Sentenza del 02/03/2018 n. 4962 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L.C. ha impugnato il fermo amministrativo notificato il 14 aprile 2008 per il mancato pagamento della TARSU relativa agli anni 1998-2002. Ha sostenuto che il credito fosse prescritto, poiché non le era stata notificata la cartella esattoriale e tra i periodi d'imposta e il fermo era decorso più di cinque anni. Ha inoltre contestato la debenza della TARSU per l'anno 2001, affermando di non essere più proprietaria dell'immobile, e ha dedotto il proprio fallimento e il trasferimento di residenza.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale e deciso la causa nel merito, annullando il fermo amministrativo per intervenuta prescrizione del credito TARSU. Ha stabilito che la TARSU, quale tributo locale avente natura periodica, è soggetta alla prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948, n. 4, c.c., e non a quella decennale. In assenza di prova della notifica della cartella esattoriale, il termine decorreva dal 1° gennaio dell'anno successivo a ciascun periodo d'imposta e l'ultimo termine era scaduto il 31 dicembre 2007, prima della notifica del fermo. Le spese dei giudizi di merito sono state compensate, mentre il Comune di Napoli è stato condannato a rimborsare alla ricorrente le spese del giudizio di cassazione, liquidate in 1.400 euro oltre accessori.
Norme richiamate
Art. 2948, n. 4, codice civile
Si applica la prescrizione quinquennale ai diritti per i quali la legge stabilisce una prescrizione più breve.
La TARSU, essendo un tributo locale periodico dovuto in relazione al protrarsi del servizio, è soggetta alla prescrizione quinquennale.
Art. 2935, codice civile
La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere.
In mancanza di notifica della cartella esattoriale, il termine di prescrizione del credito TARSU decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello cui il tributo si riferisce.
Art. 10, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Nel processo tributario l'agente della riscossione è legittimato passivamente per gli errori direttamente imputabili a lui. Se si contesta la mancanza o la mancata notifica dell'atto impositivo presupposto, la legittimazione spetta invece all'ente impositore.
Art. 23, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
L'ente impositore può chiamare in causa l'agente della riscossione affinché produca la documentazione relativa alla notifica della cartella e agli atti della riscossione.
Art. 102, codice di procedura civile
La questione relativa alla corretta individuazione dei soggetti necessari nel processo è stata ritenuta assorbita, poiché l'annullamento del fermo è stato disposto direttamente per prescrizione.
Massime di principio
- I tributi locali periodici, come la TARSU nel caso esaminato, sono normalmente soggetti alla prescrizione quinquennale, salvo specifiche disposizioni o atti interruttivi validamente notificati.
- Quando il contribuente contesta un fermo amministrativo sostenendo di non aver ricevuto la cartella o l'atto impositivo presupposto, l'ente impositore deve dimostrare l'esistenza e la regolare notifica di tale atto; l'agente della riscossione può essere coinvolto per produrre la documentazione in suo possesso.
- La mancata prova della notifica della cartella comporta che il termine di prescrizione decorra direttamente dal periodo in cui il tributo era dovuto, secondo le regole generali del codice civile.
- Per verificare la prescrizione occorre ricostruire, per ciascun anno d'imposta, la data di esigibilità del tributo e l'eventuale esistenza di atti interruttivi validamente notificati.
- La validità del fermo amministrativo dipende dalla validità e dalla non prescrizione del credito sottostante; se il credito è prescritto, il fermo deve essere annullato.
- Le contestazioni relative alla proprietà o alla detenzione dell'immobile possono incidere sull'obbligo tributario, ma diventano irrilevanti se il fermo viene già annullato per prescrizione.
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