Sentenza n. 12332/2026 - Roma, Sezione 2B
per l'annullamento previa sospensione per quanto riguarda il ricorso introduttivo: (i) della determinazione dirigenziale prot. n. 116263/2024 di Roma Capitale del 1° ottobre 2024, comunicata via PEC in data 23 ottobre 2024, con cui il Municipio XII di Roma Capitale ha ordinato la demolizione di opere realizzate in Via Luigi Zambarelli 35-37; (ii) della comunicazione di avvio del procedimento di annullamento in autotutela ex art. 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241, della SCIA prot. CQ93760 del 19 ottobre 2023, trasmessa il 19 agosto 2024 dal Municipio XII di Roma Capitale; (iii) della determina dirigenziale n. 1189 del 10 luglio 2024 di Roma Capitale di avvio del procedimento di Disciplina edilizia e sospensione di ogni attività in via Zambarelli n. 35, notificato alla GEC S.r.l. (in qualità di affittuario) e alla SFB S.p.A (in qualità di proprietario); (iv) della nota del Municipio XII prot. 106751 del 25 settembre 2024 di comunicazione dell’avvio del procedimento di divieto prosecuzione attività somministrazione alimenti e bevande notificato alla GEC S.r.l.; (v) di ogni altro atto precedente, successivo e/o comunque connesso o conseguente, ancorché non conosciuto. per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da “Sfb” S.p.a. il 14.1.2025: per l’accertamento (i) del provvedimento di condono edilizio formatosi tacitamente a seguito della istanza di condono edilizio trasmessa dalla ricorrente il 7 dicembre 2004, concernente il mutamento di destinazione d’uso di locali siti in Roma, Via Luigi Zambarelli, n. 35; nonché per la declaratoria della inefficacia e, in ogni caso, per l’annullamento, (i) della determinazione dirigenziale QI/196108/2024 adottata in data 8 ottobre 2024, e notificata il successivo 30 ottobre, con nota prot. n. 213096, recante diniego dell’istanza di condono edilizio trasmessa il 7 dicembre 2004, concernente il mutamento di destinazione d’uso di locali siti in Roma, Via Luigi Zambarelli, n. 35; (ii) della comunicazione di preavviso di rigetto della predetta istanza adottata da Roma Capitale con nota n. QI/2015/11772 in data 26 gennaio 2015; (iii) di ogni altro atto precedente, successivo e/o comunque connesso o conseguente, ancorché non conosciuto. per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da “Sfb” s.r.l. il 5.2.2025: per l’annullamento, (i) della determinazione dirigenziale rep. CQ/2263/2024 del 10 dicembre 2024, notificata in successiva data del 18 dicembre 2024, adottata da Roma Capitale con nota prot. n. 138212/2024, recante annullamento in parte qua della determinazione dirigenziale prot. n. 116263 del 15 ottobre 2024 di ingiunzione a rimuovere o demolire l’opera abusiva realizzata in via Luigi Zambarelli; (ii) della determinazione dirigenziale rep. CQ/2384/2024 del 30 dicembre 2024, notificata in successiva data del 2 gennaio 2025, adottata da Roma Capitale, con nota prot. n. 148398 recante la reiezione in autotutela della SCIA prot. n. 114746 del 19 ottobre 2023 per l’immobile a destinazione d’uso commerciale in via Luigi Zambarelli; (iii) di ogni altro atto precedente, successivo e/o comunque connesso o conseguente, ancorché non conosciuto. per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da “Sfb” s.p.a. il 23.10.2025: per l’accertamento della nullità e/o per l’annullamento (i) della comunicazione prot. 90721 del 31 luglio 2025, notificata in data 19 agosto 2025, con cui Roma Capitale ha messo in mora la ricorrente, in qualità di proprietaria, per il pagamento dovuto a causa dell’ingiustificato arricchimento derivato dall’occupazione di suolo pubblico nell’area dell’immobile di via Zambarelli, 35 -37, di sua proprietà
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ingiunzione di rimozione o demolizione di opere edilizie, provvedimenti di diniego del condono edilizio, dichiarazione di inefficacia della SCIA per la realizzazione di una pergotenda e messa in mora per occupazione sine titulo di suolo pubblico
