Sentenza n. 123/2026 - Bari, Sezione 1
per l’esecuzione del giudicato di cui alla sentenza del Tribunale del Lavoro di Bari n. 2124/2024 pubblicata il 24/05/2024 nel giudizio recante R.G. n. 13185/2022, come rettificata dal decreto di correzione dell’errore materiale cronol. n. 58571/2024 del 03/12/2024, non appellata e definitivamente passata in giudicato come da attestazione del 08/04/2025 resa dal Funzionario Giudiziario della sezione Lavoro del Tribunale di Bari.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata integrale esecuzione di una sentenza del Tribunale del lavoro passata in giudicato, recante condanna al pagamento di somme in favore dei ricorrenti
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendenti pubblici)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno proposto ricorso collettivo ex art. 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale del lavoro di Bari, successivamente corretta per errore materiale e non appellata. Hanno dedotto l'integrale inadempimento delle amministrazioni scolastiche rispetto alle obbligazioni pecuniarie derivanti dal titolo giudiziale. È stata inoltre chiesta la nomina di un commissario ad acta e l'applicazione della misura pecuniaria prevista dall'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a.
La decisione
Il TAR ha accertato che dagli atti non risultava l’integrale adempimento delle obbligazioni derivanti dal giudicato. Ha quindi accolto il ricorso e ordinato all’amministrazione di dare piena e integrale esecuzione alla sentenza del giudice del lavoro, mediante il pagamento di tutte le somme ivi indicate, entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza o, se anteriore, dalla notificazione di parte. La richiesta di nomina del commissario ad acta è stata riservata all’eventuale protrarsi dell’inadempimento oltre il termine assegnato. È stata invece respinta l’istanza per la misura pecuniaria ex art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a., in considerazione dei ritardi riscontrati in cause analoghe e riconducibili a carenze di organico dell’amministrazione. Il Ministero è stato condannato al pagamento di € 500,00, oltre accessori, per spese di lite. È stato inoltre disposto l’invio della sentenza alla Procura della Repubblica presso la Corte dei conti per le valutazioni di competenza.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
esecuzione del giudicato; comma 4, lettera e)
Il giudice dell’ottemperanza può ordinare all’amministrazione di eseguire il giudicato entro un termine e può disporre, ricorrendone i presupposti, la nomina di un commissario ad acta e una misura pecuniaria per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione. Nel caso concreto la nomina del commissario è stata riservata a una fase successiva, mentre la misura pecuniaria è stata negata.
Massime di principio
- Quando dagli atti non risulta l’integrale adempimento di un giudicato che impone alla pubblica amministrazione il pagamento di somme, il giudice dell’ottemperanza deve ordinare all’amministrazione di provvedere all’esecuzione completa entro un termine determinato e ragionevole.
- La nomina del commissario ad acta può essere riservata all’eventualità che l’amministrazione non adempia entro il termine fissato dal giudice dell’ottemperanza, senza che debba essere disposta necessariamente già con la prima pronuncia di condanna all’esecuzione.
- La misura pecuniaria prevista dall’art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. può essere negata quando il ritardo dell’amministrazione risulti riconducibile a mere carenze di organico, valutate dal giudice alla luce del comportamento esecutivo tenuto in controversie analoghe.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 2 feb 2026Sentenza n. 247/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 2 feb 2026Sentenza n. 248/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 2 feb 2026Sentenza n. 249/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 2 feb 2026Sentenza n. 250/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 2 feb 2026Sentenza n. 251/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 2 feb 2026Sentenza n. 252/2026 - Venezia, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →