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Ordinanza

Ordinanza n. 420/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202509485

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordinanza cautelare del TAR Veneto che aveva respinto la domanda cautelare proposta contro il mancato riconoscimento del punteggio relativo al diploma di laurea

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (candidato a concorso)

Prevale il privato

La controversia

Il candidato ha impugnato in appello l’ordinanza cautelare del TAR Veneto, deducendo l’illegittimità della mancata attribuzione del punteggio corrispondente al diploma di laurea. Egli aveva dichiarato nella domanda, conformemente alle previsioni del bando e della disciplina regolamentare, di possedere congiuntamente il diploma di laurea e l’abilitazione all’insegnamento. L’amministrazione, ai fini della formazione della graduatoria, aveva tuttavia riconosciuto soltanto l’abilitazione all’insegnamento, omettendo di valutare la laurea. Tale omissione aveva inoltre prodotto un risultato deteriore rispetto a quello conseguibile mediante la valutazione della sola laurea, in ragione del relativo voto.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha ritenuto sussistente il fumus boni iuris, poiché il candidato aveva posseduto e indicato entrambi i titoli secondo le previsioni del bando e l’amministrazione aveva riconosciuto soltanto l’abilitazione all’insegnamento, senza valutare la laurea. Ha ravvisato anche il periculum in mora, in quanto il punteggio incide sulla posizione del candidato nella graduatoria e, in definitiva, sulla possibilità di accedere più rapidamente al ruolo organico. L’appello cautelare è stato pertanto accolto, con riforma dell’ordinanza del TAR e accoglimento dell’istanza cautelare di primo grado. L’amministrazione è stata onerata di rivalutare il punteggio, includendo anche quello corrispondente al voto di laurea, opportunamente riparametrato secondo le norme del bando. È stata disposta la trasmissione dell’ordinanza al TAR per la sollecita fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l’appello cautelare avverso le ordinanze dei tribunali amministrativi regionali.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    Consente, in seguito alla definizione della fase cautelare, di disporre la sollecita fissazione dell’udienza di merito.

Massime di principio

  • Quando il bando e la disciplina regolamentare prevedono la valutazione di titoli posseduti congiuntamente e il candidato li abbia correttamente dichiarati, l’amministrazione non può omettere la valutazione di uno di essi attribuendo il punteggio esclusivamente all’altro titolo.
  • Nella formazione delle graduatorie concorsuali, il punteggio deve essere calcolato applicando le regole della lex specialis e, ove necessario, procedendo alla riparametrazione prevista dal bando, senza adottare modalità di valutazione che comportino un ingiustificato pregiudizio per il candidato.
  • Sussiste il periculum in mora quando l’erronea attribuzione del punteggio può incidere sulla posizione nella graduatoria e sulla maggiore o minore rapidità di accesso al ruolo organico.
  • In sede cautelare, l’accertata plausibilità della censura relativa alla mancata valutazione di un titolo dichiarato e l’incidenza dell’omissione sulla graduatoria giustificano l’ordine all’amministrazione di rivalutare il punteggio, ferma la successiva definizione nel merito.

Come è indicizzato

MaterieScuolaTutela cautelare
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
SottomaterieValutazione dei titoli e punteggi
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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