all'art. 625 n. 2 c.p. e, dall'altro, il diniego delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha rilevato che tali censure riproducevano profili già esaminati e disattesi nei gradi di merito e non contenevano una specifica critica alle argomentazioni della sentenza impugnata.

Norme richiamate

  • art. 625 n. 2 c.p.

    È richiamato in relazione alla circostanza aggravante oggetto di censura; la Corte osserva che sul punto la doglianza era già stata vagliata e disattesa con argomenti giuridici corretti dal giudice di merito.

  • art. 62-bis c.p.

    È richiamato implicitamente come base del diniego delle circostanze attenuanti generiche, anch'esso oggetto di doglianza non specifica e riproduttiva di censure già esaminate.

Massime di principio

  • In sede di legittimità il ricorso è inammissibile quando si limita a riprodurre censure già formulate e disattese nei precedenti gradi di giudizio, senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
  • La doglianza in cassazione deve contenere una critica specifica e argomentata alle rationes decidendi della decisione impugnata; la mera reiterazione di questioni già esaminate non integra un valido motivo di ricorso.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, se disposta dalla Corte.

Come è indicizzato

MaterieFurtoImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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