Cassazione Penale, Sentenza n. 18258/2022 del 06/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione proposto dal difensore della Puglisi Foscolo avverso l'ordinanza che aveva confermato, seppur limitando l'obbligo di dimora al comune di residenza, le misure cautelari (obbligo di presentazione alla PG e obbligo di dimora) adottate per il delitto di procurata inosservanza di pena (art. 390 c.p.) in favore del convivente Vincenzo Dato. La censura principale riguardava la contestazione dell'aggravante "di agevolazione dell'associazione di tipo mafioso" (art. 416bis.1 c.p.), per difetto dell'elemento soggettivo e per la presunta erronea collocazione temporale della relazione affettiva (secondo la difesa iniziata dopo i fatti di associazione mafiosa e successiva alla latitanza), con la conseguente tesi che l'aiuto fornito fosse finalizzato solo a favorire il convivente e non il sodalizio mafioso.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il Tribunale avesse motivato adeguatamente la sussistenza, a livello di gravità indiziaria, della finalità agevolatrice nei confronti del sodalizio: la ricorrente avrebbe fornito telefoni e schede non intercettabili, svolto funzioni di intermediaria con altri associati, fatto sostituzioni per evitare intercettazioni, e ammesso l'esistenza di una relazione di lunga durata (dichiarata dall'imputata dal 1996), oltre alla consapevolezza della condanna del Dato per associazione mafiosa. La Corte ha precisato che le censure difensive spiegavano una diversa valutazione dei fatti, non una manifesta illogicità o violazione di legge; ha quindi confermato l'operato del giudice di merito. In conseguenza, la ricorrente è stata condannata alle spese processuali e al pagamento, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 390 cod. pen.
Norma relativa al delitto di procurata inosservanza di pena: il provvedimento di cautela si fonda sulla gravità indiziaria della condotta materialmente idonea a favorire la sottrazione all'esecuzione della pena.
art. 416bis cod. pen.
Definizione dell'associazione di tipo mafioso, richiamata quale quadro delinquenziale di riferimento per la condanna del soggetto principale (Dato).
art. 416bis.1 cod. pen.
Aggravante che opera quando la condotta di favoreggiamento è diretta ad agevolare un'associazione di tipo mafioso; la Corte interpreta l'aggravante come richiedente non solo la consapevolezza dell'identità e dei connotati del capo favorito, ma anche la persistenza nel tempo della sua capacità di dirigere l'associazione nel periodo del favoreggiamento.
art. 7 D.L. 13 maggio 1991, n. 152 (conv. L. 12 luglio 1991, n. 203)
Richiamato in giurisprudenza come norma che introduce aggravanti similari per condotte di favoreggiamento a capi di organizzazioni criminali (uso interpretativo per i casi di agevolazione del sodalizio).
art. 616 cod. proc. pen.
Norma processuale usata per ordinare il pagamento alla Cassa delle Ammende in caso di inammissibilità del ricorso e condanna alle spese.
Massime di principio
- In sede di ricorso per Cassazione avverso provvedimenti cautelari la Corte verifica che il giudice di merito abbia adeguatamente motivato la gravità indiziaria secondo canoni di logicità e diritto; non è sede per rimettere in discussione valutazioni probatorie strettamente fattuali.
- Per l'applicazione dell'aggravante "di agevolazione dell'associazione di tipo mafioso" è necessario dimostrare, anche a livello indiziario, non solo la consapevolezza della qualifica del soggetto favorito, ma altresì che il favoreggiamento abbia effettivamente contribuito a mantenere la capacità del capo di continuare a dirigere l'associazione nel periodo considerato.
- Indicatori tipici che possono far ritenere sussistente la finalità aggravante: fornire telefoni o schede non intercettabili, suggerire sostituzioni per evitare controlli, fungere da tramite con altri affiliati, uso di formule che denotano riconoscimento della posizione gerarchica (es. appellativi di rispetto), e dichiarazioni della relazionale di lunga durata e della consapevolezza della condanna del favorito.
- Le contestazioni relative alla collocazione temporale dei rapporti affettivi o alla diversa interpretazione degli elementi fattuali ricadono nel merito e, se non configurano una manifesta illogicità della motivazione, non sono idonee a rendere ammissibile il ricorso per cassazione avverso misure cautelari.
- Il rigetto/inammissibilità del ricorso può comportare condanna alle spese e pagamento a titolo di ammenda ex art. 616 c.p.p.; pertanto è necessario valutare attentamente la fondatezza giuridica delle censure prima di proporre il ricorso.
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