Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 703/2023 del 11/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso avverso la conferma in appello della condanna per furto di energia elettrica aggravato (per uso di mezzo fraudolento e per essere commesso su cose destinate a pubblico servizio). Le censure contestavano: omissione di motivazione sulle deduzioni difensive; insufficiente e non verificabile prova della 'manomissione' del contatore (richiesta di accertamento tecnico e sua inutilizzabilità in assenza di garanzie difensive e contraddittorio); modalità unilaterali delle verifiche tecniche; mancata prova del collegamento tra contatore alterato e l'appartamento rifornito; carenza di elementi per ritenere provate le aggravanti di cui all'art. 625, n.2 e n.7 c.p.; errori nella dosimetria della pena e nel diniego del beneficio della non menzione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il primo motivo inammissibile per manifesta infondatezza. Ha invece accolto in parte i motivi dal secondo al quinto, ritenendo carente la dimostrazione e la motivazione circa l'esistenza e la tipologia della manomissione del contatore e la mancanza di un'analisi analitica delle deposizioni tecniche e degli strumenti utilizzati per rilevare l'alterazione dei consumi. Per tali ragioni la Corte ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio (affinché sia riesaminata la sussistenza della manomissione, le modalità dell'accertamento tecnico e le conseguenze su aggravanti, dosimetria della pena e sulla richiesta del beneficio della non menzione). La Cassazione ha inoltre osservato che le questioni critiche assorbono le doglianze relative a pena e non menzione.

Norme richiamate

  • Codice penale - art. 624

    Riferimento alla fattispecie di furto contestata (sottrazione illecita di energia); la Corte prende in considerazione la corretta qualificazione giuridica del fatto

  • Codice penale - art. 625, primo comma, n. 2 e n. 7

    Norme sulle circostanze aggravanti: n.2 (uso di mezzo fraudolento o abuso di strumenti) e n.7 (commesso su cose destinate a pubblici servizi). La Corte rileva che la prova della sussistenza di tali aggravanti non risultava adeguatamente motivata

  • Codice di procedura penale - art. 507

    Richiesta di riapertura del dibattimento per eseguire accertamento tecnico: la decisione sulla riapertura e sulla necessità di accertamenti tecnici deve essere adeguatamente motivata e rispettare il contraddittorio

  • Codice di procedura penale - art. 431

    Norme sugli accertamenti tecnici non ripetibili e sulle garanzie del contraddittorio; la Corte rileva criticità nell'utilizzo di accertamenti tecnici compiuti senza garanzie difensive

  • Codice di procedura penale - art. 491

    Norme sulla formazione della prova e modalità di assunzione delle deposizioni; rilevata la necessità di verifica analitica delle risultanze istruttorie

  • Codice di procedura penale - art. 192

    Regole sulla prova testimoniale e valutazione complessiva delle prove; la Corte indica che la valutazione dei tecnici richiedeva analisi più dettagliata per la controllabilità dei dati rilevati

  • Disposizioni di attuazione c.p.p. - art. 173 disp. att.

    Limiti del ricorso per cassazione e l'ambito dei motivi ammessi; il ricorso è stato esaminato nei limiti consentiti

  • D.L. 28/10/2020, n. 137 conv. L. 18/12/2020, n. 176 - art. 23 comma 8

    Richiesta e deposito delle conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale in forma conforme alla normativa sul processo telematico ed ai termini eccezionali previsti

  • Costituzione - art. 24 e art. 111

    Garanzia del diritto di difesa e del giusto processo: la Corte rileva che accertamenti tecnici eseguiti fuori dal contraddittorio possono ledere queste garanzie e che ciò va valutato nella decisione sulla utilizzabilità delle risultanze

  • Giurisprudenza della Cassazione (Sez. 6, n. 58094 del 30/11/2017, Amorico)

    Principio secondo cui l'omesso esame di censure difensive non sempre comporta invalidità della decisione ma obbliga il giudice d'appello a motivare e decidere il merito delle questioni sollevate

Massime di principio

  • Se la contestazione si fonda su accertamenti tecnici che indicano alterazioni dei consumi, il giudice deve motivare in modo analitico la valutazione delle modalità tecniche usate e la loro attendibilità, non limitandosi a richiamare le deposizioni
  • Gli accertamenti tecnici relativi a contatori o strumenti di misura devono essere eseguiti nel rispetto del contraddittorio e delle garanzie difensive; in mancanza la loro utilizzabilità può essere messa in discussione
  • La prova del collegamento tra contatore e specifico appartamento (o beneficiario dell'energia) deve essere documentata con elementi oggettivi e controllabili, non con metodi meramente empirici facilmente alterabili
  • Per ritenere sussistenti aggravanti (ad es. uso di mezzo fraudolento o che il fatto abbia riguardato cose destinate a pubblico servizio) è necessaria motivazione probatoria specifica: il giudice non può limitarsi ad enunciare la qualificazione senza dimostrare i presupposti
  • Il giudice d'appello, se affronta questioni sollevate dal ricorrente su vizio di motivazione od omissione di valutazione, è tenuto a trattarle nel merito e a fornire motivazione analitica; l'omessa valutazione può giustificare annullamento o rinvio
  • La valutazione della pena e la concessione di benefici (es. non menzione) seguono la verifica della responsabilità e delle aggravanti/attenuanti: se vengono meno elementi di prova essenziali, la dosimetria può dover essere rivista

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.