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato l’ingiunzione di demolizione e gli atti presupposti e conseguenti relativi a tre profili: l’utilizzo privato di un’area di circa 2.620 mq destinata a piazza pedonale e verde di uso pubblico; il mutamento di destinazione d’uso di circa 86-100 mq da cantina di negozio a commerciale, utilizzati per cucina, servizi e somministrazione; la realizzazione di una pergotenda di oltre 148 mq con chiusure perimetrali, impianti di climatizzazione e caratteristiche di spazio chiuso. Sono stati dedotti, tra gli altri, perplessità, contraddittorietà e difetto di motivazione; violazione degli artt. 19 e 21-nonies l. 241/1990 e dell’art. 31 d.P.R. 380/2001; violazione delle garanzie partecipative e mancato esame delle osservazioni; tardività e carenza dei presupposti per l’autotutela; travisamento della destinazione urbanistica dell’area e asserita approvazione di una variante al P.U.P.; illegittimità del diniego di condono e formazione del silenzio-assenso per il decorso del tempo; qualificazione della pergotenda come intervento di edilizia libera; illegittimità della messa in mora per occupazione di suolo pubblico e difetto di giurisdizione dell’amministrazione sulla relativa pretesa. Con i motivi aggiunti è stato inoltre chiesto l’accertamento dell’intervenuta formazione tacita del condono e l’annullamento dei provvedimenti sopravvenuti di diniego del condono, di riesame dell’ingiunzione e di dichiarazione di inefficacia della SCIA.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso introduttivo e i primi due atti di motivi aggiunti e ha dichiarato inammissibile il terzo atto di motivi aggiunti. Quanto all’area esterna, il Collegio ha ritenuto provata la persistente destinazione a servizi pubblici e a piazza pedonale derivante dagli strumenti urbanistici, dal P.U.P., dalle convenzioni e dai titoli edilizi originari. La proposta di variante del 2006-2008 non era mai stata formalmente approvata e non poteva modificare tale destinazione; gli accordi tra privati erano irrilevanti perché non opponibili all’amministrazione e non idonei a derogare alla destinazione convenzionale di uso pubblico. Ne consegue l’abusività dell’utilizzo esclusivo dell’area e dei manufatti ivi realizzati. Quanto al cambio di destinazione d’uso, la DIA del 2005 dimostrava che al momento della sua presentazione la porzione destinata a cantina non era ancora stata trasformata in commerciale; pertanto i lavori non risultavano ultimati entro il 31 marzo 2003, requisito necessario per il condono ex legge n. 326/2003. Il mero decorso del termine non poteva determinare il silenzio-assenso, mancando un requisito oggettivo essenziale, il cui onere probatorio gravava sulla richiedente. Quanto alla pergotenda, le dimensioni, le chiusure laterali, gli impianti di climatizzazione, la parete vetrata e la destinazione stabile alla somministrazione configuravano un nuovo volume e una trasformazione urbanistico-edilizia, non una struttura leggera e precaria di edilizia libera. L’intervento eccedeva quindi l’ambito della SCIA ex art. 22 d.P.R. 380/2001 e necessitava di permesso di costruire. La SCIA presentata fuori dal proprio ambito applicativo era improduttiva di effetti e non impediva all’amministrazione di esercitare in ogni momento il potere repressivo, senza i limiti temporali dell’autotutela. In ogni caso, l’amministrazione avrebbe potuto disconoscere gli effetti della SCIA anche ai sensi dell’art. 21-nonies, comma 2-bis, l. 241/1990, poiché essa si fondava su una rappresentazione non veritiera dello stato legittimo dei luoghi, già interessato da un ordine di ripristino divenuto definitivo. La messa in mora relativa all’occupazione sine titulo è stata ritenuta priva di autonoma lesività, essendo diretta soltanto a interrompere la prescrizione della pretesa creditoria ai sensi degli artt. 1219 e 2943 c.c.; per tale ragione il relativo ricorso è stato dichiarato inammissibile. Gli atti endoprocedimentali sono stati assorbiti, poiché confluiti nella motivazione dei provvedimenti finali ritualmente impugnati. La ricorrente è stata condannata alle spese in favore di Roma Capitale, liquidate in euro 5.000 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 31 d.P.R. 380/2001
Consente l’ingiunzione di rimozione o demolizione delle opere abusive e prevede, in caso di mancata esecuzione, l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale.
