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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 6053/2022 del 22/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Bevilacqua impugna la sentenza della Corte di appello di Roma dell'08/04/2021 che aveva dichiarato l'inammissibilità dell'appello proposto dal Procuratore Generale per rinuncia di quest'ultimo e, ai sensi dell'art. 591, comma 2 c.p.p., disponeva l'esecuzione della sentenza di primo grado senza tener conto che il reato era già estinto per prescrizione. Il ricorrente deduce la violazione dell'art. 606, lett. b) ed e) c.p.p. per il mancato riconoscimento dell'estinzione del reato per prescrizione maturata anteriormente alla rinuncia all'impugnazione; sostiene che la rinuncia del P.G. non impedisce al giudice di rilevare d'ufficio una causa di non punibilità sopravvenuta se il termine di prescrizione è già decorso.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso: ha ritenuto che la prescrizione del reato, maturata con riferimento alla data di commissione (marzo 2007), sia intervenuta anteriormente alla dichiarazione di rinuncia all'appello del Procuratore Generale. Richiamando precedenti (Sez.5 n.42844/2014, Sez.6 n.34568/2013, Sez.1 n.6306/2010), ha affermato che la rinuncia all'impugnazione, essendo causa di inammissibilità sopravvenuta, opera solo dal momento in cui perviene all'autorità giudiziaria e non preclude il rilevo d'ufficio della causa di non punibilità già intervenuta. Ne consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e la dichiarazione che il reato è estinto per prescrizione.

Norme richiamate

  • art. 591, comma 2 cod. proc. pen.

    norma richiamata dalla Corte di appello per disporre l'esecuzione della sentenza impugnata quando l'impugnazione è dichiarata inammissibile; la Cassazione ha però precisato che non può essere applicata senza tener conto dell'intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata anteriormente alla rinuncia.

  • art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen.

    motivi di ricorso per cassazione invocati dal ricorrente: violazione di legge e mancata motivazione su questioni decisive (in particolare il mancato proscioglimento/dichiarazione di estinzione per prescrizione).

  • art. 129 cod. proc. pen.

    riguarda le cause di non punibilità; la Corte ha interpretato che la causa di non punibilità sopravvenuta (prescrizione) può essere rilevata d'ufficio se è intervenuta anteriormente alla rinuncia all'impugnazione.

Massime di principio

  • La rinuncia all'impugnazione proposta dal solo Pubblico Ministero è una causa di inammissibilità sopravvenuta e opera dal momento in cui perviene all'autorità giudiziaria: non impedisce al giudice di rilevare d'ufficio una causa di non punibilità già intervenuta (es. prescrizione maturata prima della rinuncia).
  • Se risulta che il termine di prescrizione è decorso anteriormente alla rinuncia all'appello del P.M., la Corte di Cassazione deve dichiarare la prescrizione e può annullare senza rinvio la sentenza impugnata, salvo che dal giudizio emergano elementi certi che giustifichino diversamente il proscioglimento sul merito.
  • In casi simili occorre verificare con attenzione le date decisive: data di commissione del reato, termine di prescrizione, data dell'impugnazione e data della dichiarazione di rinuncia; se la prescrizione è maturata prima della rinuncia, la difesa deve chiederne tempestiva declaratoria e il giudice non è vincolato dalla rinuncia del P.M.
  • Per il P.M.: prima di rinunciare all'impugnazione occorre accertare l'assenza di cause sopravvenute di estinzione del reato, perché la rinuncia non impedisce alle Corti di rilevare d'ufficio tali cause quando siano anteriori alla rinuncia stessa.

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