Circolare numero 42 del 13-03-2019
Con la presente circolare si comunicano gli importi dei contributi dovuti per l’anno 2019 dai prosecutori volontari a seguito della variazione annuale dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. INDICE 1. Versamenti volontari dei lavoratori dipendenti non agricoli 2. Versamenti volontari degli iscritti nell’evidenza contabile separata del FPLD e degli iscritti al Fondo Volo e al Fondo dipendenti Ferrovie dello Stato S.p.A. 3. Versamenti volontari degli iscritti al Fondo speciale Istituto Postelegrafonici (ex IPOST) 4. Coefficienti di ripartizione dei contributi volontari nel FPLD 5. Versamenti volontari nelle gestioni degli artigiani e commercianti 6. Versamenti volontari nella Gestione separata
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare aggiorna, per il 2019, i valori di riferimento per i versamenti volontari nelle gestioni dei lavoratori dipendenti non agricoli, delle evidenze contabili separate del FPLD, del Fondo Volo, del Fondo ex IPOST, degli artigiani e commercianti e della Gestione separata. Vengono indicati il minimale settimanale, il tetto pensionabile, i massimali, le aliquote IVS e i coefficienti di riparto, oltre alle tabelle di contribuzione per artigiani e commercianti e agli importi minimi dovuti nella Gestione separata.
Contribuzione volontaria 2019: aliquote, minimali e tabelle per le principali gestioni
Contribuzione volontaria 2019: valori, aliquote e tabelle di calcolo
La circolare definisce i parametri aggiornati per il versamento dei contributi volontari relativi all’anno 2019 nelle principali gestioni previdenziali. Il provvedimento recepisce la variazione ISTAT dell’1,1% e aggiorna minimali, massimali, aliquote IVS, coefficienti di riparto e importi minimi dovuti.
Lavoratori dipendenti non agricoli
Per i lavoratori dipendenti non agricoli autorizzati alla prosecuzione volontaria, la circolare richiama il limite minimo della retribuzione settimanale su cui calcolare il contributo, che non può essere inferiore a quello stabilito dall’art. 7, comma 1, della legge n. 638/1983, come richiamato dall’art. 7, comma 2, del D.lgs. n. 184/1997.
Per il 2019, in base alla variazione dell’indice ISTAT:
- la retribuzione minima settimanale è pari a € 205,20;
- la prima fascia di retribuzione annua oltre la quale si applica l’aliquota aggiuntiva dell’1% è pari a € 47.143,00;
- il massimale ex art. 2, comma 18, della legge n. 335/1995 è pari a € 102.543,00.
L’aliquota contributiva a carico dei lavoratori dipendenti non agricoli autorizzati alla prosecuzione volontaria nel FPLD con decorrenza successiva al 31 dicembre 1995 è pari al 33%. Per i soggetti con decorrenza compresa entro il 31 dicembre 1995 l’aliquota IVS resta confermata al 27,87%.
La circolare riporta inoltre una tabella storica, dal 2019 al 1997, con i valori dei minimali settimanali, delle prime fasce di retribuzione annua, dei massimali e delle aliquote IVS applicabili ai prosecutori volontari con decorrenza successiva al 31/12/1995.
Evidenze contabili separate del FPLD e Fondo Volo/Ferrovie dello Stato
Gli iscritti nell’evidenza contabile separata del FPLD, comprendenti Autoferrotranvieri, Elettrici, Telefonici e dirigenti ex INPDAI, nonché gli iscritti al Fondo dipendenti Ferrovie dello Stato S.p.A., continuano a versare la stessa aliquota prevista per la contribuzione obbligatoria, pari al 33%.
Per i prosecutori volontari del Fondo Volo vengono confermate aliquote differenziate in funzione della posizione assicurativa e dell’adesione ai fondi complementari:
- 40,82% per i soggetti iscritti con più di 18 anni di anzianità contributiva al 31/12/1995, oppure con meno di 18 anni ma senza adesione ai fondi complementari;
- 37,70% per i soggetti iscritti con meno di 18 anni di anzianità contributiva al 31/12/1995 che hanno aderito ai fondi complementari, in applicazione della riduzione prevista dall’art. 1 del D.lgs. n. 164/1997;
- 38% per gli iscritti al Fondo Volo dopo il 31/12/1995 privi di anzianità contributiva in qualsivoglia gestione, determinato sommando l’aliquota del FPLD del 33% e il contributo addizionale del 5% previsto dall’art. 1, comma 7, del D.lgs. n. 164/1997.
