Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 08/06/2018 n. 14959 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

Il Comune ha impugnato per cassazione la sentenza della C.T.R. di Torino, che aveva confermato la decisione favorevole alla società. Il primo motivo riguardava l’omessa pronuncia sull’eccezione di inammissibilità dell’appello, notificato in busta chiusa. Il secondo motivo denunciava la violazione dell’art. 5, comma 3, del D.Lgs. n. 504/1992, sostenendo che, per un fabbricato di categoria catastale D privo di rendita definitiva, la base imponibile ICI dovesse essere determinata secondo il valore contabile fino all’effettiva attribuzione della rendita e che la richiesta di accatastamento fosse stata presentata soltanto nel 2007.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso del Comune. Ha ritenuto che l’accoglimento nel merito dell’appello da parte della C.T.R. implicasse il rigetto dell’eccezione di inammissibilità, escludendo quindi l’omessa pronuncia. Ha inoltre confermato il principio secondo cui, per gli immobili di categoria D non ancora dotati di rendita definitiva, il criterio del valore contabile opera fino alla richiesta di attribuzione della rendita; da tale richiesta il proprietario entra nel sistema catastale e può essere tenuto a versare una maggiore imposta oppure ottenere il rimborso di quanto pagato in eccesso, secondo i termini di legge. La censura del Comune è stata comunque ritenuta inadeguata anche perché prospettava come violazione di legge una contestazione relativa alla ricostruzione dei fatti e alla valutazione delle prove. Le spese sostenute dal Comune sono rimaste a suo carico, in considerazione della contumacia della società.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 5, comma 3

    In tema di ICI, il metodo di determinazione della base imponibile collegato alle iscrizioni contabili [...] per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, [...] vale sino a che la richiesta di attribuzione della rendita non viene formulata.

    Per i fabbricati di categoria D posseduti da imprese e privi di rendita catastale definitiva, la base imponibile è inizialmente determinata sulla base dei valori contabili. Tale criterio opera fino alla presentazione della richiesta di attribuzione della rendita; da quel momento si applica il sistema catastale, anche se la rendita sarà attribuita successivamente.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5

    L’omessa pronuncia su una domanda o eccezione deve essere denunciata come violazione dell’art. 112 c.p.c. ai sensi del n. 4, non attraverso la violazione di legge o il vizio motivazionale. Inoltre, le contestazioni sulla ricostruzione dei fatti e sulla valutazione delle prove devono essere formulate secondo il corretto vizio processuale e con adeguata specificità.

  • Codice di procedura civile, art. 112

    Il giudice deve pronunciarsi sulle domande e sulle eccezioni ritualmente proposte. Tuttavia, non sussiste omessa pronuncia quando la decisione contiene una statuizione implicita incompatibile con l’accoglimento della pretesa non espressamente esaminata.

  • Codice di procedura civile, art. 366, comma 1, n. 6

    Chi denuncia in cassazione l’erronea valutazione di documenti o prove deve indicare specificamente il contenuto degli atti rilevanti e la loro precisa collocazione processuale; in mancanza, la censura è inammissibile.

  • Codice di procedura civile, art. 384

    La Corte di cassazione può integrare o correggere la motivazione della decisione impugnata, anche richiamando principi consolidati di diritto.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 20

    La notificazione degli atti del processo tributario deve rispettare le forme previste dalla norma. Tuttavia, la spedizione in busta chiusa, anziché in plico senza busta, costituisce una mera irregolarità quando il contenuto dell’atto e la sua riferibilità alla parte non siano contestati o risultino comunque accertati.

  • Cass., Sezioni Unite, 9 febbraio 2011, n. 3160 e 15 febbraio 2011, n. 3666

    Le Sezioni Unite hanno risolto il contrasto sulla natura della rendita catastale, stabilendo che la richiesta di attribuzione della rendita determina il passaggio dal criterio contabile al sistema catastale e può legittimare sia una richiesta integrativa d’imposta sia il rimborso delle somme pagate in eccesso.

Massime di principio

  • Per gli immobili di categoria D privi di rendita catastale definitiva, il valore contabile costituisce il criterio provvisorio di determinazione della base imponibile, ma tale criterio cessa con la presentazione della richiesta di attribuzione della rendita, non necessariamente con l’effettiva attribuzione.
  • La rendita catastale attribuita successivamente può incidere sui rapporti tributari relativi ai periodi successivi alla richiesta e consentire al contribuente di chiedere il rimborso dell’imposta versata in misura eccedente, nel rispetto dei termini di legge.
  • Quando una sentenza decide nel merito in modo incompatibile con un’eccezione preliminare, l’eccezione può considerarsi implicitamente rigettata anche senza una motivazione espressa.
  • In cassazione non è sufficiente sostenere che il giudice abbia ricostruito male i fatti: occorre individuare il corretto vizio processuale, riportare gli atti rilevanti e indicare dove siano stati prodotti.
  • Una contestazione sulla data o sul contenuto della richiesta di accatastamento riguarda normalmente l’accertamento dei fatti e la valutazione delle prove, non una semplice violazione della norma tributaria.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.