Cassazione Civile, Ordinanza n. 40952/2021 del 21/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della CTR del Veneto che, rigettando l'appello dell'Ufficio e accogliendo l'appello incidentale del contribuente, aveva dichiarato illegittimo un avviso di rettifica e liquidazione concernente due atti di donazione. Il ricorso era articolato in tre motivi, ma il testo non ne riporta il contenuto specifico. Nel corso del giudizio di legittimità il contribuente ha presentato domanda di definizione agevolata della controversia ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, provvedendo al pagamento previsto.
La decisione
La Corte ha preso atto della definizione agevolata della lite fiscale e, richiamando l'art. 46, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, ha dichiarato l'estinzione del processo per cessazione della materia del contendere. Ha inoltre compensato le spese di giudizio. Quanto al contributo unificato, ha escluso il raddoppio, osservando che tale misura si applica solo nei casi di rigetto dell'impugnazione o di declaratoria di inammissibilità o improcedibilità, e non nel caso di estinzione del processo per definizione agevolata.
Norme richiamate
art. 6 del d.l. n. 119 del 2018
La presentazione della domanda di definizione della controversia e il pagamento previsto determinano la definizione agevolata della lite.
art. 46, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992
La definizione agevolata comporta l'estinzione del processo per cessazione della materia del contendere.
contributo unificato
Il raddoppio non si applica nei casi di estinzione del giudizio, ma solo in caso di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
Massime di principio
- La definizione agevolata della controversia tributaria, una volta perfezionata con la presentazione dell'istanza e il pagamento dovuto, determina l'estinzione del processo per cessazione della materia del contendere.
- Quando sopravviene la definizione agevolata della lite, il giudice di legittimità deve dichiarare l'estinzione del giudizio senza esaminare i motivi di ricorso.
- In caso di estinzione del processo per definizione agevolata, le spese possono essere compensate in ragione dell'intervenuto componimento della controversia.
- Il raddoppio del contributo unificato è misura di stretta interpretazione e non si applica all'estinzione del giudizio, ma solo al rigetto o alla declaratoria di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 21 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 40916/2021 del 21/12/2021
- ordinanza_civile · 21 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 40917/2021 del 21/12/2021
- ordinanza_civile · 21 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 40918/2021 del 21/12/2021
- ordinanza_civile · 21 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 40919/2021 del 21/12/2021
- ordinanza_civile · 21 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 40920/2021 del 21/12/2021
- ordinanza_civile · 21 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 40921/2021 del 21/12/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →