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Sentenza

Sentenza del 27/06/2018 n. 1772 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna

IRES - impresa commerciale - cessione di quote partecipative minusvalenza - assimilazione art. 96 d.P.R. 917/1986 - inerenza - sussiste deducibilità - consegue. Reddito d'impresa - cessione di quota in luogo di accensione di mutuo - natura elusiva - non sussiste - libera scelta imprenditoriale - è tale.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava la deducibilità dal reddito d'impresa di una minusvalenza realizzata mediante la cessione di una quota di partecipazione in un'altra società, acquistata nello stesso esercizio d'imposta. L'Amministrazione finanziaria aveva contestato la deduzione, anche in ragione dell'assimilazione della componente negativa agli interessi passivi disciplinati dall'art. 96 del d.P.R. 917/1986, e aveva ritenuto l'operazione potenzialmente abusiva, sostenendo che l'impresa avrebbe potuto soddisfare le proprie esigenze finanziarie accendendo un ulteriore mutuo anziché cedere la partecipazione.

La decisione

È stata riconosciuta la deducibilità della minusvalenza, in quanto inerente all'attività d'impresa. L'assimilazione della componente negativa agli interessi passivi di cui all'art. 96 del d.P.R. 917/1986 non esclude, di per sé, la deduzione. È stata inoltre esclusa la natura abusiva o elusiva dell'operazione: la scelta di cedere la partecipazione invece di aumentare l'indebitamento bancario rientra nella libera valutazione imprenditoriale e non può essere contestata dall'Ufficio soltanto perché ritenuta meno conveniente o non ottimale.

Norme richiamate

  • Art. 96 del d.P.R. 917/1986 (TUIR)

    L'assimilazione della minusvalenza agli interessi passivi non comporta automaticamente l'indeducibilità della componente negativa; resta necessario verificare la sua effettiva inerenza e l'applicazione dei limiti previsti dalla norma.

Massime di principio

  • Una minusvalenza derivante dalla cessione di una partecipazione può essere dedotta se risulta inerente all'attività d'impresa e adeguatamente collegata alle esigenze operative o finanziarie dell'impresa.
  • La qualificazione contabile o fiscale di una componente come assimilata agli interessi passivi non è sufficiente, da sola, a negarne la deducibilità.
  • L'Amministrazione finanziaria non può sostituire le proprie valutazioni di convenienza economica a quelle dell'imprenditore, salvo dimostrare concretamente l'assenza di sostanza economica, l'artificiosità dell'operazione o uno specifico vantaggio fiscale indebito.
  • La scelta tra dismettere un investimento e ricorrere a ulteriore finanziamento bancario rientra, in linea generale, nella libertà di organizzazione e gestione dell'impresa.
  • Per sostenere la deducibilità è opportuno documentare le ragioni economiche dell'operazione, il collegamento con l'attività d'impresa e la sua coerenza con la situazione finanziaria e gestionale della società.

Testo integrale

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