Ai fini dell’individuazione dell’aliquota dovuta, la circolare rinvia al codice "Tipo lavoratore" indicato nelle denunce annuali e/o mensili:
- X3 = 40,82%;
- Y3 = 37,70%;
- Z3 = 38%.
Fondo speciale Istituto Postelegrafonici (ex IPOST)
Per gli iscritti al Fondo speciale Istituto Postelegrafonici non si registra alcuna variazione per il 2019: l’aliquota IVS resta invariata al 32,65%.
Coefficienti di ripartizione dei contributi volontari nel FPLD
La circolare riporta i coefficienti di ripartizione dei contributi volontari versati nel 2019 nel FPLD, distinti per categorie e per autorizzazioni antecedenti o successive al 31 dicembre 1995.
Le tabelle indicano, per ciascun gruppo, la ripartizione tra quota base e quota pensione, oltre all’aliquota totale. In particolare, per i lavoratori dipendenti non agricoli l’aliquota totale è:
- 27,87% per gli autorizzati entro il 31/12/1995;
- 33% per gli autorizzati dopo il 31/12/1995.
Per le altre categorie considerate, ossia agricoli dipendenti, pescatori soggetti alla legge n. 250/1958, lavoratori occupati in cantieri di lavoro e domestici, sono riportate tabelle analoghe con i rispettivi coefficienti, utili alla corretta imputazione contabile della contribuzione volontaria.
Artigiani e commercianti
Per le gestioni degli artigiani e dei commercianti il contributo dovuto dai soggetti autorizzati alla prosecuzione volontaria continua a essere determinato secondo i criteri fissati dall’art. 3 della legge n. 233/1990, in vigore dal 1° luglio 1990, e già richiamati nella circolare n. 96/2003.
Il metodo di calcolo prevede l’applicazione delle aliquote dei contributi obbligatori al reddito medio di ciascuna delle otto classi di reddito previste dalla normativa. La classe da attribuire al lavoratore è quella il cui reddito medio risulti pari o immediatamente inferiore alla media dei redditi prodotti negli ultimi 36 mesi di attività.
Per il 2019 le aliquote sono:
- Artigiani: 24% per titolari di qualunque età e collaboratori di età superiore a 21 anni; 21,45% per collaboratori di età non superiore a 21 anni;
- Commercianti: 24,09% per titolari di qualunque età e collaboratori di età superiore a 21 anni; 21,54% per collaboratori di età non superiore a 21 anni.
La circolare fornisce le tabelle aggiornate con decorrenza 1° gennaio 2019, contenenti:
- le otto classi di reddito;
- il reddito medio imponibile;
- la contribuzione mensile corrispondente alle due aliquote applicabili.
È inoltre precisato che la classe di reddito va individuata confrontando la media dei redditi sui quali sono stati versati i contributi negli ultimi tre anni con i valori del "reddito medio imponibile" indicati in tabella.
Gestione separata
Per la Gestione separata il contributo volontario deve essere calcolato applicando all’importo medio dei compensi percepiti nell’anno precedente alla domanda l’aliquota IVS di finanziamento della Gestione, ai sensi dell’art. 7 del D.lgs. n. 184/1997.
Ai fini del calcolo si considerano esclusivamente le aliquote IVS vigenti per i soggetti privi di altra tutela previdenziale e non titolari di pensione, che per il 2019 sono pari a:
- 25% per i professionisti;
- 33% per i collaboratori e figure assimilate.
Poiché per il 2019 il minimale per l’accredito contributivo è fissato in € 15.878,00, la circolare stabilisce che il contributo volontario minimo non può essere inferiore a:
- € 3.969,60 annui e € 330,80 mensili per i professionisti;
- € 5.239,80 annui e € 436,65 mensili per tutti gli altri iscritti.
