Ordinanza n. 46/2026 - Genova, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, per l'annullamento, previa concessione della misura cautelare, - della determinazione n°DD4334 in data 29 luglio 2025 del Dirigente della Direzione Beni e Servizi del Comune di Genova, con cui sono stati approvati il disciplinare e gli altri atti per l’indizione della procedura aperta volta all’aggiudicazione di un accordo quadro in tre lotti relativo al servizio di manutenzione e riparazione ordinaria e straordinaria delle parti meccaniche dei veicoli costituenti il parco mezzi di proprietà e in uso al Comune di Genova e a Genova Parcheggi s.p.a. per un biennio, nella parte in cui si riferisce al Lotto n°1 (CIG: B7CEDF7BD4); - del disciplinare di gara e di tutti gli altri atti approvati con la determinazione di cui sopra, nella parte in cui si riferiscono al Lotto n°1 (CIG: B7CEDF7BD4); - del verbale di gara cron. n°187 in data 29 agosto 2025, avente ad oggetto le operazioni della gara di cui sopra, nella parte in cui si riferisce al Lotto n°1 (CIG: B7CEDF7BD4); - del verbale di gara cron. n°194 in data 16 settembre 2025, avente ad oggetto le operazioni della gara di cui sopra, nella parte in cui si riferisce al Lotto n°1 (CIG: B7CEDF7BD4); - della determinazione n°DD6371 in data 10 novembre 2025, del Dirigente della Direzione Beni e Servizi del Comune di Genova, con cui sono stati approvati gli atti della gara di cui sopra ed è stata disposta l’aggiudicazione nella parte in cui si riferisce al Lotto n°1 (CIG: B7CEDF7BD4); - di ogni altro atto presupposto, conseguenziale e/o, comunque, connesso; nonché al fine di ottenere il ristoro in forma specifica, con la declaratoria dell'inefficacia del contratto medio tempore concluso tra l'aggiudicataria e l'amministrazione resistente e del diritto del ricorrente a subentrarvi; nonché, in subordine, qualora non sia possibile il risarcimento in forma specifica, per la condanna dell’Amministrazione intimata al risarcimento per equivalente, ovvero, in via subordinata, del danno da responsabilità precontrattuale o da contatto, il tutto nella misura che risulterà in corso di causa e/o in via equitativa, oltre accessori di legge, rivalutazione, interessi e maggior danno; nonché, in via cautelare per la sospensione dei provvedimenti impugnati, ovvero per la concessione della diversa misura cautelare per la migliore salvaguardia degli interessi del ricorrente
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Atti della procedura aperta e aggiudicazione del Lotto n. 1 dell'accordo quadro per il servizio di manutenzione e riparazione dei mezzi del Comune di Genova e di Genova Parcheggi s.p.a.
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato gli atti di gara e l'aggiudicazione del Lotto n. 1, deducendo la mancata esclusione dell'aggiudicataria. Quest'ultima aveva dichiarato nell'offerta l'intenzione di subappaltare il 99% delle prestazioni. Secondo il ricorrente, una simile estensione del subappalto è incompatibile con la funzione dell'istituto e con il principio di esecuzione in proprio della prestazione, sicché avrebbe dovuto determinare l'esclusione dalla procedura. Sono state inoltre proposte domande di tutela in forma specifica, mediante declaratoria di inefficacia del contratto e subentro, nonché domande subordinate di risarcimento per equivalente e di responsabilità precontrattuale o da contatto.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare e sospeso l'efficacia dei provvedimenti impugnati. Ha ritenuto sussistente il fumus boni iuris perché il subappalto in misura pressoché corrispondente alla totalità delle prestazioni può tradursi in un travisamento dello scopo dell'istituto e nella violazione del principio di esecuzione in proprio della prestazione. Il favor riconosciuto dal diritto unionale al subappalto, in funzione pro-concorrenziale, deve infatti essere coordinato con l'interesse della stazione appaltante a conseguire la prestazione più idonea, secondo il principio del risultato. Quanto al periculum in mora, il mantenimento della res adhuc integra fino alla decisione di merito è stato ritenuto opportuno nell'interesse di tutte le parti. La trattazione di merito è stata fissata all'udienza pubblica del 16 ottobre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora.
Massime di principio
- Il subappalto in una misura pressoché coincidente con la totalità delle prestazioni può travisare la funzione dell'istituto e contrastare con il principio di esecuzione in proprio della prestazione, giustificando in sede cautelare la sospensione degli atti di gara e dell'aggiudicazione.
- Il favor per il subappalto riconosciuto dal diritto dell'Unione europea, in quanto funzionale alla concorrenza, deve essere coordinato con l'interesse della stazione appaltante a conseguire la prestazione più idonea, secondo il principio del risultato.
- Quando la prosecuzione dell'affidamento può compromettere la possibilità di una tutela effettiva e l'esito del giudizio di merito, il periculum in mora può essere ravvisato nell'opportunità di mantenere integra la situazione di fatto fino alla decisione definitiva.
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