Cassazione Penale, Sentenza n. 2244/2023 del 19/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Richiesta di remissione in termini ex art. 175 comma 1 c.p.p. per presunta causa di forza maggiore (difensore non lo avrebbe avvertito della possibilità di ricorrere in Cassazione e la sentenza sarebbe pervenuta via e-mail solo il 19/05/2022). Ricorso per cassazione articolato in due motivi: (1) violazione di legge per una presunta rinuncia 'di fatto' del difensore ai motivi d'appello, senza procura speciale che lo autorizzasse; (2) vizi di motivazione per il mancato accoglimento del motivo d'appello che denunciava la nullità della revoca dell'assunzione di testimoni indicati dalla difesa per omessa citazione da parte del difensore.
La decisione
Istanza ex art. 175 c.p.p. rigettata per inammissibilità: l'imputato non ha documentato quando ha avuto conoscenza della sentenza, non ha prodotto il messaggio di posta elettronica e non ha spiegato l'impossibilità di contattare il difensore. La Corte richiama il principio secondo cui l'inadempimento del difensore non costituisce automaticamente causa di forza maggiore. Perciò il ricorso in Cassazione, proposto prima della decisione sulla rimessione, è stato dichiarato inammissibile per intempestività; sul merito si osserva che la nozione di rinuncia 'di fatto' del difensore non è riconosciuta dall'ordinamento e che il secondo motivo risultava generico e potenzialmente intempestivo se la questione non era stata sollevata tempestivamente nei modi processuali. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 175 c.p.p.
La norma disciplina la rimessione in termine per la proposizione del ricorso; il richiedente deve documentare e precisare le circostanze che giustificano la richiesta. L'omissione di tali elementi rende l'istanza inammissibile.
art. 616 c.p.p.
La Corte lo applica per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di inammissibilità del ricorso.
Giurisprudenza (Sez. 6, Sent. n. 2112/16/11/2021)
Principio consolidato: il mancato o inesatto adempimento da parte del difensore, a qualsiasi causa ascrivibile, non equivale automaticamente a caso fortuito o forza maggiore idonei a giustificare la rimessione in termini.
Massime di principio
- Per ottenere la remissione in termini ex art. 175 c.p.p. è necessario fornire prove documentali e dettagliate del momento in cui si è venuti a conoscenza dell'atto e delle ragioni oggettive dell'omissione; mere affermazioni verbali sono insufficienti.
- La negligenza o l'inadempimento del difensore di fiducia non costituisce automaticamente causa di forza maggiore; il ritardo deve derivare da fatti imprevedibili e inevitabili e va adeguatamente provato.
- Non è riconosciuto dall'ordinamento il concetto di 'rinuncia di fatto' ai motivi d'impugnazione da parte del difensore: questioni relative all'operato del difensore vanno eventualmente dedotte in sedi idonee ma non sostituiscono le condizioni di ammissibilità del ricorso in Cassazione.
- Prima di proporre il ricorso per cassazione, attendere l'esito della richiesta di rimessione in termini; depositare il ricorso prima della decisione sulla rimessione espone all'inammissibilità per intempestività.
- Problemi relativi alla mancata assunzione di prove (es. testimoni non citati) devono essere eccepiti tempestivamente nei gradi procedurali: motivi d'appello che ripropongono questioni tardive rischiano di essere dichiarati generici o inammissibili.
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