Cassazione Penale, Sentenza n. 35730/2024 del 24/09/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso il rigetto della richiesta ex art. 299 c.p.p. di sostituzione della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari. La difesa ha dedotto: novità emerse nell'interrogatorio avanti al P.M. (chiarimenti e negazione degli addebiti), il decorso del tempo dall'epoca dei fatti e la presunta lontananza dai sodali, la dipendenza da cocaina e la possibilità di seguire un percorso terapeutico; censura della motivazione rispetto ai presunti pericoli di reiterazione e di fuga ritenuti dal giudice essenzialmente sulla base della «negativa personalità» e dello stato di irregolarità sul territorio, senza valutare adeguatamente gli elementi favorevoli alla sostituzione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato e generico: la doglianza non ha offerto correlazione specifica tra le argomentazioni e le ragioni poste a base dell'ordinanza impugnata, risultando aspecifica ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. c) c.p.p. Sul merito, la Corte ha ritenuto non idonee le circostanze addotte dalla difesa a ricostruire il quadro cautelare: l'interrogatorio del prevenuto si è risolto in una negazione incompatibile con le risultanze probatorie, e le intercettazioni e gli elementi investigativi indicati dal giudice di merito documentano legami stabili con il capo dell'associazione e con altri sodali e fornitori. Ne consegue la persistenza delle esigenze cautelari connesse ai pericoli di fuga e di reiterazione, non superate dal mero decorso del tempo o da generiche dichiarazioni di ravvedimento. Condanna alle spese e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende; adempimenti di cancelleria ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
art. 310 cod. proc. pen.
Norma che disciplina l'appello avverso le ordinanze in materia di misure cautelari; qui richiamata quale forma dell'impugnazione proposta dall'interesse dell'indagato.
art. 299 cod. proc. pen.
Norma che consente la richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare: la Corte osserva che la semplice dichiarazione del difensore o elementi non specifici non sono sufficienti a superare la misura applicata se manca un "aliquid novi" probativo.
art. 274 cod. proc. pen. (lett. b) e c))
art. 274, lett. b) e c), cod. proc. pen.
Individuano le esigenze cautelari (pericolo di fuga e di reiterazione del reato) giustificative della custodia in carcere; la Corte conferma che tali esigenze sono state adeguatamente motivate dal giudice di merito sulla base degli elementi indizianti.
art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
art. 591 comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Prevede l'inammissibilità dell'impugnazione quando essa sia generica o priva di specificità; la Corte dichiara il ricorso inammissibile anche per carenza di correlazione tra censure e motivazione impugnata.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Norma richiamata per gli adempimenti di cancelleria successivi alla declaratoria di inammissibilità.
art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Richiamato nella giurisprudenza citata in tema di reato associativo aggravato (stupefacenti); la Corte evidenzia che, in tema di reati associativi, il mero decorso del tempo non basta a escludere la pericolosità senza elementi specifici che dimostrino la recisione dei legami associativi o il ravvedimento irreversibile.
Massime di principio
- Per ottenere la revoca o la sostituzione della custodia in carcere nei reati associativi è necessario apportare un "aliquid novi" concreto: prove specifiche di distacco dal gruppo, cessazione dei contatti o altre circostanze fattuali che modifichino il quadro indiziario.
- Le dichiarazioni dell'indagato in sede di interrogatorio che consistono in mere negazioni difficilmente valgono a dimostrare ravvedimento se risultano incompatibili con elementi probatori obiettivi (intercettazioni, riscontri investigativi).
- La Corte di cassazione controlla la completezza, adeguatezza e logicità della motivazione del giudice di merito, ma non può rivedere i fatti o riformulare una diversa valutazione degli elementi probatori: le censure che sostanzialmente chiedono una riconsiderazione del merito sono inammissibili.
- Nel contestare misure cautelari occorre formulare censure puntuali e correlate alle specifiche argomentazioni della decisione impugnata; le doglianze generiche o prive di specificità sono dichiarate inammissibili ex art. 591 c.p.p.
- Lo stato di irregolarità della persona straniera non determina automaticamente il pericolo di fuga: tuttavia, la difesa deve dimostrare concretamente l'assenza di rischio (es. vincoli locali di lavoro, residenza, impegni familiari), non limitarsi a rilevare la possibilità giuridica degli arresti domiciliari per stranieri.
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