Sintesi operativa
Il documento fornisce quindi gli importi da utilizzare per la determinazione dei versamenti volontari nel 2019, con particolare attenzione a minimali, aliquote, massimali e tabelle di contribuzione. Le indicazioni risultano rilevanti per la corretta quantificazione dei contributi dovuti nelle diverse gestioni previdenziali e per l’individuazione del regime applicabile in base alla posizione assicurativa del soggetto interessato.
Punti principali
Lavoratori dipendenti non agricoli
Per effetto della variazione ISTAT dell’1,1% tra gennaio 2017-dicembre 2017 e gennaio 2018-dicembre 2018, per il 2019 la retribuzione minima settimanale è pari a € 205,20. La prima fascia di retribuzione annua oltre la quale si applica l’aliquota aggiuntiva dell’1% è fissata a € 47.143,00 e il massimale ex art. 2, comma 18, L. n. 335/1995 è pari a € 102.543,00. Per i prosecutori volontari nel FPLD con contribuzione non anteriore al 1° gennaio 1996, o che optino per il sistema contributivo, l’aliquota è 33%; per i soggetti con decorrenza entro il 31/12/1995 l’aliquota IVS resta 27,87%.
Evidenza contabile separata FPLD e Fondo Volo/Ferrovie dello Stato
Gli iscritti nell’evidenza contabile separata del FPLD e quelli del Fondo dipendenti Ferrovie dello Stato S.p.A. continuano ad applicare l’aliquota pari a quella della contribuzione obbligatoria, cioè 33%. Per il Fondo Volo le aliquote restano differenziate in base all’anzianità al 31/12/1995 e all’adesione ai fondi complementari: 40,82% per chi aveva più di 18 anni di anzianità al 31/12/1995 o, con meno di 18 anni, non ha aderito ai complementari; 37,70% per chi aveva meno di 18 anni al 31/12/1995 e ha aderito ai fondi complementari; 38% per gli iscritti dopo il 31/12/1995 senza anzianità contributiva in alcuna gestione, dato dalla somma del 33% e del contributo addizionale del 5%.
Fondo speciale Istituto Postelegrafonici (ex IPOST)
Per il 2019 non vi sono variazioni: l’aliquota IVS dovuta dagli iscritti al Fondo speciale Istituto Postelegrafonici rimane confermata al 32,65%.
Coefficienti di ripartizione dei contributi volontari nel FPLD
Sono riportate le tabelle di riparto dei contributi volontari versati nel 2019 per soggetti autorizzati entro o dopo il 31 dicembre 1995, con distinzione per categoria. Le tabelle indicano, per ciascuna gestione/categoria, la quota base, la quota pensione e l’aliquota totale. Per i lavoratori dipendenti non agricoli l’aliquota totale è 27,87% per gli autorizzati entro il 31/12/1995 e 33% per quelli autorizzati dopo tale data; per agricoli, pescatori, cantieri di lavoro e domestici sono riportati analoghi coefficienti e riparti specifici.
Artigiani e commercianti
Per le gestioni artigiani e commercianti, il contributo volontario continua a essere determinato secondo i criteri in vigore dal 1° luglio 1990, applicando le aliquote dei contributi obbligatori al reddito medio di ciascuna delle otto classi di reddito previste dalla legge n. 233/1990. Per il 2019 le aliquote sono: artigiani 24% per titolari di qualunque età e collaboratori oltre i 21 anni, 21,45% per collaboratori fino a 21 anni; commercianti 24,09% e 21,54% rispettivamente. Sono inoltre fornite le tabelle di contribuzione mensile 2019 per le otto classi di reddito, con redditi medi imponibili e importi mensili aggiornati.
Gestione separata
Il contributo volontario nella Gestione separata si determina applicando all’importo medio dei compensi percepiti nell’anno precedente la domanda l’aliquota IVS di finanziamento della Gestione. Per il 2019 l’aliquota da considerare è quella per i soggetti privi di altra tutela previdenziale e non pensionati: 25% per i professionisti e 33% per collaboratori e figure assimilate. Poiché il minimale per l’accredito contributivo è € 15.878,00, il contributo minimo annuo non può essere inferiore a € 3.969,60 per i professionisti e a € 5.239,80 per gli altri iscritti, con importi mensili minimi pari rispettivamente a € 330,80 e € 436,65.
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