art. 19 l. 241/1990
Gli effetti della SCIA si consolidano nei termini previsti solo quando l’intervento rientra effettivamente nell’ambito applicativo della segnalazione; una SCIA utilizzata per un intervento che richiede permesso di costruire è improduttiva di effetti e non impedisce l’esercizio del potere repressivo.
art. 21-nonies l. 241/1990
I limiti temporali e sostanziali dell’autotutela non operano allo stesso modo quando gli effetti favorevoli della SCIA siano stati conseguiti mediante falsa rappresentazione dei fatti; in tale ipotesi l’amministrazione può disconoscerli anche oltre il termine ordinario e senza una distinta motivazione sull’interesse pubblico.
art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990
La questione della sua applicazione alle garanzie partecipative è stata dedotta dalla ricorrente, ma il rigetto è stato fondato principalmente sulla legittimità sostanziale dei provvedimenti impugnati.
art. 22 d.P.R. 380/2001
La SCIA non è sufficiente per una struttura che, per dimensioni, chiusure e destinazione stabile, realizzi un nuovo volume e una trasformazione urbanistico-edilizia; in tal caso è necessario il permesso di costruire.
art. 10 d.P.R. 380/2001
Il permesso di costruire è il titolo necessario per la realizzazione della struttura stabile e chiusa qualificata dal giudice come nuova costruzione.
art. 32 legge n. 326/2003
Il condono straordinario richiede che le opere siano state ultimate entro il termine legislativo del 31 marzo 2003; in mancanza di tale requisito non può formarsi il silenzio-assenso.
art. 83 NTA del PRG di Roma Capitale
Le aree destinate a servizi pubblici devono essere acquisite o mantenere l’uso pubblico mediante strumenti idonei; la destinazione convenzionale a fruizione collettiva non può essere mutata da accordi tra privati.
art. 1219 c.c.
La costituzione in mora del debitore mediante intimazione o richiesta di pagamento può interrompere la prescrizione, senza costituire necessariamente un provvedimento amministrativo immediatamente lesivo.
art. 2943, ultimo comma, c.c.
La messa in mora interrompe la prescrizione del diritto fatto valere dall’amministrazione.
art. 64, comma 3, c.p.a.
Consente al giudice di disporre l’acquisizione d’ufficio di documenti e informazioni necessari alla decisione.
art. 29 c.p.a.
L’impugnazione richiede un atto lesivo; la messa in mora priva di autonoma efficacia impositiva non è immediatamente impugnabile.
Massime di principio
- La destinazione a uso pubblico di un’area privata derivante da strumenti urbanistici, convenzioni urbanistiche, atti d’obbligo e titoli edilizi non può essere modificata da accordi tra privati, che restano irrilevanti nei rapporti con l’amministrazione e con la collettività.
- Nel condono edilizio il silenzio-assenso non si forma per il solo decorso del termine procedimentale: è necessaria la sussistenza di tutti i presupposti soggettivi e oggettivi previsti dalla legge, compresa la prova rigorosa dell’ultimazione delle opere entro il termine stabilito. L’onere della prova grava sul richiedente.
- Una struttura qualificata come pergotenda perde i caratteri dell’edilizia libera quando, per dimensioni, chiusure perimetrali, impianti, stabilità e destinazione permanente, realizza uno spazio chiuso idoneo a creare nuovo volume o superficie e ad ampliare stabilmente un’attività commerciale; in tal caso è necessario il permesso di costruire.
- Quando la SCIA è presentata per un intervento edilizio estraneo al suo ambito applicativo e soggetto a permesso di costruire, essa è improduttiva di effetti e l’amministrazione può esercitare senza limiti temporali il potere repressivo edilizio, senza necessità di previamente annullare la SCIA.
- La messa in mora con cui l’amministrazione si limita a interrompere la prescrizione di una pretesa patrimoniale, senza fissare un termine di adempimento né adottare una concreta determinazione impositiva, è priva di autonoma lesività e non è immediatamente impugnabile ai sensi dell’art. 29 c.p.a.
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