Cassazione Penale, Sentenza n. 703/2023 del 11/01/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso avverso la conferma in appello della condanna per furto di energia elettrica aggravato (per uso di mezzo fraudolento e per essere commesso su cose destinate a pubblico servizio). Le censure contestavano: omissione di motivazione sulle deduzioni difensive; insufficiente e non verificabile prova della 'manomissione' del contatore (richiesta di accertamento tecnico e sua inutilizzabilità in assenza di garanzie difensive e contraddittorio); modalità unilaterali delle verifiche tecniche; mancata prova del collegamento tra contatore alterato e l'appartamento rifornito; carenza di elementi per ritenere provate le aggravanti di cui all'art. 625, n.2 e n.7 c.p.; errori nella dosimetria della pena e nel diniego del beneficio della non menzione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il primo motivo inammissibile per manifesta infondatezza. Ha invece accolto in parte i motivi dal secondo al quinto, ritenendo carente la dimostrazione e la motivazione circa l'esistenza e la tipologia della manomissione del contatore e la mancanza di un'analisi analitica delle deposizioni tecniche e degli strumenti utilizzati per rilevare l'alterazione dei consumi. Per tali ragioni la Corte ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio (affinché sia riesaminata la sussistenza della manomissione, le modalità dell'accertamento tecnico e le conseguenze su aggravanti, dosimetria della pena e sulla richiesta del beneficio della non menzione). La Cassazione ha inoltre osservato che le questioni critiche assorbono le doglianze relative a pena e non menzione.
Norme richiamate
Codice penale - art. 624
Riferimento alla fattispecie di furto contestata (sottrazione illecita di energia); la Corte prende in considerazione la corretta qualificazione giuridica del fatto
Codice penale - art. 625, primo comma, n. 2 e n. 7
Norme sulle circostanze aggravanti: n.2 (uso di mezzo fraudolento o abuso di strumenti) e n.7 (commesso su cose destinate a pubblici servizi). La Corte rileva che la prova della sussistenza di tali aggravanti non risultava adeguatamente motivata
Codice di procedura penale - art. 507
Richiesta di riapertura del dibattimento per eseguire accertamento tecnico: la decisione sulla riapertura e sulla necessità di accertamenti tecnici deve essere adeguatamente motivata e rispettare il contraddittorio
Codice di procedura penale - art. 431
Norme sugli accertamenti tecnici non ripetibili e sulle garanzie del contraddittorio; la Corte rileva criticità nell'utilizzo di accertamenti tecnici compiuti senza garanzie difensive
Codice di procedura penale - art. 491
Norme sulla formazione della prova e modalità di assunzione delle deposizioni; rilevata la necessità di verifica analitica delle risultanze istruttorie
Codice di procedura penale - art. 192
Regole sulla prova testimoniale e valutazione complessiva delle prove; la Corte indica che la valutazione dei tecnici richiedeva analisi più dettagliata per la controllabilità dei dati rilevati
Disposizioni di attuazione c.p.p. - art. 173 disp. att.
Limiti del ricorso per cassazione e l'ambito dei motivi ammessi; il ricorso è stato esaminato nei limiti consentiti
D.L. 28/10/2020, n. 137 conv. L. 18/12/2020, n. 176 - art. 23 comma 8
Richiesta e deposito delle conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale in forma conforme alla normativa sul processo telematico ed ai termini eccezionali previsti
Costituzione - art. 24 e art. 111
Garanzia del diritto di difesa e del giusto processo: la Corte rileva che accertamenti tecnici eseguiti fuori dal contraddittorio possono ledere queste garanzie e che ciò va valutato nella decisione sulla utilizzabilità delle risultanze
Giurisprudenza della Cassazione (Sez. 6, n. 58094 del 30/11/2017, Amorico)
Principio secondo cui l'omesso esame di censure difensive non sempre comporta invalidità della decisione ma obbliga il giudice d'appello a motivare e decidere il merito delle questioni sollevate
Massime di principio
- Se la contestazione si fonda su accertamenti tecnici che indicano alterazioni dei consumi, il giudice deve motivare in modo analitico la valutazione delle modalità tecniche usate e la loro attendibilità, non limitandosi a richiamare le deposizioni
- Gli accertamenti tecnici relativi a contatori o strumenti di misura devono essere eseguiti nel rispetto del contraddittorio e delle garanzie difensive; in mancanza la loro utilizzabilità può essere messa in discussione
- La prova del collegamento tra contatore e specifico appartamento (o beneficiario dell'energia) deve essere documentata con elementi oggettivi e controllabili, non con metodi meramente empirici facilmente alterabili
- Per ritenere sussistenti aggravanti (ad es. uso di mezzo fraudolento o che il fatto abbia riguardato cose destinate a pubblico servizio) è necessaria motivazione probatoria specifica: il giudice non può limitarsi ad enunciare la qualificazione senza dimostrare i presupposti
- Il giudice d'appello, se affronta questioni sollevate dal ricorrente su vizio di motivazione od omissione di valutazione, è tenuto a trattarle nel merito e a fornire motivazione analitica; l'omessa valutazione può giustificare annullamento o rinvio
- La valutazione della pena e la concessione di benefici (es. non menzione) seguono la verifica della responsabilità e delle aggravanti/attenuanti: se vengono meno elementi di prova essenziali, la dosimetria può dover essere rivista
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