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Cassazione Civile, Ordinanza n. 40952/2021 del 21/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della CTR del Veneto che, rigettando l'appello dell'Ufficio e accogliendo l'appello incidentale del contribuente, aveva dichiarato illegittimo un avviso di rettifica e liquidazione concernente due atti di donazione. Il ricorso era articolato in tre motivi, ma il testo non ne riporta il contenuto specifico. Nel corso del giudizio di legittimità il contribuente ha presentato domanda di definizione agevolata della controversia ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, provvedendo al pagamento previsto.

La decisione

La Corte ha preso atto della definizione agevolata della lite fiscale e, richiamando l'art. 46, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, ha dichiarato l'estinzione del processo per cessazione della materia del contendere. Ha inoltre compensato le spese di giudizio. Quanto al contributo unificato, ha escluso il raddoppio, osservando che tale misura si applica solo nei casi di rigetto dell'impugnazione o di declaratoria di inammissibilità o improcedibilità, e non nel caso di estinzione del processo per definizione agevolata.

Norme richiamate

  • art. 6 del d.l. n. 119 del 2018

    La presentazione della domanda di definizione della controversia e il pagamento previsto determinano la definizione agevolata della lite.

  • art. 46, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992

    La definizione agevolata comporta l'estinzione del processo per cessazione della materia del contendere.

  • contributo unificato

    Il raddoppio non si applica nei casi di estinzione del giudizio, ma solo in caso di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.

Massime di principio

  • La definizione agevolata della controversia tributaria, una volta perfezionata con la presentazione dell'istanza e il pagamento dovuto, determina l'estinzione del processo per cessazione della materia del contendere.
  • Quando sopravviene la definizione agevolata della lite, il giudice di legittimità deve dichiarare l'estinzione del giudizio senza esaminare i motivi di ricorso.
  • In caso di estinzione del processo per definizione agevolata, le spese possono essere compensate in ragione dell'intervenuto componimento della controversia.
  • Il raddoppio del contributo unificato è misura di stretta interpretazione e non si applica all'estinzione del giudizio, ma solo al rigetto o alla declaratoria di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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