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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38794/2024 del 22/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso e ha annullato senza rinvio la parte della sentenza relativa alle spese processuali, eliminando tale statuizione. È stata confermata la declaratoria di non doversi procedere per la abrogazione dell'art. 731 c.p.; non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto (riferimento a Sez. U, 30/11/2017, Matrone).

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza che ha dichiarato non doversi procedere nei confronti suoi e di Tamarindo Maria Concetta per la abrogazione dell'art. 731 c.p., ma ha comunque posto "le spese processuali a carico dei querelati". Si deduce violazione di legge: la condanna alle spese è incompatibile con una sentenza di proscioglimento/assoluzione, in contrasto con l'art. 535 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 731 cod. pen.

    Fattispecie contestata (omessa istruzione elementare) che è stata abrogata; non è più prevista come reato.

  • art. 12, comma 3, D.L. 15/09/2023, n.123

    Ha abrogato l'art. 731 c.p., rendendo il fatto non punibile e giustificando la dichiarazione di non doversi procedere.

  • art. 535 cod. proc. pen.

    Stabilisce che le spese processuali sono poste esclusivamente a carico del condannato; non possono gravare sull'imputato assolto o prosciolto.

  • art. 23, comma 8, D.L. 137/2020

    Norma procedurale richiamata in ordine alla definizione del ricorso (procedura utilizzata per la definizione del ricorso).

  • Giurisprudenza: Sez. U, 30/11/2017 (Matrone)

    Principio secondo cui la Cassazione può eliminare una statuizione sulle spese senza rinvio quando la questione è di diritto e non richiede ulteriori accertamenti di fatto.

Massime di principio

  • Quando una fattispecie penale è abrogata e il giudice dichiara non doversi procedere, non è possibile imporre le spese processuali all'imputato: l'art. 535 c.p.p. riserva tale onere al condannato.
  • La Corte di Cassazione può annullare senza rinvio la sola statuizione sulle spese se la questione è di diritto e non necessita di nuovi accertamenti di fatto (seguendo la giurisprudenza consolidata).
  • La formula "non doversi procedere" per abrogazione ha effetti equivalenti, ai fini delle spese, a una sentenza prosciogliente/assolutoria.
  • In casi analoghi il rimedio pratico per l'imputato è il ricorso per cassazione limitato alla illegittima imposizione delle spese; la Corte può eliminare la condanna alle spese pur confermando il resto della decisione.
  • È consigliabile che la difesa segnali tempestivamente l'errore sulla imputazione delle spese nelle deduzioni o nella memoria processuale per favorire l'annullamento senza rinvio della sola statuizione irregolare.

Testo integrale

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